Bonifico dai genitori, si pagano le tasse?

Patrizia Del Pidio

27 Febbraio 2023 - 13:12

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Se si riceve un bonifico da parte dei genitori la somma ricevuta va considerata come reddito e ci si pagano regolarmente le tasse oppure no? La risposta non è così scontata come si pensa.

Bonifico dai genitori, si pagano le tasse?

Quando si riceve un bonifico da parte di un genitore può essere considerato come donazione o deve avere una causale ben precisa. Se il bonifico è di modico valore non serve neanche la presenza di un notaio. Ma specifichiamo che per essere di modico valore il bonifico non deve impoverire troppo il donante e non deve arricchire troppo chi lo riceve.

Se, invece, si tratta di una donazione che non è di modico valore è necessaria quasi sempre la presenza di un notaio. A meno che non si tratti di una donazione indiretta come quella finalizzata ad uno scopo ben preciso. Come ad esempio la donazione per l’acquisto di un immobile o di un veicolo, o quella per saldare un debito.

Il bonifico del genitore, poi, potrebbe essere anche un prestito. O la restituzione di un prestito. Ma va sempre specificato nella causale del versamento. Se si tratta di una donazione, di un prestito o di una restituzione di un prestito il bonifico è irrilevante ai fini fiscali e la somma ricevuta non va considerata come reddito. E di fatto non ci andranno pagate le tasse.

Ma c’è un caso specifico su cui fa luce la sentenza della Commissione Tributaria del Piemonte, la numero 773 del 6 ottobre 2021 che è il caso di approfondire perché fa chiarezza sul caso di un padre che ha fatto un bonifico bancario alla figlia, ma quest’ultima non ha fornito la prova che tale movimento fosse “fiscalmente irrilevante”.

La sentenza della CTR piemontese ha respinto sia l’appello principale della contribuente che quello incidentale dell’Ufficio, che in un primo momento aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente. Vediamo i dettagli.

Bonifico dai genitori è reddito e va dichiarato: la sentenza della CTR Piemonte

Due gli elementi a sostegno della sentenza 773 della CTR Piemonte: innanzitutto, nella causale del bonifico non compariva la causale donazione, ma veniva indicata la causale “restituzione”. In secondo luogo, la ricostruzione dei fatti prospettata: scendiamo nel dettaglio.

Come sostiene la Commissione Tributaria, nell’ambito dei trasferimenti di denaro tramite bonifici, le somme accreditate dal padre sul conto corrente della figlia si presumono redditi non denunciati, a meno che la contribuente non fornisca la prova che tali movimenti bancari siano fiscalmente irrilevanti.

La contribuente infatti sostiene che il bonifico ricevuto al padre sarebbe denaro derivato dalla riduzione di capitale della società a seguito e per effetto della sua trasformazione da società per azioni in società a responsabilità limitata. Il denaro era stato trasferito al padre e in seguito c’era stata una restituzione parziale tra il 2002 e il 2006, completata con un bonifico di 152.000 euro (oggetto della causa). Ma come chiarisce la sentenza, tale spiegazione non si fonda su alcun elemento di prova:

“Non è dimostrato infatti che la somma fosse stata trasmessa dalla G. L. al padre perché la investisse né che i successivi bonifici dal padre alla figlia, ivi compreso quello oggetto di causa avessero come causale la sua restituzione. Giova ricordare che è onere del contribuente fornire la prova del negozio sottostante le somme accreditate, prova che nel caso di specie non sussiste.”

Bonifico bancario dai genitori: onere della prova da parte dei figli

La CTR Piemonte chiarisce che è essenziale che venga fornito dal contribuente (quindi in questo caso dalla figlia) un adeguato supporto probatorio del negozio sottostante i passaggi di denaro in questione.

Nel rigettare l’appello della contribuente, la CTR Piemonte premette che i movimenti bancari possono essere utilizzati quali prove presuntive di maggiori ricavi oppure operazioni imponibili, sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato.

Il contribuente deve quindi provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle dichiarazioni non siano fiscalmente rilevanti. Infine, la CTR specifica che non potrebbe trattarsi di una donazione sia perché proprio l’appellante aveva fornito una diversa spiegazione, sia perché la causale del bonifico indicava la dicitura «restituzione», e quindi è incompatibile con la sua qualificazione come liberalità.

Di conseguenza, la contribuente dovrà pagare le tasse su quanto ricevuto tramite bonifico dal padre.

Lasciamo in allegato la sentenza in commento per maggiori dettagli.

SENTENZA DEL 06/10/2021 N. 773/3 - COMM. TRIB. REG. PER IL PIEMONTE
Trasferimento di denaro da padre a figlia e onere della prova

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