Cosa indicare nel quadro VP13 acconto IVA delle comunicazioni trimestrali periodiche (Lipe) in scadenza il prossimo 28 febbraio?
Il prossimo 28 febbraio 2018 è il termine di scadenza delle comunicazioni trimestrali IVA delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2017.
Si tratta di un adempimento introdotto dal DL 193/2016 al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate di avere uno strumento di controllo ulteriore nei confronti dei contribuenti, in modo da contrastare con maggiore efficacia il fenomeno dell’evasione IVA. La scadenza del prossimo 28 febbraio rappresenta il quarto ed ultimo appuntamento relativo al 2017. Successivamente toccherà alla dichiarazione IVA, la cui scadenza è prevista per il prossimo 30 aprile.
Uno dei dubbi che gli operatori professionali stanno avendo in questi giorni prima della scadenza è relativo all’acconto IVA, versato o non versato. Come va indicato nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, con particolare riferimento a quella del quarto trimestre dell’anno?
Acconto IVA nel quadro VP13 delle comunicazioni trimestrali periodiche (Lipe): cosa indicare?
Per comprendere cosa indicare nel quadro VP13 delle comunicazioni IVA delle liquidazioni periodiche occorre ovviamente fare riferimento alle istruzioni ministeriali, che prevedono quanto segue:
“Rigo VP13 - Acconto dovuto Indicare l’ammontare dell’acconto dovuto, anche se non effettivamente versato. Il rigo deve essere compilato dai contribuenti obbligati al versamento dell’acconto ai sensi dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazioni. Qualora l’ammontare dell’acconto risulti inferiore a euro 103,29, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo. Si evidenzia che nel caso di ente o società controllato partecipante alla liquidazione IVA di gruppo, uscito dal gruppo dopo la data del 27 dicembre (termine finale stabilito per il versamento dell’acconto IVA) a seguito, ad esempio, di incorporazione da parte di società esterna, deve essere compreso nel presente rigo della Comunicazione della società incorporante relativa al mese di dicembre anche il credito derivante dall’importo dell’acconto dovuto dall’ente o società controllante per l’ente o società controllato incorporato”.
Ricapitolando: nel rigo VP13 delle comunicazioni trimestrali IVA delle liquidazioni periodiche occorre indicare l’acconto IVA dovuto per il 2017, ancorché lo stesso non sia stato versato. Ovviamente l’Agenzia delle Entrate manderà poi avviso bonario.
Attenzione: le istruzioni precisano anche che in caso di acconto inferiore ad euro 103,29, non dovendosi versare alcun acconto, non dovrà neanche essere compilato il rigo VP13.
Acconto IVA: cos’è e come si calcola
L’acconto IVA è una scadenza fiscale ricorrente il 27 dicembre di ogni anno; si tratta di un vero e proprio anticipo rispetto a quella che sarà la scadenza IVA relativa al mese di dicembre ovvero al quarto trimestre.
Può essere calcolato con tre metodi: storico, previsionale e delle operazioni effettuate. Al di là del metodo scelto, l’acconto IVA non è dovuto qualora l’anno precedente il contribuente considerato avesse registrato un credito nello stesso periodo.
Il versamento dell’acconto IVA deve avvenire con modello F24, codice tributo 6013 per i mensili e 6035 per i trimestrali.
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