Ancora controversi gli adempimenti antiriciclaggio da parte di commercialisti, notai, avvocati, banche coinvolti nelle operazioni effettuate dai contribuenti che decidono di avvalersi della loro consulenza per la procedura di voluntary disclosure.
Uno degli aspetti ancora controversi riguardante la procedura di voluntary disclosure riguarda gli impatti che la stessa potrebbe avere sugli obblighi di segnalazione antiriciclaggio da parte dei professionisti: commercialisti, intermediari, banche, avvocati.
Come sappiamo l’articolo 41 del D.Lgs. n. 231/2007 obbliga le banche, le fiduciarie, le società di gestione del risparmio, gli operatori che svolgono attività di recupero crediti per conto terzi e, più in generale, tutti gli intermediari finanziari, ad inviare all’Unità di informazione finanziaria (Uif), presso Banca d’Italia, una segnalazione di operazione sospetta (s.o.s.) “quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.
Segnalazione: anche con la Voluntary Disclosure?
Pertanto, la domanda che si staranno ponendo è se questi debbano o meno effettuare una segnalazione ai sensi dell’articolo 41 del D.Lgs n. 231/2007 nel caso in cui nell’assistenza al contribuente interessato alla procedura di Voluntary Disclosure vengano a conoscenza di operazioni sospette, che abbiano consentito a quest’ultimo di allocare denaro all’estero.
Se la riposta si rivelasse positiva, in capo a coloro che assistono il contribuente (intermediari, banche, avvocati, commercialisti, ecc), per aiutarlo nella ricostruzione delle operazioni, nella procedura, graverebbe un obbligo di informativa all’Uif proprio di quelle operazioni che, confidenzialmente, il contribuente andrebbe a raccontare.
Tale obbligo graverebbe non solo nel caso in cui il contribuente, dopo la ricostruzione delle operazioni proposta al professionista, decida effettivamente di procedere alla voluntary disclosure, ma anche, ed è questa la criticità, ove egli dovesse alla fine decidere di desistere dal proposito di collaborazione volontaria.
Anche in tal caso, infatti, il professionista, essendo stato messo a conoscenza di operazioni sospette, dovrebbe riferirle all’Uif, così di fatto denunciando il proprio cliente, che peraltro, non avendo aderito alla procedura di voluntary disclosure, non godrebbe dei benefici da essa previsti sotto il profilo penale (esimenti), ma sarebbe pienamente perseguibile per ogni tipologia di illecito. Da questo punto di vista, la nuova legge non fornisce alcuna indicazione.
Tuttavia, in merito a questo delicato aspetto è opportuno ricordare anche l’approccio della dottrina sulla questione, la quale ritiene corretto estendere anche alla procedura di voluntary disclosure l’esenzione prevista dall’art. 12, comma 2, D.Lgs. 231/2007 per i professionisti ivi indicati (avvocati, commercialisti, notai, esperti contabili, ecc.).
L’attività di assistenza professionale al contribuente che intenda aderire alla procedura di voluntary disclosure deve infatti ritenersi esclusa dall’obbligo perché l’esenzione (secondo l’art. 12, comma 2, D.Lgs. 231/2007) include non solo la consulenza sull’eventualità di intentare od evitare un procedimento, che è indubbiamente lo scopo proprio della voluntary disclosure, ma altresì le informazioni ricevute nel corso dell’esame della posizione giuridica del cliente.
Resta invece il problema per gli altri soggetti eventualmente coinvolti nella procedura di autodenuncia (tra cui, ad es., gli intermediari e le banche), non coperti dall’art. 12, D.Lgs. 231/2007, per i quali il silenzio del legislatore sul punto crea più di qualche imbarazzo.
È assolutamente auspicabile, da questo punto di vista, chiarire definitivamente questo delicato aspetto mediante l’emanazione di circolari o decreti, da parte delle Autorità amministrative competenti, attraverso cui si possa rendere omogenea la disciplina ed estendere l’esenzione a tutti i professionisti che, a vario titolo, siano coinvolti nella procedura di collaborazione volontaria.
Ove così non fosse, sarebbe ragionevole ipotizzare una sorta di non applicazione della procedura da parte dei professionisti, con inevitabili ripercussioni negative sulla buona riuscita della medesima in termini di maggior gettito fiscale.
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