Voluntary disclosure e obblighi antiriciclaggio: i primi chiarimenti del Mef sul rientro dei capitali dall’estero

Valentina Brazioli

25 Febbraio 2015 - 18:26

Voluntary disclosure e antiriciclaggio: arrivano le prime istruzioni da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro sul rientro dei capitali dall’estero. Intanto, dopo l’accordo Italia-Svizzera sullo scambio di informazioni, la procedura di collaborazione volontari a sembra pronta al decollo.

Voluntary disclosure e obblighi antiriciclaggio: i primi chiarimenti del Mef sul rientro dei capitali dall’estero

Voluntary disclosure e anticiriclaggio: se i dubbi in merito sono ancora molti, le prime risposte in merito arrivano direttamente da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, attraverso una FAQ sul tema della prevenzione dei reati finanziari.

Professionisti: quando scattano gli obblighi antiriciclaggio?

La frequently asked question, inserita all’interno del sito ufficiale del Mef lo scorso 23 gennaio, tratta la spinosa questione riguardante l’obbligo del professionista nel procedere alla segnalazione di operazione sospetta, qualora il cliente decida di non accedere alla voluntary. Il Ministero, dal canto suo, ha chiarito che, se l’intermediario viene coinvolto solo nell’attività di valutazione circa la possibilità per il suo assistito di accedere al rientro dei capitali dall’estero, senza che a ciò segua il conferimento dell’incarico, gli obblighi antiriciclaggio non sussistono. Al contrario, questi obblighi scatteranno nel momento in cui si concretizzerà il conferimento dell’incarico professionale, quando il soggetto richiedente la prestazione assumerà la qualifica giuridica di cliente.

L’accordo Italia-Svizzera e le conseguenze sulla voluntary

Nel frattempo, con l’accordo Italia-Svizzera sullo scambio di informazioni rilevanti ai fini fiscali, non solo la nazione elvetica non farà più parte della Black list del Fisco italiano, ma è stata anche sancita la fine del segreto bancario svizzero. La legge sulla voluntary prevedeva, infatti, che questo accordo fosse il presupposto per poter beneficiare di una serie di riduzioni di sanzioni e di termini di accertamento previsti per i Paesi collaborativi. In assenza di ciò, le sanzioni sarebbero state decisamente più onerose e gli anni soggetti a regolarizzazione raddoppiati.