Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2019

Francesco Oliva

02/01/2019

02/01/2019 - 12:28

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Dal 1° gennaio 2019 sono rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2019

L’INPS è intervenuta con la circolare numero 125/2018 per fornire ulteriori chiarimenti in materia di assegni familiari 2019, con particolare riferimento agli aggiornamenti degli importi relativi a:

  • limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2019;
  • limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l’anno 2019.

È bene specificare che le indicazioni fornite in proposito dall’INPS riguardano i soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, ossia:

  • i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari);
  • i pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

Assegni familiari 2019, circolare INPS numero 125/2018 con le istruzioni e le novità per il prossimo anno:

Assegni familiari 2019: nuove istruzioni INPS
Circolare INPS numero 125 del 28 dicembre 2018

Assegni familiari 2019 per alcune categorie di lavoratori, ecco il quadro normativo di riferimento

Le indicazioni fornite con la circolare INPS 125/2018 trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, ossia nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l’assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

Ad ogni buon fine, si precisa che gli importi delle prestazioni sono:

  • 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
  • 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
  • 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

Assegni familiari 2019: tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2019

Nel secondo paragrafo della circolare in oggetto l’INPS rende noti i limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2019.

In particolare, ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione:

del tasso d’inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro

Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d’inflazione programmato per il 2018 è stata pari all’1,7% per cento.

Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle dei limiti di reddito da applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2019, nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all’assegno per il nucleo familiare, elencati nei quattro allegati sotto riportati all’interno di ciascun box

Allegato 1
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
Allegato 2
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
Allegato 3
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
Allegato 4
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)

Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l’anno 2019

Nel terzo paragrafo della circolare in oggetto l’INPS rende noti i nuovi limiti di reddito da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l’anno 2019.

In particolare, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato, dal 1° gennaio 2019 e per l’intero anno, nell’importo mensile di 555,76 euro.

In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano come di seguito fissati per tutto l’anno 2019:

  • 722,49 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
  • 1.264,36 euro per due genitori ed equiparati.

I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).

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