Anticipo Tfr a lavoratore con pignoramento e prestiti: cosa fare?

Paolo Ballanti

31/01/2024

Il Trattamento di fine rapporto può essere vincolato a garanzia di cessioni dello stipendio e pignoramenti. Come devono comportarsi i datori di lavoro prima di concedere un’anticipazione del Tfr?

Anticipo Tfr a lavoratore con pignoramento e prestiti: cosa fare?

Il Trattamento di fine rapporto (Tfr) si caratterizza per essere una voce retributiva che, anziché essere corrisposta mensilmente o una volta l’anno (come avviene per le mensilità aggiuntive), è riconosciuta alla cessazione del contratto di lavoro, a prescindere dalla causa all’origine dell’evento stesso.

Stante la regola generale appena descritta, la normativa si preoccupa comunque di rispondere ai bisogni dei dipendenti che, a fronte di determinate spese resesi necessarie nell’ambito della vita privata e familiare, hanno esigenze di liquidità tali da non poter essere affrontate con la sola retribuzione mensile.

Per questo motivo, in deroga alla liquidazione del Tfr alla cessazione del contratto di lavoro, la legge ammette la possibilità di anticipare, in vigenza del contratto medesimo, una quota - parte di quanto maturato.

A fronte della richiesta di anticipo del Tfr, avanzata dal dipendente, il datore di lavoro, oltre a verificare la ricorrenza dei requisiti imposti dalla normativa, è tenuto ad accertare se sull’interessato gravano o meno cessioni del quinto dello stipendio o pignoramenti. Scopriamo in dettaglio perché e come deve comportarsi l’azienda in situazioni simili.

Anticipo Tfr, in quali casi è possibile?

A norma dell’articolo 2120, commi 6 - 11 del Codice civile, il lavoratore ha diritto di ottenere l’anticipazione del Tfr una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, a patto di aver maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro.

Da notare che per il calcolo dell’anzianità si assumono a riferimento i periodi di vigenza del contratto e non, al contrario, quelli effettivamente lavorati.

Un ulteriore limite è rappresentato dal fatto che l’azienda è tenuta ad accogliere le domande di anticipazione nel limite annuo del 10% dei lavoratori aventi diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La base occupazionale da considerare per il calcolo degli aventi diritto è quella esistente all’inizio dell’anno.

In aggiunta a quanto appena descritto, l’anticipazione può essere richiesta esclusivamente per:

  • Acquisto della prima casa per sé o per i propri figli;
  • Necessità di sostenere spese sanitarie;
  • Sostenere le spese durante i periodi di fruizione dei congedi parentali o per formazione.

Da ultimo, in presenza delle condizioni previste dalla normativa (articolo 2120 Codice civile) il lavoratore ha diritto all’anticipazione del Tfr nel limite massimo del 70% di quanto maturato alla data della richiesta.

Il calcolo dev’essere effettuato come se alla data della richiesta dovesse cessare il rapporto di lavoro. Una volta ottenuto l’importo teoricamente spettante, è necessario assumere il 70% dello stesso.

Il Tfr vincolato a pignoramento o cessione

Il lavoratore, nel momento in cui sottoscrive un contratto di prestito personale, può vincolare a garanzia del finanziamento ricevuto il Tfr accantonato sino a quel momento in azienda oltre a quello che maturerà nei mesi successivi a favore della finanziaria che eroga il finanziamento.

Di conseguenza, in caso di cessazione del contratto, il datore di lavoro, se previsto nel contratto di finanziamento, deve versare il Tfr al creditore (finanziaria) sino a saldare il debito residuo del prestito in corso. Possono quindi verificarsi due ipotesi:

  • Il Tfr maturato è più alto del debito residuo, in tal caso il datore di lavoro versa a quota di Tfr necessaria ad estinguere il debito e liquida le somme restanti al lavoratore;
  • Il Tfr maturato è inferiore al debito residuo, di conseguenza l’intero Tfr è versato alla finanziaria.

Al contrario, in presenza di un pignoramento in busta paga a carico del lavoratore, 1/5 del Tfr è vincolato al pignoramento stesso. L’ammontare residuo, in assenza di finanziarie da soddisfare, resta nella disponibilità del dipendente.

Verificare l’esistenza di cessioni e pignoramenti

Alla luce di quanto appena descritto, in presenza di una richiesta del lavoratore di anticipo del Tfr, una volta verificata la presenza delle condizioni di legge, in termini di anzianità di servizio, importo dell’anticipo, rispetto dei limiti numerici e motivazioni, il datore di lavoro, prima di rispondere all’interessato, accordandogli la liquidazione delle somme, è opportuno che verifichi se operano cessioni dello stipendio o pignoramenti.

Quali sono le condizioni della cessione / pignoramento?

In presenza di cessioni dello stipendio e / o pignoramenti che insistono sulla retribuzione del dipendente il datore di lavoro, prima di rispondere positivamente alla richiesta del dipendente, è necessario che accerti:

  • Le condizioni della cessione / pignoramento, attraverso un’analisi dell’atto di pignoramento e del contratto di finanziamento;
  • L’esistenza, nei documenti di cui al punto precedente, di vincoli riguardanti il Tfr e, in particolare, l’anticipo del Tfr.

In caso di dubbi è opportuno (e fortemente raccomandato) prendere contatto con il creditore, al fine di verificare se ed in quale misura è possibile accordare l’anticipazione al dipendente interessato.

Una clausola che, ad esempio, è possibile ritrovare nei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio dispone che il «Trattamento di fine rapporto (Tfr) maturato e maturando presso il Datore di Lavoro o presso i Fondi della previdenza complementare e / o altri Enti previdenziali ed ogni altro emolumento o indennità da corrispondersi alla cessazione del rapporto di lavoro sono vincolati a garanzia dell’estinzione dell’eventuale residuo debito del Finanziamento».

A seguire, sempre il contratto, in forza del suddetto vincolo, il Cliente (dipendente):

  • Non «potrà avvalersi del diritto di cui all’articolo 2120, comma 6, del Codice civile e / o dall’art. 7 del D.Lgs. n. 252/2005 (Anticipazione del Tfr) se non per la quota eccedente l’importo residuo del debito e previa autorizzazione del Finanziatore»;
  • Si impegna «a non trasferire il Tfr maturato o maturando a forme pensionistiche non escutibili».

Rispondere al lavoratore

Terminati i controlli sulle condizioni contrattuali ed in genere sull’esistenza di vincoli riguardanti l’anticipazione del Tfr è necessario che il datore di lavoro risponda alla richiesta del dipendente interessato, in forma scritta.

La funzione della missiva è quella di comunicare:

  • In caso di erogazione dell’anticipo, l’ammontare lordo dello stesso e le tempistiche di pagamento;
  • In caso di non erogazione dell’anticipo, le motivazioni alla base del diniego come, per quanto di nostro interesse, l’esistenza di un vincolo a garanzia della cessione dello stipendio e / o del pignoramento.

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