Annullare abbonamento senza penale: quando è possibile la disdetta gratuita?

Redazione Legal

22 Febbraio 2023 - 17:26

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Quando è possibile annullare un abbonamento senza dover pagare la penale? Ecco quali sono le regole.

Annullare abbonamento senza penale: quando è possibile la disdetta gratuita?

Annullare un abbonamento senza pagare la penale è possibile? Ma quando? Grazie al decreto Bersani, legge 2 aprile 2007, ogni utente può scegliere di recedere dal contratto in qualsiasi momento, ovviamente prima della scadenza di questo.

Gli operatori, sempre secondo la legge, non possono richiedere più di 30 giorni di preavviso dalla disdetta.

Recesso gratuito dal contratto: quando è possibile?

Quando attiviamo un abbonamento con un gestore di telefonia e/o internet, concludiamo un vero e proprio contratto tramite adesione alle condizioni generali stabilite dall’operatore.

La sottoscrizione di un contratto (in questo caso, “per adesione”) comporta la nascita di un vincolo tra le parti, che gli impedisce di scioglierlo senza reciproco consenso.

Secondo il Codice civile, infatti, “Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge” (art. 1372, comma 1, c.c.).

Questo significa che, in via generale, per sottrarsi agli obblighi nascenti da un contratto, le parti devono essere entrambe d’accordo; diversamente, ciò non sarà consentito senza andare incontro a possibili conseguenze negative (pagamento di penali, risarcimento danni, ecc.).

Esistono però alcuni casi – ammessi dalla legge - in cui una parte può liberarsi dal contratto in modo completamente libero, senza, cioè, doversi giustificare o pagare alcuna somma.

Il caso senz’altro più emblematico è quello previsto dal Codice del consumo (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) per i contratti a distanza sottoscritti dai consumatori.

Si parla, al riguardo, di recesso “ad nutum”, anche noto come diritto di ripensamento.

In particolare, secondo l’art. 52, Cod. cons. il consumatore può esercitare il recesso gratuitamente senza dover fornire alcuna motivazione, restituendo il prodotto acquistato e ricevendo indietro il prezzo.

Questo può avvenire entro 14 giorni dall’acquisto effettuato a distanza o, in ogni caso, dall’acquisto compiuto fuori dei locali commerciali del professionista.

Tale regola vale anche nel caso del contratto di telefonia fissa e internet.

Tuttavia, successivamente al periodo iniziale di 14 giorni, per sapere se è possibile esercitare il recesso del tutto gratuitamente, occorre innanzitutto verificare cosa prevedono le condizioni generali di contratto sottoscritte al momento dell’attivazione.

Sebbene a seguito del Decreto Bersani del 2007 (D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40), le compagnie telefoniche non possano più applicare vere e proprie penali per il recesso anticipato, è tuttavia possibile che il contratto preveda costi di disattivazione se si recede prima di una durata minima prestabilita.

Secondo il Decreto, il contratto di telefonia deve prevedere la facoltà per il consumatore di recedere o di trasferire l’utenza presso altro operatore, senza vincoli temporali o ritardi ingiustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore.

Inoltre, non può essere imposto al cliente un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni.

In ogni caso, le spese relative al recesso o al trasferimento dell’utenza ad altro operatore sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda, o ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, resi noti al consumatore al momento della pubblicizzazione dell’offerta e in fase di sottoscrizione del contratto (art. 1, comma 3).

Ad esempio, può accadere che le condizioni generali impongano il pagamento di costi relativi alle operazioni tecniche necessarie alla dismissione dell’utenza o la restituzione di uno sconto ricevuto al momento dell’attivazione oppure, ancora, il pagamento dell’apparecchiatura tecnica consegnata dalla compagnia a inizio contratto (come il modem per la connessione internet, se l’utente decide di non restituirlo).

Cosa prevede la nuova normativa?

In via generale, il Codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259), come di recente modificato dal Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, stabilisce che, in tutti i casi in cui è previsto il diritto di recesso del consumatore prima della scadenza del contratto, al gestore telefonico non è dovuto alcun corrispettivo, ad eccezione di quanto previsto per le apparecchiature terminali abbinate al contratto al momento della stipula e fornite dall’operatore, che l’utente sceglie di mantenere.

Quindi, l’applicazione di una penale in caso di recesso (o di altro tipo di corrispettivo) da parte dell’operatore di telefonia sarebbe illegittima: l’unico costo addebitabile al consumatore, anche in base alla nuova disciplina, riguarda quello dell’apparecchiatura fornita dal gestore, ma soltanto nel caso in cui il cliente decida di non restituirla (art. 98-septies decies, comma 7).

Il recesso in caso di modifiche contrattuali

Il Codice stabilisce un’ipotesi particolare in cui è ammesso il recesso dal contratto in modo completamente gratuito (nuovo art. 98-septies decies, comma 5).

Si tratta del caso in cui l’operatore telefonico voglia apportare modifiche unilaterali al contratto.

In questo caso, il gestore deve informare i clienti con un preavviso di almeno 30 giorni di qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali, informandoli al contempo del loro diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcuna penale né costo aggiuntivo, a meno che non decidano di accettare le nuove condizioni.

Una volta ricevuta la comunicazione, il diritto di recedere dal contratto può essere esercitato entro 60 giorni.

Esistono però alcune eccezioni che non consentono di esercitare il recesso gratuito; in particolare, ciò avviene quando si tratta di:

  • modifiche previste a esclusivo vantaggio dell’utente finale;
  • modifiche di carattere puramente amministrativo e non abbiano alcun effetto negativo sul cliente;
  • modifiche imposte direttamente dal diritto dell’Unione Europea o dal diritto nazionale.

La disdetta gratuita in caso di proroga automatica

La maggior parte dei contratti di telefonia e internet prevedono la proroga tacita dopo la scadenza: in questo caso, l’abbonamento prosegue automaticamente al termine di ogni periodo contrattuale.

Ebbene, anche per tale ipotesi, il Codice delle comunicazioni elettroniche prevede speciali regole relative alla disdetta del contratto, ossia alla possibilità di impedire la prosecuzione dell’abbonamento dando un congruo preavviso all’operatore (art. 98-septies decies, comma 4).

In particolare, dopo la proroga, il consumatore ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di massimo un mese e senza incorrere in alcuna penale né costi di disattivazione, eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso.

Inoltre, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto, il gestore deve informare i clienti, in modo chiaro e tempestivo:

  • dell’imminente scadenza del contratto;
  • delle modalità di recesso;
  • delle migliori tariffe relative ai servizi offerti dal gestore.

Quest’ultima informazione, in particolare, deve essere fornita dall’operatore, comunque, almeno una volta all’anno.

In altre parole, dopo il periodo minimo iniziale di abbonamento - attualmente fissato in 24 mesi, salvo l’obbligo, per gli operatori, di includere fra le offerte commerciali almeno un contratto con durata massima iniziale di 12 mesi (art. 98-septies decies, comma 1) - il consumatore sarà libero di recedere gratuitamente rispettando il preavviso fissato, al massimo, in un mese.

La risoluzione in caso di disservizi

Esiste infine la possibilità di concludere l’abbonamento con il gestore prescelto, sempre in modo gratuito e senza penali, quando si verifichino gravi disservizi rispetto a quanto pattuito nel contratto.

In particolare, secondo il Codice, “In caso di discrepanza significativa, continuativa o frequentemente ricorrente tra la prestazione effettiva di un servizio di comunicazione elettronica, diverso da un servizio di accesso a internet o da un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, e la prestazione indicata nel contratto il consumatore ha il diritto di risolvere il contratto senza incorrere in alcun costo, fatto salvo il diritto agli indennizzi previsti dal contratto o dalla regolamentazione di settore per i disservizi subiti” (art. 98-septies decies, comma 6).

Quindi qualora si verifichi un disservizio grave e continuativo rispetto alle promesse contrattuali fatte dall’operatore, sia nelle condizioni generali di contratto che nella carta dei servizi pubblicata sul proprio sito web, il consumatore avrà diritto di risolvere il contratto, ottenendo l’indennizzo previsto dallo stesso operatore oltre a un eventuale risarcimento.

Come fare in pratica?

In caso di disservizio o malfunzionamento segnalato e non risolto dalla compagnia, è consigliabile prima di tutto inviare un reclamo scritto tramite lettera raccomandata a/r oppure a mezzo fax o pec.

Se l’operatore non intende adeguarsi alle richieste fatte dall’utente, questi potrà ricorrere all’Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) rappresentando la problematica e chiedendo un intervento risolutivo.

L’Agcom, in quanto autorità garante del settore, si occupa di vigilare sulla qualità dei servizi offerti dagli operatori telefonici nonché sul rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge.

A tal fine, l’Agcom ha adottato, con Delibera n. 203/18/CONS, il Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche.

È sempre ammessa la facoltà di adire il giudice ordinario (Giudice di Pace o Tribunale); tuttavia, è bene sapere che in materia di telecomunicazioni è previsto l’obbligo di esperire un tentativo di conciliazione presso il Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni) competente, tramite la piattaforma ConciliaWeb messa a disposizione dall’Autorità.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il consumatore potrà:

  • chiedere di definire la controversia al Corecom stesso, il quale potrà accordare un eventuale indennizzo a favore dell’utente;
  • procedere con l’azione in giudizio davanti all’autorità giudiziaria competente per valore e territorio.

In particolare, secondo l’art. 20 del Regolamento, il Corecom adito può ordinare all’operatore:

  • di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell’utente;
  • di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute nonché di corrispondere gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o dalle delibere dell’Autorità.

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