Anticipo TFR, 4 richieste più strane dei lavoratori (e come rispondere)

Paolo Ballanti

29/06/2023

L’anticipo Tfr è una delle domande più gettonate dei lavoratori. Per aziende, professionisti e uffici risorse umane il rischio è trovarsi di fronte alle richieste più disparate. Eccone alcuni esempi

Anticipo TFR, 4 richieste più strane dei lavoratori (e come rispondere)

Il Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) fa parte degli elementi della retribuzione il cui pagamento è posticipato alla cessazione del contratto.

L’importo spettante a titolo di Tfr matura per ogni mese in forza in azienda. All’interruzione del rapporto, a prescindere dalla causa della cessazione stessa, vengono sommate tutte le quote mensili maturate dal lavoratore.

La normativa, in deroga al pagamento integrale del Tfr al termine del contratto, concede al dipendente la possibilità di chiedere, nel corso del rapporto di lavoro, un anticipo delle quote sino a quel momento maturate.

Al fine di tutelare sia l’azienda, in termini di impegno finanziario richiesto per la liquidazione delle somme, che il dipendente, il quale ha interesse a ricevere comunque una quota di Tfr residua alla cessazione del contratto, il Codice civile (articolo 2120) pone una serie di paletti, lasciando comunque alla contrattazione collettiva (ed agli accordi individuali) la possibilità di prevedere condizioni di maggior favore.

L’articolo 2120 riserva il diritto all’anticipo alle seguenti condizioni:

  • Dipendenti con almeno 8 anni di servizio in azienda;
  • L’azienda può accogliere le domande di anticipazione nel limite annuo del 10% dei lavoratori aventi diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti;
  • Causali legate a acquisto prima casa per sé o per i figli, necessità di sostenere spese sanitarie ovvero spese durante i periodi di fruizione di specifici congedi;
  • Percentuale anticipabile non superiore al 70% del Tfr maturato alla data della richiesta.

L’iter di concessione dell’anticipo Tfr prevede innanzitutto una richiesta scritta del lavoratore e, parimenti, una risposta dell’azienda in forma scritta in cui eventualmente vengono evidenziati i motivi del diniego.

Con riguardo a quest’ultimo aspetto analizziamo in dettaglio le richieste più strane da parte dei lavoratori e come può rispondere l’azienda.

Dipendente che chiede l’anticipo del Tfr «netto»

L’anticipo non può eccedere il 70% del Tfr spettante alla data della richiesta. Può tuttavia accadere che il dipendente inoltri la richiesta di anticipo precisando un importo netto.

In queste situazioni è necessario che l’azienda, prima di accordare l’anticipo, verifichi a quanto corrisponde, in termini di importo lordo, il netto richiesto dal lavoratore.

Nel caso in cui:

  • Il netto richiesto non corrisponda al 70% del Tfr spettante, l’azienda è tenuta ad informare il lavoratore chiedendogli se è comunque interessato all’anticipo;
  • Il netto richiesto sia pari o inferiore al 70% del Tfr spettante, l’azienda può confermare al lavoratore l’erogazione dell’anticipo.

Richiesta di anticipo Tfr vincolato con il creditore

Il Tfr può essere oggetto di sequestro, pignoramento o cessione.

Il lavoratore, nel sottoscrivere il contratto di prestito personale con restituzione tramite cessione del quinto o delega di pagamento, può vincolare il Tfr a garanzia del prestito stesso.

L’importo soggetto a garanzia corrisponde al Tfr accantonato sino al momento della sottoscrizione del contratto, oltre a quello che maturerà nei mesi successivi.

In caso di cessazione del rapporto, l’azienda è tenuta a versare il Tfr al soggetto creditore, sino a saldare il residuo debito del finanziamento in corso:

  • Se il Tfr maturato è più elevato del debito residuo, l’azienda versa la quota di Tfr necessaria ad esaurire il debito e liquida la parte restante al dipendente;
  • Se il Tfr maturato è inferiore al debito residuo, l’intero Tfr è destinato alla finanziaria.

Se il dipendente con Tfr vincolato al prestito chiede un anticipo del Tfr stesso, l’azienda è tenuta a rifiutarne la liquidazione.

Anticipo Tfr una volta cessato il rapporto

Una volta interrottosi il rapporto di lavoro il Tfr dev’essere versato dal datore di lavoro in un’unica soluzione, di norma con il cedolino di competenza del mese successivo l’ultimo di vigenza del contratto.

In deroga alla liquidazione in un’unica soluzione, l’azienda può accordarsi con il dipendente per l’erogazione di uno o più acconti e, a seguire, il pagamento del saldo.

Di norma l’utilizzo degli acconti avviene per esigenze finanziarie del datore di lavoro, se non in grado di far fronte, con il denaro in cassa, alla liquidazione del Tfr in un’unica soluzione.

L’anticipazione, al contrario, può avvenire soltanto in costanza di rapporto di lavoro.

Per questo motivo, nel caso in cui l’ex dipendente, in attesa della liquidazione del Tfr in un’unica soluzione o a mezzo del sistema dell’acconto - saldo trasmetta una richiesta di anticipo del Tfr maturato, l’azienda è tenuta a negarne il pagamento.

Acconto da restituire con anticipo Tfr

I dipendenti hanno la possibilità di chiedere al datore di lavoro un acconto sullo stipendio. In sostanza si tratta di anticipare le somme spettanti a titolo di retribuzioni future.

In queste situazioni il recupero di quanto anticipato avviene con una corrispondente trattenuta dal netto in busta paga, da realizzarsi in una o più soluzioni.

Può accadere che il dipendente chieda l’erogazione di un acconto con successivo recupero, anziché sul netto ordinario del mese, sull’importo risultante dall’anticipo Tfr.

In tal caso l’azienda può negare la liquidazione dell’anticipo sulla base del fatto che lo stesso dev’essere riconosciuto, per legge, in ragione delle seguenti spese ed esigenze, in cui non rientra il semplice acconto su futuri stipendi:

  • Acquisto della prima casa per sé o i figli;
  • Spese sanitarie;
  • Spese da sostenere nel corso dell’assenza per la fruizione di congedi per astensione facoltativa e formazione.

Con riferimento al primo punto è opportuno precisare che per acquisto della prima casa si intende un immobile per la normale residenza ed abitazione del lavoratore e della sua famiglia.

Al contrario, la seconda ipotesi di anticipo riguarda le spese mediche per interventi e terapie straordinarie. Sono ricompresi altresì i costi accessori come spese di viaggio, vitto e alloggio presso la località in cui dev’essere effettuato l’intervento.