Al via la revisione della direttiva IORP 2

Antonello Motroni

12 Giugno 2023 - 07:11

Alcune considerazioni sui punti di maggiore interesse per la previdenza integrativa italiana.

Al via la revisione della direttiva IORP 2

Il 25 maggio si è chiusa la pubblica consultazione di Eiopa dedicata alla preparazione del technical advice che l’autorità dovrà inviare alla Commissione Europea entro il 1° ottobre 2023, finalizzato alla valutazione degli effetti prodotti dalla direttiva IORP 2, il framework normativo comunitario che regolamenta l’attività dei fondi pensione. L’articolo 62 della direttiva 2016/2341 prevede infatti che la Commissione Europea sottoponga al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione e sull’efficacia della normativa. La valutazione della direttiva IORP 2 si inserisce in un contesto di profondi mutamenti socio-economici: la rivoluzione digitale è destinata a cambiare il rapporto tra gli iscritti e le forme pensionistiche; i cambiamenti climatici, con i loro effetti catastrofici, richiedono un impegno finanziario sempre più pressante a tutti gli investitori istituzionali; da ultimo, la contribuzione definita si va ormai affermando come la modalità di riferimento per la gestione degli schemi di secondo pilastro:

Sezioni della valutazione degli effetti prodotti dalla direttiva IORP 2 Sezioni della valutazione degli effetti prodotti dalla direttiva IORP 2 La valutazione si inserisce in un contesto di profondi mutamenti socio-economici.

Rispetto ai profili oggetto di valutazione, il documento in consultazione discute le varie opzioni di policy che potrebbero essere considerate ai fini del techincal advice; per ciascuna vengono presentati vantaggi e svantaggi e, da ultimo, su talune, l’Eiopa presenta anche l’input che intende inviare a Bruxelles.
Le proposte di Eiopa si muovono in continuità con l’attuale assetto della direttiva e su vari profili sembrano non divergenti, in linea di principio, dalla regolamentazione italiana.
Di seguito alcune considerazioni sui punti di maggiore interesse per la previdenza integrativa tricolore:

Governance e standard prudenziali. Particolare attenzione è data alle proposte per rendere meno gravosi gli adempimenti di governance per gli schemi di minore dimensione, in un contesto nel quale le autorità nazionali si sono dimostrate poco inclini a prevedere margini di flessibilità nell’applicazione della direttiva. La possibile inclusione del rischio della forma pensionistica tra i criteri su cui valutare l’applicazione della proporzionalità va certamente nella direzione auspicata dagli operatori italiani;

Informazioni agli aderenti e beneficiari. Partendo dalla constatazione che la crescente flessibilità del lavoro richiede la confrontabilità delle comunicazioni periodiche per favorire l’assunzione di comportamenti coerenti con lo stato dell’accumulazione pensionistica e con i bisogni reddituali al pensionamento, Eiopa intende consigliare alla Commissione Europa di inserire nella direttiva IORP 2 alcuni principi per la standardizzazione della comunicazione periodica, facendo perno sulla crescente digitalizzazione che consentirebbe di rendere disponibili le informazioni per gradi di complessità crescente (layering). Tali principi, tuttavia, dovrebbero essere declinati a livello nazionale. Ancora una volta, quindi, in materia di comunicazione agli iscritti l’esperienza dei fondi pensione italiani sembrerebbe guidare le scelte di Eiopa. In Italia, infatti, da anni è adottato un modello di comunicazione annuale agli iscritti standardizzato (Prospetto delle prestazioni pensionistiche per la fase di accumulo) e utilizzato da tutte le forme pensionistiche, a differenza di quanto avviene nelle altre realtà europee;

Sostenibilità. Si tratta probabilmente dell’ambito più problematico per gli operatori italiani in quanto Eiopa intende introdurre nel principio della persona prudente (che è alla base degli investimenti dei fondi pensione) l’obbligo (e non più la facoltà) di considerare i rischi di sostenibilità sulle decisioni d’investimento e gli effetti degli investimenti sui fattori di sostenibilità. Qualora passasse tale impostazione verrebbero a decadere i criteri di proporzionalità oggi assicurati dalla SFDR per quanto riguarda la considerazione dei PAI e la possibilità di qualificare l’offerta d’investimento diversamente da art. 8 e 9.
Si potrebbe porre, inoltre, il problema della rilevazione delle preferenze di sostenibilità degli aderenti che dovrebbero trovare una rappresentazione nella politica d’investimento attuata, coerentemente con gli altri elementi costitutivi del principio della persona prudente.
Da ultimo una spinta importante viene data al rafforzamento dei principi di diversità e inclusione nella governance dei fondi pensione.

Sostenibilità Sostenibilità Eiopa intende introdurre l’obbligo (e non più la facoltà) di considerare i rischi di sostenibilità sulle decisioni d’investimento e gli effetti degli investimenti sui fattori di sostenibilità.