Agricoltura, come cambia il reddito agrario dopo il decreto Omnibus

Patrizia Del Pidio

17 Agosto 2026 - 11:23

Decreto Omnibus e agricoltura: tutte le novità su reddito agrario e d’impresa. Limiti di superficie, colture indoor e regime forfettario.

Agricoltura, come cambia il reddito agrario dopo il decreto Omnibus

È stata introdotta un’importante novità che ridisegna i confini fiscali delle attività agricole grazie a nuove regole per la tassazione delle coltivazioni innovative e delle attività connesse. Le nuove disposizioni, introdotte dal decreto correttivo Omnibus, aggiornano il Testo Unico delle Imposte sui Redditi per adeguare il Fisco alle tecniche di produzione moderne e alla gestione delle colture al chiuso e all’aperto.

Il decreto crea una netta linea di confine tra la tassazione su base catastale del reddito agrario distinguendola da quella dei profitti effettivi, che determinano reddito d’impresa. Allo stesso tempo viene definito il perimetro della determinazione forfettaria del reddito imponibile.

Reddito agrario, nuovo perimetro

La prima novità portata dal decreto Omnibus riguarda l’ampliamento delle attività che definiscono la determinazione del reddito agrario. Quest’ultimo, essendo tassato su base catastale è, di solito, più favorevole per i produttori.

Nel perimetro delle attività connesse vengono incluse tutte le operazioni di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei vegetali ottenuti tramite le strutture mobili o le serre. Sono comprese anche le tecniche di coltivazione indoor e verticale.

Per poter godere della determinazione catastale del reddito, la produzione deve rispettare specifici requisiti quali:

  • il limite di superficie: gli immobili dedicati alle nuove tecniche di coltura non devono eccedere il doppio della superficie agraria o del terreno a disposizione;
  • il criterio di prevalenza: i prodotti commercializzati e lavorati negli immobili devono provenire in prevalenza dall’attività agricola principale.

La novità non altera la posizione delle S.n.c e delle S.a.s. in cui i redditi mantengono sempre la natura di redditi d’impresa.

Esempi pratici per capire

Per comprendere l’applicazione dei due parametri facciamo un esempio pratico.
Un agricoltore possiede un terreno di 1 ettaro (10.000 metri quadrati) e installa un impianto di coltivazione in serra. La normativa consente di applicare la tassazione catastale fino a un massimo pari al doppio della superficie agraria disponibile, ovvero 2 ettari (20.000 metri quadrati). Se la struttura copre 15.000 metri quadrati di superficie, essa rientra nella soglia di legge e l’intera produzione beneficia della tassazione su base catastale.

Se la superficie della serra è di 25.000 metri quadrati, supera di 5.000 metri quadrati la soglia con la conseguenza che:

  • i primi 20.000 metri quadrati rientrano nella tassazione su base catastale;
  • i 5.000 metri quadrati eccedenti vengono tassati come reddito d’impresa calcolando l’imposta sulla differenza tra ricavi effettivi e costi sostenuti per quella quota.

Oltre alla coltivazione diretta, se l’agricoltore svolge anche un’attività connessa (ad esempio la vendita degli ortaggi lavorati pronti al consumo) per fare in modo che anche questa attività rientri nella tassazione su base catastale è necessario che più del 50% delle materie prime utilizzate provengano dalla propria coltivazione. Nel caso in cui la prevalenza venga meno, l’attività di trasformazione e vendita del prodotto perde il beneficio della tassazione e l’intero fatturato che proviene da questa attività è tassato come reddito d’impresa.

Tassazione forfettaria

Il provvedimento interviene anche sulla disciplina del regime forfettario che si può applicare a specifiche attività agricole. In questo caso è basato sull’applicazione di coefficienti di redditività ai corrispettivi ai fini Iva.

Il decreto Omnibus definisce un perimetro dei soggetti che possono applicare questa modalità semplificata per il calcolo dell’imposta:

  • imprenditori agricoli individuali;
  • società semplici;
  • società agricole di capitali o cooperative che abbiano esercitato la specifica opzione per la tassazione su base catastale.