Donazione indiretta: come funziona?

Isabella Policarpio

28 Maggio 2019 - 16:44

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Come funziona la donazione indiretta? In cosa si differenzia dalla donazione simulata? Ecco cosa dice il Codice Civile.

Donazione indiretta: come funziona?

Come funziona la donazione indiretta? Quale differenza con la donazione simulata? La donazione indiretta consente di raggiungere l’effetto della donazione con un iter diverso: infatti l’impoverimento del donante e l’arricchimento del donatario non avvengono attraverso un atto stipulato dal notaio, in presenza di due testimoni, ma con altre forme.

La donazione indiretta viene spesso utilizzata nei rapporti familiari quando, per esempio, i genitori partecipano alla spesa del figlio per l’acquisto della prima casa o acquistano un’automobile al compimento del suo 18° anno di età.

Lo schema della donazione indiretta è più agevole rispetto alla normale donazione per due ragioni:

  • non è necessario l’atto pubblico notarile in presenza di due testimoni, perché addirittura può avvenire anche con accordo verbale;
  • si pagano meno tasse perché non occorre versare l’imposta di donazione.

Precisiamo che la donazione indiretta va tenuta distinta dalla donazione simulata poiché quest’ultima non è altro che una donazione mascherata da un contratto.

Per esempio le parti che pongono in essere una vendita - che notoriamente è un contratto a titolo oneroso - ma non pagano il prezzo pattuito o pagano un prezzo irrisorio mascherano una donazione con un un contratto di compravendita fittizia.

Generalmente la donazione simulata ha lo scopo di sottrarre agli eredi o ai creditori dei beni immobili. Ora vediamo qual è la disciplina della donazione indiretta secondo il Codice civile e quali sono le differenze con la donazione simulata.

Cos’è la donazione indiretta

La donazione indiretta è riconducibile alla più ampia categoria della donazione, regolata dall’articolo 769 del Codice civile secondo cui:

La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.

La donazione indiretta, così come la donazione in generale, si caratterizza per due elementi:

  • l’elemento soggettivo, ovvero l’animus donandi, che consiste nella volontà di attribuire un vantaggio patrimoniale a terzi senza costrizioni ma solo per spirito di liberalità;
  • l’elemento oggettivo, ovvero l’incremento del patrimonio altrui e il depauperamento del donante.

Alla donazione indiretta si applica la disciplina prevista dall’articolo 809 del Codice civile secondo cui tutti gli atti di liberalità - anche se non assumono la forma della donazione - sono soggetti alle stesse regole sulla revocazione della donazione in caso di ingratitudine verso il donante, per sopravvenienza di figli e sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota legittima che spetta agli eredi legittimari.

La forma

La donazione indiretta non ha una forma stabilita dalla legge. Infatti prescinde dalla stipulazione dell’atto notarile e, addirittura, può essere individuata anche in un accordo verbale tra le parti.

In merito alla questione della forma della donazione indiretta si è espressa anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7480 del 25 marzo 2013 che dice:

Per la validità delle donazioni indirette non è richiesta la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità.

Quindi la donazione indiretta non ha una forma tipica ma prende quella del negozio posto in essere per effettuarla, per esempio nel caso di acquisto di immobile in favore del figlio, la forma della donazione indiretta è il contratto di vendita.

Vediamo ora in cosa si differenzia rispetto alla donazione simulata.

La donazione simulata

La donazione simulata va tenuta distinta dalla donazione indiretta. L’effetto concreto potrebbe sembrare lo stesso ma nella donazione simulata le parti stipulano solo apparentemente un contratto di vendita perché tra loro vi è l’accordo di non pagare il prezzo pattuito o pagarne uno irrisorio rispetto al valore del bene.

Qui la volontà delle parti è quella di porre in essere una donazione per finalità contrarie ai principi dell’ordinamento giuridico: per esempio togliere ad alcuni eredi la possibilità di ereditare un immobile determinato o impedire ai creditori di rivalersi sull’immobile.

La donazione simulata può essere “assoluta” quando le parti fingono di stipulare un contratto ma non ne stipulano nessuno, oppure “relativa” se pongono in essere un contratto diverso da quello reale.

Per eliminare gli effetti della donazione simulata gli eredi possono impugnare la finta vendita entro 10 anni dall’apertura del testamento mentre i creditori possono proporre in tribunale l’azione di accertamento della simulazione entro 10 anni, se si tratta di simulazione relativa, senza limiti di tempo se si tratta di simulazione assoluta.

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