Richiedere il rimborso del biglietto aereo in caso di ritardo sarà da oggi più semplice: per farlo basterà il biglietto. Ecco la sentenza della Cassazione.
Tutti, almeno una volta nella vita, sono incappati nella spiacevole situazione di un volo aereo in ritardo e tutti, almeno una volta, hanno dovuto fare i conti con l’intricata procedura per richiedere il rimborso del biglietto.
Come a dire che, oltre al danno, la beffa è sempre dietro l’angolo.
Per richiedere il rimborso in caso di aereo in ritardo da oggi basterà soltanto aver cura di conservare il biglietto, unica prova della fonte del proprio diritto. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1584 depositata il 23 gennaio 2018.
Addio a lunghe trafile burocratiche e all’onere di dover provare l’inadempienza da parte della compagnia; l’unico adempimento necessario per poter richiedere il rimborso del biglietto aereo in caso di ritardo del volo sarà allegare il proprio titolo di viaggio al modulo di domanda.
Questo perché, come ricordato dalla Suprema Corte, secondo la Convenzione di Montreal vige il principio della presunzione di responsabilità del vettore e che in caso di contestazione alla richiesta di risarcimento sarà la compagnia a dover addurre le prove necessarie.
Rimborso biglietto aereo in ritardo: basta allegare il biglietto alla domanda
Al passeggero del volo diretto da Berlino a Roma che aveva registrato ben quattro ore di ritardo sono stati necessari nove anni per vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il rimborso del biglietto datato 23 dicembre 2009.
Dopo una lunga trafila e dopo la pronuncia a sfavore del Tribunale di Roma, la Cassazione, con la sentenza depositata il 23 gennaio 2018, cambia le carte in tavola, ribadendo che non è il passeggero a dover provare il ritardo del volo ma che, ai sensi della Convenzione di Montreal, è necessario soltanto allegare alla domanda di rimborso il proprio biglietto aereo.
Siamo in pieno periodo natalizio e, ad un giorno dalla vigilia di Natale, il passeggero della tratta Berlino-Roma gestita dalla compagnia EasyJet è costretto ad attendere ben 4 ore prima di partire. Un ritardo a cui segue l’ulteriore danno di aver perso la coincidenza aerea che l’avrebbe portato da Roma a Palermo, sede della propria residenza.
Per i tanti cittadini che vivono lontano da casa per motivi di studio o di lavoro e che rimettono piede in Patria soltanto nelle occasioni delle festività, è abbastanza semplice mettersi nei panni dello sfortunato passeggero.
La richiesta di rimborso per l’aereo in ritardo, con conseguente danno per l’aver perso la coincidenza, era stata inizialmente rigettata per difetto di prova, e lo stesso avrebbe in seguito ribadito il Tribunale di Roma.
Secondo il Tribunale di Roma, infatti, al titolare del titolo di viaggio non basta allegare al modulo di rimborso il biglietto aereo, ma è necessario dimostrare l’inadempimento del vettore ovvero, nel caso specifico, il ritardo subito.
Due esiti a sfavore del passeggero che, tuttavia, non hanno placato gli animi del palermitano, al quale a distanza di nove anni dal fatto viene riconosciuto il diritto al rimborso senza il bisogno di dimostrare il ritardo del volo.
Prova del diritto del passeggero è il proprio biglietto di viaggio
La sentenza della Corte di Cassazione n. 1584 depositata il 23 gennaio 2018 (messa a disposizione dal Sole24Ore) è chiara nel dar ragione al passeggero e stabilisce che l’unica prova necessaria per richiedere il rimborso del biglietto aereo è la fonte negoziale del proprio diritto.
Il tutto si traduce, quindi, nell’allegare al modulo di domanda per il rimborso il titolo di viaggio, biglietto aereo o altra prova equipollente. Questo non soltanto in virtù delle norme a tutela dei viaggiatori ma anche per il principio di “prossimità della prova”, secondo il quale per il passeggero è più difficile provare il ritardo del volo rispetto alle dotazioni a disposizione delle compagnie aeree.
In sostanza, non sarà necessario dimostrare l’orario in cui si è giunti a destinazione ma, in caso di contestazione, sarà il vettore a dover addurre le prove necessarie.
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