Donazione indiretta: cos’è, come funziona e quando conviene

Ilena D’Errico

8 Aprile 2023 - 17:02

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La donazione indiretta: ecco in cosa differisce dalla modalità diretta, come funziona e quando conviene.

Donazione indiretta: cos’è, come funziona e quando conviene

La donazione è particolarmente utile quando si desidera trasferire la proprietà di un bene a qualcun altro a titolo completamente gratuito, sia che il bene debba essere acquistato che quando sia già in possesso del donante. Proprio a seconda di questa distinzione, la donazione può compiersi in maniera diretta oppure indiretta. Quest’ultima forma è spesso più rapida e conveniente, vediamo quindi perché e come funziona.

Cos’è la donazione indiretta e cosa cambia rispetto alla donazione diretta

La donazione presuppone il trasferimento di un bene in favore del donatario che lo riceve a titolo gratuito, mentre è il donante a farsi carico della spesa. Si verifica la donazione diretta quando il bene in questione è già in possesso del donante, che semplicemente lo trasferisce. È ciò che accade, per esempio, quando il padre sceglie di donare una delle sue case al figlio.

Quando si parla di donazione indiretta, invece, il bene a cui è finalizzata la donazione non è in possesso delle parti; perciò, il donante la realizza consentendo al donatario di acquistarlo. Recuperando l’esempio di prima, se il padre non ha case in proprietà ma desidera regalare un immobile al figlio può donargli i soldi necessari all’acquisto o pagare per lui.

Con la donazione indiretta, dunque, si mantengono le caratteristiche fondamentali di questo istituto: l’arricchimento del donante e l’impoverimento del donatario, i quali avvengono per l’appunto in modo indiretto. La donazione indiretta è quindi sottoposta alle medesime norme dell’altra versione, mentre le differenze attengono più che altro alla procedura, con le relative spese e tempistiche.

Tornando sempre nell’ipotesi dell’immobile, se quest’ultimo non fosse in proprietà del donante non avrebbe senso acquistarlo e poi trasferire la proprietà al figlio. Non è che la donazione diretta in questi casi non sia consentita dalla legge, ma richiederebbe di sostenere i costi per ben due rogiti notarili, oltre ai raddoppiati costi per il professionista.

La donazione in favore di un terzo e la rinuncia come donazione indiretta

Fra le ipotesi di donazioni indirette figurano la donazione in favore di un terzo – che produce effetti sostanzialmente analoghi alla donazione – e la rinuncia ad alcuni diritti in favore di altri a titolo gratuito.

La donazione in favore di un terzo presuppone che il terzo sia il donatario, il quale riceve l’oggetto della donazione come effetto di un contratto stipulato fra donante e venditore. Ad esempio, il padre stesso firma un contratto di compravendita immobiliare impegnandosi a pagare il corrispettivo, ma indica che il trasferimento deve avvenire in favore del figlio. In altre parole, il donante paga al posto del donatario.

Questa modalità si differenzia rispetto alla donazione con adempimento del terzo, nella quale il contratto si conclude fra venditore e donatario, con obbligo a carico del terzo (per l’appunto il donante).

La donazione indiretta, poi, può essere compiuta anche tramite la rinuncia ad alcuni diritti, purché l’obbiettivo di realizzare una donazione sia espresso. Per esempio, l’usufruttuario di un immobile può rinunciare al suo diritto in favore del proprietario a titolo di donazione.

Come funziona la donazione indiretta e quando conviene

La donazione indiretta produce i medesimi effetti della donazione senza ricorrere appositamente a questo istituto giuridico. Mentre la donazione diretta deve sempre essere resa tramite atto pubblico presso un notaio, la donazione indiretta non richiede questo adempimento, a meno che sia necessario per il contenuto stesso della donazione.

Proseguendo l’esempio del padre che intende donare una casa al figlio, se si trattasse di una donazione diretta sarebbe obbligatorio recarsi dal notaio e pagare le relative spese per formalizzare l’atto. Tramite la donazione indiretta, invece, non è richiesto alcun passaggio aggiuntivo oltre al rogito notarile, ma quest’ultimo è indispensabile a prescindere dal mezzo per cui è richiesto.

Il padre può dunque recarsi con il figlio dal notaio per formalizzare l’atto, ma non è obbligato a farlo perché può semplicemente inviargli i soldi necessari finalizzati all’acquisto. Sarà poi il figlio (donatario) a dover indicare nel contratto di vendita che il pagamento è avvenuto a carico di un altro soggetto a titolo di donazione. Come visto, poi, la donazione indiretta può anche perfezionarsi con la donazione in favore di un terzo, con l’unica differenza che in questo caso è il donante a perfezionare il contratto di compravendita ma indirizzandone tutti i benefici al donatario.

A prescindere dalla modalità scelta, la donazione indiretta permette sempre di ottenere i medesimi risultati della modalità diretta, oltretutto risparmiando sulle operazioni notarili, riducendo quindi tempo e costi. Si può quindi affermare che la donazione indiretta conviene ogni qualvolta possibile, anche perché non è soggetta all’imposta di donazione al di fuori degli atti soggetti a registrazione autonoma.

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