Nuova storica pronuncia della Corte di Cassazione: le foto scaricate da internet, anche tramite google street view, possono essere utilizzate per gli accertamenti fiscali.
Accertamenti fiscali, attenzione a ciò che è stato pubblicato in rete perché le foto scaricate da internet hanno valore probatorio e spetta al contribuente dimostrare che non corrispondono alla realtà dei fatti. A sottolineare l’importanza delle prove fotografiche anche se scaricate da internet è la Corte di Cassazione nella Ordinanza 15487 del 21 maggio 2026.
Ecco in quali casi le prove fotografiche possono essere utilizzate come prove per gli accertamenti fiscali a carico del contribuente che ha evaso le tasse.
I fatti: prove fotografiche scaricate da internet alla base degli accertamenti fiscali
Per capire è bene partire dagli esordi. Il contribuente riceve 3 avvisi di accertamento dalla società concessionaria della riscossione per la città di Cremona. Gli avvisi sono relativi all’evasione di somme dovute a titolo di imposta sulla pubblicità in relazione a diverse stazioni di rifornimento di carburante.
Il ricorso in Cassazione viene proposto dalla società concessionaria avverso la sentenza della Commissione tributaria della regione Lombardia.
L’imposta sulla pubblicità si applica a tutti coloro che effettuano la diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.
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Nel caso in oggetto la contesa riguarda la cartellonistica, in particolare cartelli recanti la dicitura “self”, “servito”, “autolavaggio” o “officina”. Secondo il contribuente si trattava di “mere indicazioni al pubblico”, aventi la funzione di permettere di “orientarsi all’interno dell’attività e di usufruire a pieno di tutti i servizi” e, quindi, esenti da imposizione.
Tale tesi è stata accettata dalla Commissione tributaria regionale, viene quindi proposto ricorso in Cassazione dalla società concessionaria. Secondo la ricorrente, società concessionaria, si trattava di mezzi pubblicitari. A supporto di tali tesi ci sono riproduzioni fotografiche scaricate da internet. La ricorrente sostiene che l’esenzione relativa agli avvisi al pubblico presupponeva l’osservanza di una soglia dimensionale non superiore a mezzo metro quadrato, che era stata abbondantemente superata, mentre quella relativa alle insegne di esercizio si attestava a cinque metri quadrati, che era stata anch’essa -qualora la sentenza impugnata fosse interpretabile nel senso del riconoscimento di un’esenzione di tal fatta- abbondantemente superata.
Il valore probatorio delle foto scaricate dalla rete
Il contribuente, sostiene nella sua difesa che la ricorrente non avrebbe alcun prova, in quanto gli unici documenti allegati sarebbero “foto prese da internet”. Qui la Corte di Cassazione enuclea un importante principio:
le fotografie tratte da internet (anche da siti o applicazioni quali google earth e google street view) non sono prive di efficacia probatoria e devono essere valutate, ovviamente in uno agli altri elementi acquisiti, giacché la fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose ed ai luoghi rappresentati, per cui chi voglia inficiarne l’efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l’ha prodotta intende con essa provare, ma ha l’onere di disconoscere tale conformità
Ne deriva che le immagini scaricate da internet possono costituire prova per gli accertamenti fiscali. Resta la possibilità per il soggetto con cui sono prodotte di disconoscere la conformità della foto, ma ha l’onere di provare tale disconoscimento, ad esempio potrebbe provare che le foto non sono relative al proprio esercizio commerciale, ma ad altro ubicato in zona, oppure che i rilievi effettuati non riportano un’immagine corretta per quanto riguarda le dimensioni, ma ovviamente tali affermazioni devono essere ben circoscritte, dimostrate.
La Corte di Cassazione ribadisce nel prosieguo dell’Ordinanza che il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. Per invalidare l’efficacia delle prove fotografiche non basta, quindi, semplicemente dire che non sono affidabili perché scaricate da internet, deve essere fornita una prova contraria dei fatti rappresentati in modo concreto.
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