I bonifici potrebbero essere considerati nel calcolo dell’eredità in qualità di donazioni. Ecco per quanto tempo.
Quando si regala del denaro, anche tramite un bonifico, si compie una donazione. Per questa ragione anche i bonifici possono influire sull’eredità, dunque dopo la morte del donante. Per assicurare una divisione equa del patrimonio, infatti, la legge prevede che alcune donazioni siano rilevanti nella successione. Gli effetti di questo principio, tuttavia, non sono sempre dei più piacevoli, perché alcune persone potrebbero essere chiamate a restituire le somme ricevute agli altri eredi o a dover giustificare doni ricevuti molto tempo addietro.
Un’operazione che diventa sempre più difficile quanto più passa il tempo, motivo per cui molti si chiedono per quanti anni i bonifici rientrino nel calcolo dell’eredità. Sembrerebbe un onere eccessivo dover motivare o addirittura restituire soldi ricevuti molti anni prima, pertanto i familiari del defunto sperano sempre che ci sia un qualche limite temporale che li tuteli. Ma vediamo cosa stabilisce la legge.
Per quanti anni i bonifici rientrano nel calcolo dell’eredità
Contrariamente alla convinzione e alle speranze comuni i bonifici rientrano sempre nel calcolo dell’eredità, a patto che siano donazioni rilevanti in tal senso. Esistono infatti dei casi in cui le donazioni fatte in vita dal defunto non sono considerate nel patrimonio ereditario in alcun modo né sono aggredibili dagli eredi. I bonifici che rientrano in queste casistiche sono quindi esclusi, ma indipendentemente dal tempo trascorso.
Le verifiche fiscali e bancarie riguardano in genere gli ultimi 10 anni della vita del defunto nei conti correnti, ma ciò non influisce comunque sulla considerazione di bonifici fatti molto prima, se rilevanti. Piuttosto, è utile sapere che gli eredi hanno 10 anni di tempo dall’apertura della successione (quindi, di norma, dalla morte del defunto) per contestare le donazioni. Trascorso questo periodo di tempo, a prescindere dall’epoca dei bonifici, le donazioni sono quindi al sicuro.
Quando i bonifici rientrano nel calcolo dell’eredità
Si dice che i bonifici e più in generale le donazioni possono rientrare nel calcolo dell’eredità, ma questo può avvenire in due ipotesi differenti. La prima riguarda le donazioni soggette a collazione, quindi riunite in maniera fittizia al patrimonio ereditario per calcolare correttamente le quote secondo la legge e il testamento. In questo modo si accerta che non ci siano disparità tra chi ha già beneficiato della generosità del de cuius in vita e gli altri, con particolare riguardo agli eredi legittimari.
Questi ultimi possono sempre pretendere il rispetto delle quote assegnate loro dal Codice civile, anche contestando il testamento o pretendendo la restituzione di donazioni. Le donazioni ricevute da persone che non sono eredi non sono chiamate a collazione, ma sono comunque aggredibili dai legittimari. Ciò detto, non vuol dire che tutti i bonifici fatti dal defunto siano da calcolare. Bisogna innanzitutto estrapolare i soli regali, escludendo prestiti e pagamenti, da cui selezionare quelli di non modico valore.
Una considerazione da fare in senso oggettivo ma anche soggettivo (in base alle disponibilità del defunto). Le donazioni che superano il modico valore necessitano peraltro dell’atto notarile, a pena di nullità, a meno che avvengano in maniera indiretta. Il donatario deve inoltre essere un erede e la donazione non deve essere stata dispensata dalla collazione con un atto del defunto, dovendo però sempre rientrare nei limiti della quota disponibile.
Anche a questo punto, poi, ci sono ancora bonifici tra parenti da escludere. In particolare, non si considerano le spese per il mantenimento e l’educazione, come neppure quelle fatte per la cura di una malattia, per le nozze o l’abbigliamento. Le donazioni per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale, invece, sono escluse soltanto se ordinarie in relazione alle capacità economiche del defunto. Infine, le donazioni fatte per ringraziare il donatario di particolari servigi resi.
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