Assenza visite fiscali, quali sono i rischi: le sanzioni per il dipendente

Simone Micocci

17 Ottobre 2022 - 15:26

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Cosa rischia il dipendente che risulta assente alle visite fiscali? Ecco quali sono le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Assenza visite fiscali, quali sono i rischi: le sanzioni per il dipendente

L’assenza alla visita fiscale può costare cara al dipendente: la normativa, infatti, fissa delle sanzioni più o meno severe a seconda dei casi, con la possibilità anche di un licenziamento per giusta causa.

Ecco perché bisogna essere ben informati su quali sono le regole, e soprattutto gli orari, delle visite fiscali, nonché su quali sono i casi di esonero in cui è possibile comunque assentarsi senza rischiare alcunché.

Specialmente essere recidivi, infatti, potrebbe costare caro, con il dipendente che oltre a non percepire l’indennità prevista per il periodo di malattia rischia una sanzione disciplinare da parte del datore di lavoro, quale può essere anche il licenziamento in tronco.

Vediamo, dunque, come viene punita l’assenza alla visita fiscale, analizzando le sanzioni applicate nei confronti di quei lavoratori dipendenti per i quali viene accertata la mancata reperibilità alle visite di controllo disposte dall’Inps.

Visite fiscali: cosa deve fare il lavoratore?

In caso di malattia il dipendente ha il diritto di sospendere l’attività lavorativa per tutto il periodo indicato nel certificato medico, percependo nel frattempo l’indennità di malattia corrisposta dall’Inps.

Spetta al Polo Unico dell’Inps effettuare accertamenti diretti - e nella maggior parte dei casi a domicilio - sulla infermità per malattia dei dipendenti disponendo le cosiddette visite fiscali.

Per permettere il corretto svolgimento degli accertamenti fiscali da parte dei medici incaricati dall’Inps, i lavoratori devono rendersi reperibili in determinate fasce orarie differenti per i dipendenti del settore privato e per quelli del pubblico impiego.

Nel dettaglio, le visite fiscali dei dipendenti pubblici si tengono nei seguenti orari:

  • la mattina dalle 09:00 alle 13:00;
  • il pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00.

Per quanto riguarda le visite fiscali dei dipendenti privati, invece, le fasce orarie di reperibilità sono:

  • la mattina dalle 10:00 alle 12:00;
  • il pomeriggio dalle 17:00 alle 19:00.

Questi orari vanno rispettati in tutti i giorni della settimana, domeniche e festivi compresi. È importante sottolineare, però, che per essere reperibili non basta farsi trovare presso l’indirizzo indicato nel certificato medico negli orari delle visite fiscali; da parte sua, infatti, il dipendente non deve impedire in alcun modo che il medico dell’Inps svolga l’accertamento, ecco perché non può rifiutarsi di sottoporsi alla visita fiscale.

Cosa succede se non si rispetta l’obbligo di reperibilità?

Nel caso in cui il medico a causa dell’assenza o del rifiuto del dipendente non riesca a effettuare la visita di controllo domiciliare ne dà immediata comunicazione all’Inps.

Al lavoratore, invece, rilascerà un’apposita convocazione con l’invito a presentarsi nel giorno successivo non festivo presso il gabinetto diagnostica dell’Inps; qualora questo non fosse facilmente raggiungibile dal lavoratore questo potrà presentarsi presso il presidio sanitario pubblico indicato nella convocazione stessa.

Se il lavoratore non si presenta neppure a questa visita allora l’Inps ne darà comunicazione al datore di lavoro; da parte sua il lavoratore avrà tempo 10 giorni per presentare le proprie giustificazioni.

È bene sottolineare che la violazione dell’obbligo di reperibilità da parte del lavoratore è sanzionata a prescindere dall’effettivo stato di malattia del dipendente; in poche parole anche se il dipendente è veramente malato sarà soggetto a una sanzione nel caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi.

Sanzioni

Qualora il dipendente non si renda reperibile al controllo domiciliare del medico incaricato dall’Inps questo sarà soggetto a una sanzione di tipo economico che consiste nella decurtazione del 100% dell’indennità di malattia per i primi 10 giorni di assenza.

Inoltre, qualora non ci si presenti alla convocazione per il giorno successivo l’indennità verrà ridotta del 50% per il residuo periodo di malattia.

Come anticipato, però, per l’assenza alla visita fiscale può scattare anche una sanzione disciplinare decisa dal datore di lavoro. Ad esempio, in caso di recidiva e di ripetuta violazione dell’obbligo di reperibilità il dipendente potrebbe essere licenziato per giusta causa, come stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 24681/2016.

Quando l’assenza alle visite fiscali è giustificata

Ci sono dei casi, però, in cui l’assenza negli orari delle visite fiscali può essere giustificata dal lavoratore, come riconosciuto da diverse sentenze pronunciate dalla giurisprudenza in questi anni.

Nel dettaglio, il dipendente non sarà soggetto a sanzione nel caso in cui la visita fiscale sia stata effettuata in:

  • concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici purché sia accertabile il carattere di indifferibilità della visita medica o del trattamento terapeutico o l’indispensabilità delle modalità con cui sono attuati;
  • situazioni che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza del dipendente altrove per evitare gravi conseguenze per sé o per i suoi familiari.

Queste sono le uniche due casistiche che giustificano l’assenza alla visita fiscale; quindi, qualora il dipendente non presenti una motivazione valida per il mancato rispetto dell’obbligo di reperibilità non potrà evitare l’insorgere di una sanzione a sua carico.

Sanzioni anche per il lavoratore che non cura la malattia

Non bisogna commettere l’errore di credere che fuori dagli orari delle visite si possa fare quel che si vuole. Anche nelle altre ore della giornata, infatti, il lavoratore deve attenersi a una serie di regole, in quanto tra gli obblighi previsti dalla normativa c’è quello di non far nulla che potrebbe compromettere o ritardare la propria guarigione.

Ad esempio, un lavoratore influenzato non può andare a fare un bagno al mare, neppure all’infuori delle fasce di reperibilità. In tal caso, infatti, il datore di lavoro è comunque legittimato ad applicare una sanzione disciplinare, quale può essere il licenziamento per giusta causa.

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