Voluntary Disclosure: la nuova bozza e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Vittoria Patanè

27 Gennaio 2015 - 15:08

Dopo quella pubblicata lo scorso dicembre, l’agenzia delle Entrate rilascia una nuova bozza del modello per la voluntary disclosure. Ecco i cambiamenti e le istruzioni per la compilazione

Voluntary Disclosure: la nuova bozza e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Ieri, 26 gennaio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la nuova bozza del modello per l’adesione alla voluntary disclosure. Anche il nuovo documento, presenta la stessa forma snella e semplice del precedente, rilasciato a dicembre 2014.

Fra pochi giorni verrà attivato il canale telematico che consentirà ai professionisti di presentare l’istanza di collaborazione volontaria. Lo stesso modello pubblicato ieri, servirà anche per integrare le istante presentate in precedenza.

Successivamente, si dovrà corredare la richiesta con una relazione illustrativa che dovrà essere presentata nei 30 giorni successivi all’istanza.

Tra la vecchia versione pubblicata a dicembre e la nuova versione rilasciata ieri non sembrano esserci differenze significative, eccezion fatta per un riferimento alla legge sulla privacy e all’assicurazione che i dati inseriti all’interno del modello verranno utilizzati in via totalmente esclusiva dall’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda la compilazione del modello, i professionisti dovranno specificare se abbiano intenzione di aderire alla disclosure internazionale o a quella nazionale. Oltre a questo, dovranno essere inseriti i dati e i recapiti del soggetto interessato. Bisognerà infine specificare se ci si avvale della possibilità di accedere alla tassazione dei rendimenti sulla misura forfetaria del 5%, per le regolarizzazioni sotto i due milioni.

Sarà inoltre obbligatorio inserire i dati dei soggetti collegati, cioè di coloro che presentano la richiesta di adesione volontaria unitamente agli aderenti. Non si tratta dunque di soggetti terzi. Per quanto riguarda il timore che l’accesso alla voluntary disclosure si trasformi una delazione in grado di comportare effetti indesiderati verso terzi, l’unica forma di proteggere questi ultimi sarà quella di farli accedere alla disclosure. L’argomento ha forte rilevanza penale, tanto più che alcuni reati non sono coperti dalla regolarizzazione (un esempio su tutti:l’emissione di fatture false che potrebbe venire alla luce a seguito della regolarizzazione dell’utilizzatore delle medesime fatture).

All’interno del modello dovranno essere distinte le attività svolte in paesi inseriti nella black list, le attività svolte in paesi inseriti nella black list per i quali esiste un accordo per scambio di informazioni e le attività svolte in paesi non inseriti nella black list. Per quato riguarda i primi, rimangono in vigore le forme di raddoppio dei termini di accertamento (presunzione di evasione e raddoppio dei termini per irrogare sanzioni RW) e di raddoppio delle sanzioni base. Valide anche le sanzioni RW al minimo edittale del 6%.

Per quanto riguarda le attività svolte in paesi con accordo per scambio di informazioni (gruppo di cui a breve farà parte anche la Svizzera) si dovrà applicare il raddoppio dei termini di accertamento per le violazioni RW, ma non quello dei termini ai fini della presunzione di redditività black list. In questo caso le le sanzioni base RW scendono al 3% e non verrà applicato raddoppio delle sanzioni connesse alla presunzione di redditività black list.

Parlando infine dell’ultimo gruppo, che comprende le attività svolte in paesi non inseriti nella black list, la sanzione RW applicata sarà pari al 3% e non viene prevista alcuna forma di raddoppio dei termini o di sanzioni.

Di seguito ecco la bozza pubblicata dall’Agenzia delle Entrate:

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