Tav: il Ministro delle Infrastrutture ripristini legalità e tutela del contribuente

Erasmo Venosi

6 Agosto 2018 - 10:12

Tre appalti Tav da 30 miliardi concessi a trattativa privata e definiti dall’Avv. Generale della Corte di Giustizia U.E. contro le norme del Trattato UE "impongono l’immediata cessazione e correzione, laddove essa violi tali disposizioni”.

Tav: il Ministro delle Infrastrutture ripristini legalità e tutela del contribuente

Gli appalti Tav per la Bs/Vr, la vr/Pd e la Ge/Mi sono contro le norme dei Trattati UE.

Le menti fini italiche per evitare il pronunciamento della Corte di Giustizia rinunciano ad andare avanti nel ricorso da loro stesso prodotto. Evento reso possibile dall’inquietante atteggiamento assunto da Presidente Consiglio, Ministro delle Infrastrutture, Rfi e Tav. Trenta miliardi di appalti illegittimi non sanati da gara per atteggiamento illegale di organismi istituzionali. Un presidente di Tar che si esprime su consorzi di costruzione di cui era stato presidente di collegi arbitrali.

Il Ministro delle Infrastrutture è chiamato a produrre subito decreto di revoca concessione a Rfi per Bs/Vr, Vr/Pd e Ge/Mi e revoca autorizzazione ad attuazione convenzione con general concractor. Diversamente gli espropri già partiti con Cepav 2 andranno avanti. Un decreto per ricostituire la legalità e la tutela del pubblico interesse.

Necessario un segnale forte dal Governo

Il Movimento 5 Stelle, se vuole davvero dare un segnale forte al Paese, di reale discontinuità rispetto alle pratiche di governo passato e bloccare la folla di affaristi, mallevadori e postulanti alla greppia sempre più vuota della spesa pubblica, deve produrre atti giuridici che mostrano la fine del business degli investimenti pubblici senza utilità sociale.

Bloccare con un decreto i cantieri sulla Brescia/Verona come primo atto del nuovo corso. Questa tratta ferroviaria, insieme alla Padova/Verona e alla Genova/Milano rappresentano quanto residua dalla infinita serie di illegalità e menzogne costruite intorno alla “Alta Velocità” italiana. In origine un investimento spacciato a maggioranza privata si rivela poi essere falso perché la banca delle ferrovie, “Banca delle Telecomunicazioni” con il suo 5,5% di detenzione del capitale di Tav Spa, rendeva prevalente la maggioranza pubblica.

Su questo falso presupposto furono assegnati senza gara gli appalti. Una trattativa privata con società capofila i cui garanti erano Fiat, Eni, Iri. Il tappo su questo lerciume fetido e costosissimo, per il tartassato contribuente italiano fu tolto a seguito della Ordinanza del Tar del Lazio n. 880 del 2007 con la quale veniva attivato presso la Corte di Giustizia della Unione Europea la causa contrassegnata con C-351/07. Una ordinanza che trasferiva alla Corte di Giustizia, a seguito ritiro della concessione rilasciata nel 1991 a TAV da parte del Ministero per le tratte Mi/Vr, Vr/Pd e Ge/Mi e alla revoca dell’autorizzazione rilasciata, a RFI nella parte in cui continuava la convenzione (DM 138/T del 2000) al posto di TAV con Cepav 2, Iricav 2 e Cociv.

Questi tre consorzi presentarono ricorso al TAR. Il TAR del Lazio chiedeva in buona sostanza alla Corte se la revoca della concessione e le norme connesse che trattavano gli oneri di liquidazione del dovuto erano legittimi. Semplificando ulteriormente veniva chiesto se la revoca delle concessioni relative alla realizzazione delle tratte ferroviarie ad alta velocità Ge/Mi e Bs/Vr/Pd, con estensione dei relativi effetti alle convenzioni stipulate con Cepav 2, Iricav 2 e Cociv , nonché nella parte in cui limitava l’indennizzo riconoscibile in favore di questi ultimi, era in contrasto con le prescrizioni di cui “agli artt. 43, 49 e 56 del Trattato, nonché con i principi comunitari in materia di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento (..)”.

Veniva anche modificata la legge 241/90 (legge generale sul procedimento amministrativo), in tema di revoca di un provvedimento amministrativo, introducendo alcune limitazioni all’obbligo di indennizzo da parte dell’amministrazione qualora la revoca comporti pregiudizi a danno dei soggetti direttamente interessati.

La norma prevedeva che:

“Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico”.

L’Avvocato Generale della Corte Verica Trstenjak nelle conclusioni presentate l’11 settembre 2008 valutò come incompatibili con il Trattato UE i contratti assegnati a trattativa privata a Cepav 2, Iricav 2 e per la Genova/Milano il consorzio COCIV. L’Avv Generale della Corte sulla base della contrarietà alle norme del Trattato dichiara che: “impongono l’immediata cessazione e attribuzione di appalto“.

L’Avvocato della Corte parte dall’analisi della grande marchetta iniziale, tutta interna in termini di elaborazione ai gruppi dirigenti politici, industriali e finanziari italiani...Non tutti in verità il vecchio Preti e Andreatta denunciarono l’imbroglio inutilmente! Scrive l’Avv. Generale che:

“l’interesse della Comunità ad una situazione di mercato libera da discriminazioni deve essere preso pienamente in considerazione nella valutazione degli interessi contrapposti”

e che:

“dalla giurisprudenza formatasi fino ad oggi risulta che il beneficiario può opporsi ad una correzione che gli sottrae un vantaggio di cui ha goduto fino a questo momento solo a condizione che sia stato in buona fede circa la regolarità della misura”.

L’Avvocato esprime le proprie perplessità circa la sussistenza di tale buon fede con riferimento al legittimo affidamento. Conclude affermando che “gli artt. 43, 49 e 56 CE non ostano, in linea di principio, ad una disciplina nazionale come quella in oggetto, laddove con essa vengano revocate, estendendone gli effetti ai contratti stipulati con i general contractors, le concessioni per la realizzazione di tratte ferroviarie ad alta velocità. Al contrario, siffatte disposizioni del Trattato, in combinato disposto con l’art. 10 CE, impongono l’immediata cessazione e correzione dell’attribuzione di un appalto, laddove essa violi tali disposizioni”.

In via incidentale va detto che la funzione dell’Avv Generale della Corte di Giustizia è quella di “amicus curiae” e di difensore, non di una parte, bensì del diritto. Dopo questo pronunciamento, che verosimilmente sarebbe stato fatto proprio dalla Corte e quindi sanata la porcata italiana, cosa succede? L’impensabile! Dopo le conclusioni dell’Avv Generale, nell’ottobre del 2008, e senza attendere la sentenza della Corte di Giustizia ormai prossima, Cepav 2, Iricav 2 e Cociv, che avevano proposto i ricorsi al TAR per l’annullamento dei provvedimenti che gli toglievano i lavori, presentano domanda dichiarando: “il loro intendimento di non annettere interesse alcuno all’ulteriore prosecuzione delle controversie incardinate con la proposizione degli atti introduttivi dei giudizi come sopra riuniti”.

La rinuncia a un giudizio amministrativo è possibile, ma richiede il consenso della parte convenuta. Chi era la parte convenuta? Il Presidente del Consiglio Berlusconi, il Ministro delle Infrastrutture Matteoli, l’AD di Rfi e quello di TAV. Notare che Organi dello Stato e AD di società pubbliche di fatto impediscono alla Corte di Giustizia di pronunciarsi su contratti classificati dall’Avv. Generale della Corte contro le norme comunitarie.

Parliamo di tre contratti che tutto compreso ammontano a 30 mld di euro e il messaggio implicito è che per interessi privati è possibile bloccare i pronunciamenti di un organo come la Corte di Giustizia UE! Non è finita! Il Presidente del TAR, che ha fatto il rinvio alla Corte e concessa la sospensiva era stato Presidente nel 2005 del collegio arbitrale, che riguardava una società del consorzio Cepav 2 e sempre nel 2005 di una società che faceva parte del Consorzio Iricav 2.

Una situazione questa dei contratti Tav, pregna di illegalità e conflitti di interesse. Il nuovo Governo ha tutti gli elementi a favore per fare un decreto di: a) Revoca della concessione a Rfi limitatamente alle tratte Bs/Vr e Vr/VPd; b) Revoca della autorizzazione a Rfi nella parte relativa alla Convenzione con Cepav 2 e Iricav 2.

Revoche giustificate dal fatto che i contratti come rilevato dall’Avv. Generale della Corte di Giustizia sono incompatibili con i Trattati UE (TUE e TUEF) e ne impongono la immediata cessazione e correzione. Solo i machiavellismo italico della rinuncia ad andare avanti di Cepav 2 ed Iricav 2 con l’assenso di organi dello Stato impedirono la vittoria della legalità, intesa come rispetto delle leggi e tutela dell’interesse pubblico.

Ridicola la tesi che avendo firmato un atto integrativo Cepav 2/Rfi sia impossibile procedere con il blocco dei lavori. Verificheremmo, in tal caso, in questo paese di Pulcinella e della corruzione dilagante, che un atto tra una partecipata pubblica e una società privata abbiano valore giuridico prevalente sui Trattati della UE, che come noto sono equipollenti alla Costituzione. Il Ministro vada avanti ricostituendo i profili di legalità fatti a pezzi con l’acquiescenza di soggetti che svolgevano altissimi funzioni pubbliche e tuteli davvero l’interesse pubblico nel tempo delle risorse sempre più scarse e che necessitano di essere usate oculatamente dopo verifica ex ante di efficacia ed efficienza.

Ministro non c’è più tempo perché la società Cepav 2 sta procedendo agli espropri e i suoi appelli sono inascoltati. Tutti i soggetti che sostengono opere bocciate persino dalla Corte dei Conti UE o sostengono mangiasoldi pubblici come nel caso delle pedemontane lombarda e veneta o sono attori della delegittimazione di questo Paese e oggettivamente corresponsabili del disastro della finanza pubblica, dei territori e delle economie locali come nel caso dei territori del Garda.

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