Zona bianca con coprifuoco, mascherine e altre restrizioni: cosa può decidere il Comune?

Simone Micocci

23/08/2021

23/08/2021 - 13:15

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I sindaci di molte città stanno decidendo in favore del ripristino di alcune restrizioni anti contagio. Ma sono autorizzati a farlo? Facciamo chiarezza a riguardo.

Zona bianca con coprifuoco, mascherine e altre restrizioni: cosa può decidere il Comune?

È notizia di oggi che in circa 55 Comuni della Sicilia, Regione che si trova in zona bianca, sono ritornate restrizioni proprie alle zone gialle, arancioni e rosse come obbligo della mascherina all’aperto e coprifuoco. E in molte città d’Italia i sindaci hanno preso decisioni simili, scegliendo di adottare delle regole più severe rispetto a quelle previste in zona bianca per contrastare la diffusione del Covid sul territorio.

Nonostante, quindi, il Governo abbia deciso in favore di un ammorbidimento dei criteri che segnano il passaggio in zona gialla, arancione e rossa, non ritenendo che al momento ci sia chissà che urgenza di ripristinare le restrizioni anti contagio, ci sono dei Comuni che in autonomia stanno decidendo di prevedere regole più severe, chiedendo ad esempio di mettere la mascherina anche all’aperto o di chiudere bar e ristoranti dopo una certa ora.

La domanda che i cittadini si fanno è: fino a dove si può spingere il Comune? Il sindaco è autorizzato ad introdurre delle restrizioni più severe rispetto a quelle già previste dal Governo centrale? Facciamo chiarezza.

Perché il sindaco può decidere restrizioni più severe in zona bianca

C’è chi ritiene che il Sindaco non sia autorizzato a ripristinare alcune delle restrizioni proprie alle zone gialle, arancione e rosse andando “contro” a quelle che sono le decisioni del Governo centrale. In realtà ci sono diversi riconoscimenti da parte della legge riguardo a questo potere dei primi cittadini.

Ad esempio, la legge 833/1978, all’articolo 32, comma 3, riconosce la possibilità di emettere ordinanze urgenti per la tutela dell’igiene e della sanità pubblica in caso di necessità. Un potere che in primis è stato ribadito dalla legge 142/1990, all’articolo 38, e successivamente dal D.lgs 112/1998 che all’articolo 117 recita:

In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

La conferma arriva poi dal TUEL (Testo Unico degli Enti Locali) che all’articolo 50, comma 5, riconosce appunto al sindaco la possibilità di emettere ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o d’igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

Ordinanze del Comune e nuove restrizioni: fino a dove si può “spingere” il sindaco?

Nel periodo della pandemia i sindaci non hanno quindi smesso di esercitare questo potere, e specialmente in questa fase in cui alcuni Comuni stanno assistendo a una ripresa dei contagi, in molti stanno decidendo in favore del ripristino di alcuni obblighi e restrizioni, come la mascherina all’aperto o il coprifuoco per bar e ristoranti.

Va detto che con scoppio della pandemia il legislatore è intervenuto mettendo un freno a questo strumento, prima con il DL 9/2020, articolo 35, e poi con il DL 19/2020, articolo 3, stabilendo che “non è possibile attuare ordinanze che siano in contrasto con la normativa prevista dallo Stato o comunque eccedenti a quanto stabilito dall’articolo 1 comma 2 dello stesso decreto”.

DL 19/2020: Articolo 1, comma 2
Clicca qui per scaricare l’elenco delle fattispecie oltre le quali non può eccedere l’ordinanza del Comune.

Alla luce di ciò, come spiegato anche dai tribunali amministrativi locali che si sono trovati a decidere in merito alle questioni relative alle varie ordinanze comunali adottate, i sindaci possono sì decidere in favore di ulteriori restrizioni ma solo:

  • agendo entro i termini riconosciuti dal Governo centrale;
  • motivando, sulla base dei dati epidemiologici del territorio, la presenza di un sopravvenuto aggravamento del rischio sanitario;
  • predeterminando la durata degli effetti dell’ordinanza.

Quando sussistono queste condizioni, dunque, il sindaco può anche emettere misure maggiormente restrittive. Si tratta, comunque, di muoversi in un articolato sistema normativo: per capire fino a dove un sindaco può spingersi, infatti, bisogna guardare alla gravità del territorio. Non è da escludere infatti che nel caso in cui un’ordinanza ecceda i limiti imposti dalla legge, ad esempio perché non ne sussistono le ragioni sanitarie, il tribunale amministrativo competente sul territorio possa intervenire per bloccarla.

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