Cosa succede se non ti trovano alla visita fiscale? I lavoratori in malattia devono rendersi reperibili entro determinate fasce orarie, che variano in base al settore di appartenenza (pubblico o privato), al fine della consueta visita fiscale.
Che succede se il lavoratore in malattia non è in casa durante le fasce orarie della visita fiscale e quali sono le conseguenze in caso di assenza sono dubbi con cui ogni lavoratore deve fare i conti.
Infatti la regola vuole che quando un dipendente è malato e si assenta dal lavoro deve essere reperibile al domicilio per procedere all’eventuale visita medica fiscale disposta dall’INPS o dal datore di lavoro. Questa serve a verificare che il dipendete sia davvero malato e, quindi, che l’assenza dal lavoro sia giustificata da motivi di salute.
Per i dipendenti del settore privato le fasce orarie di reperibilità al domicilio sono le seguenti (7 giorni su 7 compresi weekend e festivi):
- mattina: 10.00 - 12.00;
- pomeriggio: 17.00 – 19.00.
Nel settore pubblico, invece, le fasce di reperibilità sono (7 giorni su 7 compresi weekend e festivi):
- mattina: 09.00 - 13.00;
- pomeriggio: 15.00 – 18.00.
Facciamo il punto sulle conseguenze di non essere in casa quando passa la visita fiscale, come comunicare il cambio di domicilio, quando e se ci sono delle eccezioni in cui è possibile assentarsi senza correre alcun rischio.
Visita fiscale: cosa succede se non ti trovano?
Qualora si risulti assente in occasione della visita medica di controllo domiciliare, l’INPS invita l’interessato con apposito avviso a presentarsi in data specifica presso gli ambulatori della Struttura territoriale INPS di competenza.
Chiaramente se nel giorno della prevista visita ambulatoriale il lavoratore ha ripreso l’attività lavorativa, non bisogna sottoporsi a quella visita, ma occorre comunque comunicarlo alla medesima struttura INPS.
Laddove il lavoratore non si presenti alla visita, deve produrre apposita documentazione, entro 10 giorni, che giustifichi l’assenza. L’assenza, inoltre, provoca la perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia.
E se il lavoratore risulti assente anche alla seconda visita?
In tal caso si applica una riduzione del 50% del trattamento economico per il residuo periodo. Si produrrà, invece, l’interruzione del termine del periodo di malattia, in caso di assenza alla terza visita.
Non bisogna dimenticare che l’assenza a visita fiscale rappresenta un danno non solo nei confronti dell’INPS, ma anche per il datore di lavoro. Si ricorda, infatti, che è il datore di lavoro a corrispondere l’indennità di malattia per i primi 3 giorni (cd. “periodo di comporto”) e l’integrazione (a seconda del CCNL applicato) per i giorni successivi.
Quindi, il datore di lavoro può irrogare anche sanzioni disciplinari, che nei casi più gravi possono condurre al licenziamento.
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Per ricapitolare
Se il dipendente non è in casa al momento della visita fiscale (nelle fasce orarie sopra indicate) e non ha un valido motivo (che deve comunicare al datore) subisce una sanzione per assenza ingiustificato che comporta:
- il 100% della decurtazione della retribuzione di malattia per i primi 10 giorni di patologia;
- il 50% dal decimo giorno in poi.
Visita fiscale: chi e quando è esonerato
Specifichiamo che esistono delle fattispecie per le quali il lavoratore è esonerato dal controllo e quindi non potrà ricevere alcuna sanzione. Questi motivi si differenziano a secondo del settore di appartenenza.
Nell’ambito del lavoro privato, il lavoratore può assentarsi dal proprio domicilio per:
- necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità;
- comprovati gravi motivi personali o familiari;
- cause di forza maggiore.
Nel settore pubblico, invece, è possibile assentarsi senza subire alcuna conseguenza per una di queste ragioni:
- patologie gravi che richiedano terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al Dpr. 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Come comunicare l’assenza
Può capitare che il lavoratore in malattia debba allontanarsi dalla propria abitazione durante le fasce di controllo, esempio classico per recarsi in farmacia. Ciò è possibile, a patto che ne venga data comunicazione al datore di lavoro nelle forme idonee e con il dovuto preavviso.
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Dopo la comunicazione l’azienda o la pubblica amministrazione trasmette immediatamente all’INPS la notizia in modo da escludere la visita fiscale nei confronti del dipendente.
Invece se il lavoratore si ammala in una città diversa da quella in cui risiede (ad esempio durante le vacanze) deve prontamente comunicare al datore l’indirizzo dove sarà reperibile per una eventuale visita fiscale. Le fasce orarie in cui può avvenire la visita del medico INPS sono sempre le stesse.
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