Aspettativa dal lavoro: assenze retribuite e durata dei permessi

Simone Micocci

30/01/2018

26/02/2019 - 14:55

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Grazie all’aspettativa ci si può assentare da lavoro per periodo molto lunghi senza temere di perdere il posto. Ecco in quali casi il nostro ordinamento riconosce il diritto all’aspettativa e quando si continua a ricevere lo stipendio.

Aspettativa dal lavoro: assenze retribuite e durata dei permessi

Quando un dipendente può chiedere l’aspettativa?

Per il lavoratore che in determinate situazioni ha bisogno di assentarsi dal posto di lavoro ci sono diversi strumenti: dai permessi retribuiti ai congedi, fino alle assenze per aspettativa.

Quest’ultime sono riconosciute in situazioni particolari, sia ai dipendente del settore pubblico che del settore privato. Le assenze per aspettativa non hanno tutte le stesse regole: ci sono dei casi, infatti, in cui il dipendente continua a percepire lo stipendio, altre invece in cui per il periodo di aspettativa non spetta alcuna retribuzione.

Di seguito trovate un riassunto di tutti gli eventi che danno diritto all’aspettativa dal lavoro: ecco chi può richiederla e quando viene pagata.

Aspettativa per cariche pubbliche elettive

È la Costituzione a riconoscere a coloro che vengono eletti per ricoprire una carica pubblica il diritto a prendere un periodo di aspettativa per tutta la durata del mandato.

L’articolo 51 della Legge fondamentale dello Stato, infatti, stabilisce che: “chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro”.

Ma quali sono le cariche alle quali è riconosciuto questo diritto? Nel dettaglio, l’aspettativa può essere richiesta quando si viene eletti come:

  • sindaci;
  • presidente del Consiglio comunale
  • presidente di consigli circoscrizionali (ma solo nelle città con più di 500.000 abitanti);
  • presidente di provincia;
  • presidente del Consiglio provinciale;
  • presidente regionale;
  • membro dell’assemblea regionale;
  • membro del Parlamento Nazionale;
  • membro del Parlamento Europeo.

Chi ricopre una delle suddette cariche quindi può chiedere l’aspettativa dal lavoro per tutta la durata dell’incarico - senza temere il licenziamento - così da svolgere al meglio il loro mandato.

È bene specificare comunque che non si tratta di un’aspettativa retribuita, quindi durante l’assenza non si ha diritto allo stipendio.

Aspettativa per dottorato di ricerca

Questa tipologia di aspettativa è riconosciuta al solo dipendente pubblico che viene ammesso ad un corso di dottorato di ricerca presso un’Università.

In questo caso il dipendente ha diritto ad un’aspettativa per tutta la durata del dottorato, ma questa - come stabilito dalla riforma Gelmini - può essere concessa solo dopo una verifica della propria compatibilità con le esigenze di servizio dell’amministrazione interessata.

L’aspettativa per dottorato può essere anche retribuita. Quando il dottorato è “senza borsa” - e quindi non è riconosciuto alcun assegno mensile - il dipendente pubblico continua a percepire lo stipendio da parte dell’amministrazione di appartenenza.

Viceversa, quando il dottorato è “con borsa” l’aspettativa non è retribuita, a meno che il dipendente non rinunci preventivamente all’assegno riconosciuto dall’Università.

Aspettativa per avviamento attività professionale

Anche questo è un diritto che spetta ai soli dipendenti pubblici, i quali possono chiedere l’aspettativa all’amministrazione di appartenenza qualora vogliano avviare un’attività in proprio, sia di natura professionale che imprenditoriale.


Riconosciuta dalla legge 183/2010 - Collegato Lavoro - anche questa aspettativa non è retribuita. Inoltre, non è detto che l’amministrazione conceda l’aspettativa, poiché può rifiutarsi per particolari esigenze di servizio.

Aspettativa per motivi familiari

Ci sono diversi CCNL - sia in ambito privato che pubblico - che permettono al dipendente di assentarsi per particolari motivi familiari, ad esempio quando ha bisogno di assistere un familiare malato (e non sussistono le condizioni per richiedere i permessi della Legge 104). Può essere usufruita anche in modo frazionato, per un massimo di 12 mesi (nel pubblico impiego sono calcolati in un triennio di riferimento).


Anche in questo caso non si tratta di un’aspettativa retribuita e il datore di lavoro può rifiutarsi di concederla appellandosi a determinate esigenze di servizio. È bene specificare, inoltre, che l’aspettativa interrompe il calcolo dell’anzianità di servizio.

Aspettativa per motivi di tossicodipendenza

Possono assentarsi per un lungo periodo i lavoratori dipendenti tossicodipendenti che manifestano l’intenzione di accedere ad un programma di riabilitazione riconosciuto, tenuto presso:

  • ASL;
  • strutture terapeutico-riabilitative;
  • strutture socio-assistenziali.

Per richiedere l’aspettativa, che non è retribuita, il lavoratore deve certificare la tossicodipendenza al SERT, la struttura che si occupa della cura dalle dipendenze della droga istituite presso le ASL.


La durata del permesso varia a seconda della durata del programma di riabilitazione; non può comunque essere superiore ai tre anni.

Aspettativa per la formazione

La legge riconosce al lavoratore il diritto ai permessi studio per particolari esigenze; questi non sono da confondere con l’aspettativa per la formazione la quale invece riguarda esclusivamente i lavoratori con almeno 5 anni di servizio presso la stessa azienda o amministrazione.

Questi possono chiedere un’aspettativa per prendere parte ad un corso di formazione, purché l’assenza non sia superiore agli 11 mesi. Cosa si intende per “formazione”? Ecco quali sono i casi riconosciuti:

  • completamento della scuola dell’obbligo;
  • conseguimento del diploma;
  • conseguimento della laurea;
  • partecipazione alle attività formative differenti da quelle proposte da datore di lavoro.


L’aspettativa non è retribuita, e non rientra nel calcolo dell’anzianità di servizio e della maturazione delle ferie.

Aspettativa per il ricongiungimento con il coniuge all’estero

Questa possibilità è riconosciuta solamente ai dipendenti pubblici; questi possono chiedere l’aspettativa all’amministrazione qualora questa sia impossibilitata a trasferirli nella stessa località in cui si trova il coniuge.

Aspettativa non retribuita con durata pari a quella della permanenza del coniuge all’estero.

Aspettativa per volontariato

Questo è uno dei pochi casi in cui il lavoratore continua a percepire lo stipendio; il datore di lavoro, infatti, è obbligato a versargli la retribuzione spettante, salvo poi la possibilità di chiedere il rimborso all’autorità di protezione civile territorialmente competente.

Il rimborso va chiesto entro i due anni dall’inizio dell’aspettativa del lavoratore. Bisogna specificare che l’unico caso in cui la legge riconosce questa aspettativa è quello in cui il volontariato viene svolto presso l’elenco nazionale dell’Agenzia di protezione civile.

I lavoratori hanno diritto ad un periodo di aspettativa in base all’attività di volontariato svolta. Ad esempio, per chi presta soccorso in casi di calamità e disastri l’aspettativa retribuita è riconosciuta per 90 giorni l’anno, fino ad un massimo di 30 continuativi. Nel caso venga proclamato lo stato di emergenza nazionale, il limite viene alzato a 180 giorni, per un massimo di 60 continuativi.

Per la partecipazione ad attività di pianificazione, simulazione di emergenza e formazione tecnico-pratica, l’aspettativa è di 30 giorni totali all’anno, con periodi continuativi non superiori ai 10 giorni.

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