Le mansioni rappresentano il ruolo che il dipendente riveste all’interno dell’organizzazione aziendale. Dal momento che l’attribuzione delle stesse avviene in sede di assunzione può accadere che, nel corso del rapporto, si crei una discrepanza tra le attività dedotte in contratto e quelle effettivamente svolte dal dipendente.
Posto che le prime rilevano ai fini non solo della retribuzione ma altresì della copertura Inps e soprattutto Inail, l’azienda è chiamata a tenere costantemente sotto controllo le attività svolte dai lavoratori al fine di accertare la presenza di eventuali differenze. L’assenza di controlli può infatti costare caro al datore di lavoro. Analizziamo in dettaglio come.
Indennità di cassa
L’azienda è tenuta ad interrogarsi se le mansioni svolte dal lavoratore giustificano o meno l’erogazione in busta paga dell’indennità di cassa.
L’importo in questione, disciplinato di norma dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, spetta a coloro che svolgono attività di maneggio di denaro con diretta responsabilità in caso di ammanchi a seguito di errori nel conteggio dei valori o nella loro contabilizzazione.
Come precisato dalla Corte di Cassazione (sentenza 5 settembre 2019 numero 22294) ai fini del «riconoscimento dell’indennità di cassa, in relazione anche alla previsione contenuta nella norma contrattuale, ciò che rileva è l’autonomia nell’espletamento delle mansioni di cassiere e la continuatività e non occasionalità di queste ultime».
Nei casi di accertamento, in giudizio o in sede di ispezione, dell’obbligo di corrispondere l’indennità di cassa, l’azienda è costretta a riconoscerne al dipendente i relativi importi (nella prima busta paga utile) oltre agli arretrati, anche se relativi a più annualità.
Da notare che l’indennità di cassa può essere disciplinata dal Ccnl in misura fissa o, in alternativa, in percentuale rispetto alla retribuzione lorda o ad alcune voci della stessa, ad esempio i soli minimi tabellari.
Altre indennità legate alle mansioni svolte
Il rischio per l’azienda di essere chiamata a riconoscere degli arretrati in busta paga ricorre anche per tutte quelle indennità, diverse dall’indennità di cassa, legate comunque alle mansioni svolte dal dipendente.
Alcuni di questi importi sono disciplinati dal Ccnl applicato, altri da accordi di secondo livello, regionali o provinciali o, ancora, da contratti aziendali.
Tra gli esempi in parola figurano gli importi spettanti per attività svolte presso località disagevoli da raggiungere o a causa del clima ovvero luoghi che richiedono trasferimenti (temporanei o per lunghi periodi) presso una sede di lavoro diversa da quella consueta. In queste situazioni si parla di indennità:
- Di disagio;
- Per disagiata sede e di trasporto;
- Di alloggio;
- Di trasferta e trasferimento;
- Estero.
Da notare che, tanto nell’ipotesi di liquidazione degli arretrati a titolo di indennità di cassa che per altre tipologie di indennità, l’azienda deve altresì farsi carico dei contributi previdenziali ed assistenziali in capo alla stessa, calcolati sulle somme in parola.
Svolgimento di mansioni superiori
Le mansioni superiori si identificano con tutte quelle attività caratterizzate da un più elevato contenuto professionale e, di conseguenza, un livello di inquadramento superiore.
A quest’ultimo corrisponde, a cascata, un trattamento retributivo maggiore di quello assegnato al dipendente in sede di assunzione o nelle intese successivamente intercorse.
La normativa (articolo 2103 del Codice civile, comma 7) prevede che in caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivo o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi (cosiddetta promozione automatica).
Di conseguenza, l’azienda è chiamata a verificare se i dipendenti svolgono mansioni superiori. In caso positivo, chiedersi:
- È riconosciuto il trattamento economico corrispondente al livello superiore?
- Il lavoratore svolge la mansione superiore per ragioni sostitutive?
- Se il dipendente non svolge la mansione superiore per ragioni sostitutive è stato superato il periodo previsto dal Ccnl (o i sei mesi) e, pertanto, il lavoratore ha diritto alla promozione automatica?
In tutte e tre le ipotesi l’azienda che ha omesso di riconoscere il trattamento retributivo spettante in ragione del livello di inquadramento superiore è tenuta a:
- Farsi carico degli arretrati a titolo di differenze retributive;
- Farsi carico dei contributi previdenziali ed assistenziali a suo carico, calcolati sulle somme arretrate;
- Riconoscere il livello di inquadramento superiore e, in caso di promozione automatica, garantire il medesimo livello a tempo indeterminato;
- Riconoscere anche le indennità connesse al livello di inquadramento superiore, compresi gli arretrati.
Sotto quest’ultimo aspetto si pensi ad un lavoratore che ha svolto mansioni appartenenti al livello Quadro. Di norma, in questi casi, i Ccnl riconoscono un’apposita indennità di funzione. Anche l’importo in parola, di conseguenza, dev’essere compreso nel calcolo degli arretrati dovuti al lavoratore in caso di mancato riconoscimento del trattamento retributivo superiore.
Da ultimo è necessario precisare che il periodo di svolgimento delle mansioni superiori dev’essere effettivo. Questo significa che dal computo devono escludersi i periodi di assenza per ferie e malattia (Cassazione sentenza 16 dicembre 1999 numero 14154). Al contrario si deve tener conto dei riposi settimanali e compensativi (Cassazione sentenza 3 febbraio 2004 numero 1983).
Le mansioni del lavoratore devono corrispondere al rischio Inail
Il controllo dell’azienda dev’essere imprescindibilmente diretto a verificare che le mansioni effettivamente svolte dal dipendente siano correttamente inquadrate ai fini Inail.
Il premio che il datore di lavoro paga, una volta l’anno, a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è calcolato in ragione di due elementi:
- La retribuzione imponibile totalizzata nell’anno dal dipendente;
- La voce di tariffa attribuita al dipendente.
Il calcolo del premio avviene moltiplicando la retribuzione per il tasso di premio relativo alla voce di tariffa applicata.
Pensiamo ad un impiegato che svolge mansioni di ufficio. In tal caso la voce di tariffa potrebbe essere la 0722 utilizzata per classificare l’attività del personale che svolge attività amministrativa o professionale o di erogazione di servizi negli uffici. Alla 0722 corrisponde un tasso di premio pari al 4 per mille.
Se l’impiegato totalizza nel 2023 una retribuzione imponibile pari a 30 mila euro, il premio sarà pari a:
- 30 mila * 4 per mille = 120,00
- 120,00 * 1% = 1,20 (a titolo di addizionale);
- 120,00 + 1,20 = 121,20 premio Inail 2023.
Detto questo si può comprendere che se l’impiegato in realtà non svolge mansioni di ufficio ma attività di educatore, come tali inquadrate nella voce di tariffa 0311 il cui tasso di premio è 11,85 per mille, la somma dovuta all’Inail sarà superiore.
Ne consegue che se in caso di ispezione viene rilevata una discrepanza tra copertura Inail e mansioni effettivamente svolte, l’azienda sarà sanzionata a corrispondere la differenza a titolo di premio assicurativo.