Abbandono di minori: estremi del reato, cosa si rischia

Marco Montanari

27/12/2021

11/01/2022 - 09:28

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Sono previste gravi conseguenze penali in caso di abbandono di minori: vediamo quali sono gli estremi del reato e cosa si rischia in questi casi.

Abbandono di minori: estremi del reato, cosa si rischia

Quando si può parlare di abbandono di minori? Cosa si rischia se si viene ritenuti responsabili di questo reato?

Risponde a tali quesiti il Codice penale, approntando una specifica tutela a favore dei minori e delle persone incapaci attraverso l’articolo 591.

Può capitare a ogni genitore di trovarsi costretto ad assentarsi momentaneamente da casa, per un tempo limitato, lasciandovi da solo il figlio minore, avendo necessità, magari, di fare compere urgenti o per un altro motivo.

In questi casi, anche se per un tempo limitato, il minore viene lasciato da solo, senza la supervisione di un adulto che possa prevenire eventuali incidenti.

Eppure, in situazioni simili, non è detto che si debba necessariamente incorrere in responsabilità penale. Viene allora spontaneo chiedersi: quando si realizzano gli estremi del reato di abbandono di minori?

È sufficiente aver lasciato da solo in casa il minore, per poi tornare successivamente dopo aver sbrigato le attività del caso, o servono altri elementi?

Vediamo, in breve, cosa prevede la legge al riguardo.

Cos’è il reato di abbandono di minori?

L’art. 591, c.p. sanziona penalmente la condotta di chiunque “abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura”.

Affinché si possa incorrere in responsabilità penale per abbandono di minori (o di persone incapaci), è dunque necessario che:

  • il minore interessato abbia un’età inferiore agli anni quattordici;
  • il soggetto che abbandona il minore abbia verso di lui un dovere di custodia.

È bene precisare che la stessa responsabilità è prevista anche:

  • in caso di abbandono di persona incapace di intendere o di volere a causa di una malattia, perché anziana o per qualsiasi altro motivo;
  • in caso di abbandono all’estero di un cittadino italiano minore degli anni diciotto, affidato all’adulto nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

Quali sono gli estremi per integrare il reato?

Come visto, non tutti gli adulti sono chiamati a rispondere di questo reato: esso si realizza solamente se tra l’adulto e il minore esiste un particolare rapporto di custodia.

È il caso del genitore, sempre ritenuto, per legge, responsabile della custodia del figlio minore e, per questo, passibile di incorrere in responsabilità penale - anche aggravata - in caso di abbandono.

Ma non basta: dalla condotta di abbandono deve, inoltre, nascere una situazione di pericolo per l’incolumità del minore.

In altre parole, non è sufficiente che il minore sia lasciato da solo, ma è altresì richiesto che, lasciandolo solo, rimanga esposto a un pericolo, anche soltanto potenziale.

La condotta di abbandono deve, infine, essere tenuta in modo volontario, ovvero con dolo: chi la compie deve farlo con la coscienza e la volontà di venire meno a un dovere di custodia lasciando sola una persona minore di anni quattordici.

In buona sostanza, ciò che viene sanzionato dalla legge è il fatto che, nonostante l’esistenza di un preciso dovere di custodia, l’adulto se ne sia disinteressato in maniera volontaria, esponendo così il minore a un pericolo.

È il caso del bambino di due anni che viene volontariamente abbandonato dal genitore in una zona potenzialmente pericolosa, come può essere un bosco o una strada mal frequentata.

La Corte di Cassazione ha, ad esempio, ritenuto integrato il reato di abbandono di minori nel caso del genitore che lascia chiuso, da solo, il figlio piccolo in auto per andare a fare la spesa, esponendolo così al sole nelle ore più calde della giornata (Cass. pen. n. 27705/2018), oppure nel caso del conducente dell’autobus di una scuola che lascia un alunno sotto la pioggia su una strada a scorrimento veloce, causandone il ritorno a casa in condizioni di pericolo (Cass. pen. n. 8833/2004).

Per tornare all’esempio iniziale, potrebbe invece escludersi la responsabilità penale del genitore che si allontani soltanto momentaneamente per sbrigare alcune faccende, lasciando il minore in casa dopo aver preso tutte le precauzioni necessarie a eliminare ogni possibile fonte di pericolo, così assicurandogli una condizione di totale sicurezza.

In queste ipotesi, è anche importante valutare il grado di autonomia del minore: se lasciato a casa da solo, un bambino di dieci anni è sicuramente meno esposto a potenziali pericoli rispetto a uno di tre.

Abbiamo visto cos’è il reato di abbandono di minori e quando si configura. Ma cosa rischia il responsabile?

Le pene previste in caso di abbandono di minori

Secondo lo stesso articolo 591, chi compie il reato di abbandono di minori è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Esistono poi delle ipotesi aggravate del reato, dove la pena è aumentata. Questo avviene se:

  • dal fatto deriva una lesione personale al minore (reclusione da uno a sei anni);
  • dal fatto deriva la morte del minore (reclusione da tre a otto anni).

È poi previsto un ulteriore aumento di pena quando il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, oppure dall’adottante o dall’adottato.

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