Quali spese possono essere portate in detrazione in caso di acquisto della casa senza mutuo? É possibile avvalersi anche in questo caso delle agevolazioni per le spese del notaio?
Si può ottenere la detrazione delle spese del notaio in caso di acquisto casa senza mutuo? Dal punto di vista razionale, se obiettivo del legislatore è favorire l’acquisto della prima casa la risposta dovrebbe essere affermativa, quindi, dovrebbe essere possibile portare in detrazione le spese notarili sostenute per l’acquisto della prima casa anche se non si stipula un contratto di mutuo, la risposta è però più complessa perché si deve fare riferimento al dettato normativo e lo stesso non può essere interpretato in modo espansivo.
Si può quindi ottenere la detrazione per le spese del notaio in caso di acquisto della prima casa senza mutuo? Ecco cosa dice la legge.
Detrazioni notaio perse se si acquista la casa senza mutuo
C’è chi risparmia per anni per poter acquistare una casa, chi riceve una donazione da parte dei genitori per l’acquisto dell’immobile, chi trova occasioni particolarmente favorevoli in zone poco “attraenti”, i casi possono essere tanti, ma in Italia ci sono ancora persone in grado di acquistare casa senza stipulare un contratto di mutuo. I vantaggi possono essere importanti, infatti, si evitano gli interessi da corrispondere alla banca e non si deve avere il pensiero ogni mese di pagare la rata e affrontare le difficoltà che si possono presentare in un arco temporale medio-lungo. Ma c’è la contropartita: si perdono le detrazioni per le spese notarili.
L’articolo 15 del Tuir prevede la detrazione Irpef al 19% su un importo non superiore a 4.000 euro, degli interessi passivi e relativi oneri accessori sostenuti in relazione a un contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale.
Tra gli oneri accessori per i quali è ammessa la detrazione rientrano l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo, le spese sostenute dal notaio per conto del cliente come, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca. È, invece, escluso il compenso per il contratto di compravendita dell’immobile.
L’agevolazione fiscale, quindi, è strettamente connessa alla stipula di un contratto di mutuo ed è esclusa nel caso in cui l’acquisto avvenga senza mutuo, oppure con un prestito diverso dal mutuo. Restano naturalmente in vigore le altre agevolazioni fiscali correlate all’acquisto della casa, ad esempio quelle previste per imposta ipotecaria, catastale e di registro e l’Iva al 4% in caso di acquisto di un’immobile da società.
É vero che si perdono le detrazioni nel caso di acquisto casa senza mutuo?
Come visto, non spettano le detrazioni per l’acquisto di casa strettamente connesse al contratto di mutuo. Ci sono però delle considerazioni opportune da fare: non è vero che si perde la detrazione delle spese del notaio in caso di acquisto di casa senza mutuo, di fatto si perdono detrazioni per spese che non sono state sostenute. In ogni caso l’onorario del notaio per l’atto di compravendita non sarebbe detraibile neanche se si stipulasse un mutuo.
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Riordino detrazioni 2026
Dall’anno di imposta 2025, quindi dichiarazione da presentare nel 2026, entra in vigore il riordino delle detrazioni fiscali previsto dalla Legge di Bilancio 2025.
Trova applicazione per i contribuenti con un reddito superiore a 75.000 il taglio delle detrazioni con il quoziente familiare.
Cosa comporta il riordino delle detrazioni fiscali?
In caso di reddito superiore a 75.000 euro e inferiore a 100.000 euro l’importo base della spesa ammessa alle detrazioni è di 14.000 euro. Superati i 100.000 euro e fino a 120.000 euro l’importo base scende a 8.000 euro. Gli importi sono effettivamente riconosciuti in tale misura solo nel caso in cui ci siano tre o più figli a carico.
Tali importi si dimezzano in assenza di figli a carico.
In caso di un figlio a carico, l’importo massimo delle spese da portare in detrazione/deduzione è di 9.800 euro per redditi compresi tra 75.000 euro e 100.000 euro e 5.600 euro in caso di redditi superiori a 100.000 euro.
In presenza di 2 figli a carico l’importo massimo di oneri ammessi in detrazione/deduzione è di 11.900 euro in caso di reddito superiore a 75.000 euro e fino a 100.000 euro e scende a 6.800 euro in caso di reddito superiore a 100.000 euro.
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