Inps e Inail hanno in comune l’erogazione di prestazioni economiche a beneficio dei dipendenti interessati da eventi che gli impediscono di svolgere l’attività lavorativa e, di conseguenza, percepire lo stipendio.
Le somme erogate dai due istituti sono di norma anticipate in busta paga dal datore di lavoro, il quale è parte attiva ai fini della tutela economica.
Tanto le prestazioni Inps quanto quelle garantite dall’assicurazione Inail operano a seguito del rispetto di una rigorosa procedura da parte del dipendente e del datore di lavoro, introdotta al fine di evitare un utilizzo fraudolento delle indennità e, di conseguenza, uno sfruttamento indebito di risorse pubbliche.
Il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge comporta la qualificazione dell’evento come non meritevole di tutela e, di conseguenza, il lavoratore perde il diritto alla copertura economica garantita dagli Istituti.
Per evitare queste spiacevoli situazioni, l’azienda può valutare l’opportunità di fornire una serie di indicazioni ai lavoratori. Una sorta di vademecum per non incorrere in problemi con Inps ed Inail.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Quali informazioni dare ai dipendenti per evitare problemi con Inps e Inail?
Certificato di malattia cartaceo: cosa fare?
Un problema con l’Inps potrebbe nascere a seguito di un certificato di malattia non inviato dal medico - struttura sanitaria all’Istituto in via telematica.
In tutti i casi di assenza per malattia il personale medico redige online il certificato contenente:
- La diagnosi, con l’indicazione delle date iniziali e finali, nonché della causa della malattia (cosiddetto «certificato di diagnosi»);
- La prognosi, con l’inizio e la fine della malattia («attestato di malattia»).
Il soggetto incaricato dell’invio dei documenti all’Inps (in via telematica) è il medico - struttura sanitaria. Il lavoratore è quindi esonerato dal trasmettere la documentazione in forma cartacea, ma ha l’onere di controllare l’avvenuta trasmissione del certificato.
Ricevuto il certificato, l’Inps mette a disposizione del datore di lavoro l’attestato di malattia (con la sola prognosi).
Nel caso in cui non sia non sia possibile inviare telematicamente all’Inps la certificazione, il medico rilascia i documenti in forma cartacea al lavoratore, il quale è tenuto a inviare il certificato di diagnosi e l’attestato di malattia, entro due giorni dal rilascio:
- Alla sede Inps territorialmente competente;
- Al datore di lavoro.
Dal momento che l’omesso o tardivo invio dei documenti all’Inps può comportare il disconoscimento dell’evento di malattia (e delle relative indennità economiche) con conseguente danno per il lavoratore, l’azienda può informare i dipendenti su come comportarsi nelle ipotesi di mancato invio telematico del certificato di malattia.
Permessi per lavoratori disabili e familiari: attendere l’ok dell’Inps
Ai sensi dell’articolo 33, Legge 5 febbraio 1992 numero 104, nell’ambito di ciascun mese il lavoratore disabile con handicap in situazione di gravità ha diritto alternativamente ai seguenti permessi retribuiti economicamente a carico dell’Inps:
- 2 ore giornaliere;
- 3 giorni (continuativi o frazionati).
L’indennità in capo all’Istituto è di norma anticipata in busta paga dal datore di lavoro, il quale recupera le somme in sede di versamento dei contributi all’Inps con modello F24.
Il diritto ai permessi retribuiti è altresì esteso ai lavoratori dipendenti familiari del disabile. Eccezion fatta per i genitori, i quali, fino ai 12 anni di età del bambino, possono optare per il prolungamento del congedo parentale o per i permessi retribuiti (in misura oraria o giornaliera) i seguenti familiari hanno a disposizione 3 giorni mensili (anche continuativi):
- Coniuge (o parte dell’unione civile);
- Convivente di fatto;
- Parenti o affini entro il 2° grado.
Il diritto ai permessi è esteso a parenti ed affini entro il 3° grado, nel caso in cui i genitori, il coniuge (o la parte dell’unione civile) ovvero il convivente di fatto del disabile abbiano compiuto 65 anni, sono anch’essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente, sono deceduti o mancanti per assenza naturale, giuridica (ad esempio celibato), nonché per situazioni di assenze continuative, giuridicamente assimilabili alle precedenti e certificate dall’autorità giudiziaria o dalla pubblica autorità.
Il lavoratore è tenuto a presentare apposita domanda telematica all’Inps, al fine di ottenere dall’Istituto il via libera alla fruizione dei permessi.
Nella pratica è frequente il caso del dipendente che si assenta dal lavoro sulla base della sola ricevuta di presentazione della domanda all’Istituto. In queste situazioni il lavoratore non ha titolo per fruire dei permessi 104, dal momento che manca l’ok dell’Inps con indicazione della data a partire dalla quale è possibile godere dei permessi stessi.
Il rischio, in questi frangenti, è che l’Istituto chieda il recupero delle somme relative ai permessi retribuiti indebitamente goduti dal dipendente. L’azienda, in quanto soggetto che ha anticipato le somme in busta paga, è tenuta ad effettuare una corrispondente trattenuta in cedolino.
Per evitare casi come quello appena citato è opportuno segnalare ai lavoratori che la possibilità di assentarsi, sfruttando i permessi retribuiti ex articolo 33, Legge numero 104/1992, è ammessa soltanto una volta ricevuto il documento con cui l’Inps accoglie la richiesta e indica la data a partire dalla quale i permessi in parola sono fruibili dall’interessato.
Segnalare immediatamente l’infortunio al datore di lavoro
Tra le attività garantite dall’assicurazione Inail figurano le prestazioni economiche e sanitarie a fronte degli eventi di infortunio sul lavoro che possono coinvolgere i lavoratori dipendenti.
L’Istituto, al pari di quanto avviene con qualsiasi altro tipo di assicurazione, garantisce un trattamento economico (anticipato in busta paga dal datore di lavoro o erogato direttamente al lavoratore) nelle ipotesi in cui l’infortunio o la malattia professionale abbiano provocato uno stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro.
Nello specifico la retribuzione dev’essere corrisposta:
- Dal datore di lavoro, per il giorno dell’infortunio e i 3 giorni successivi;
- Dall’Inail, dal 4° giorno successivo all’infortunio fino alla guarigione (i singoli contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere a carico del datore di lavoro un’integrazione dell’indennità Inail).
Il diritto alle indennità economiche a carico dell’Istituto opera a condizione che il lavoratore informi immediatamente l’azienda di qualsiasi infortunio, anche se di lieve entità. Il dipendente è altresì tenuto a fornire:
- Il numero identificativo del certificato;
- La data di rilascio ed i giorni di prognosi riportati nel certificato stesso;
in modo da consentire all’azienda di denunciare l’evento all’Inail, entro 2 giorni da quello di ricezione dei riferimenti del certificato medico.
Il datore di lavoro è tenuto ad informare i dipendenti che, se gli obblighi appena citati non vengono rispettati e l’azienda medesima, non avendo conoscenza dell’infortunio, non presenta nei termini di legge la denuncia all’Inail, il lavoratore interessato perde il diritto alle indennità di legge per i giorni antecedenti quello in cui l’azienda ha avuto notizia dell’infortunio.
In queste situazioni va da sé che il lavoratore subisce una ricaduta economica, rappresentata dalla mancata erogazione dell’indennità conto Inail o dal recupero dell’indennità stessa anticipata in busta paga dal datore di lavoro. Inoltre, si rischia anche la trattenuta (o la mancata erogazione) dell’integrazione a carico azienda, se la stessa, a norma del Ccnl applicato, è legata al riconoscimento delle prestazioni economiche Inail.