Tari 2014, possibili riduzioni, agevolazioni ed esenzioni in base al reddito (e non solo)

Valentina Brazioli

03/02/2014

Tari 2014, quali riduzioni, agevolazioni ed esenzioni possono sperare di ottenere gli italiani? Ecco cosa dice la legge di Stabilità.

Tari 2014, possibili riduzioni, agevolazioni ed esenzioni in base al reddito (e non solo)

Tari 2014, una tassa che al suo debutto fa già paura, ma che comprende una mappa di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni di ampio respiro - tutte previste dalla legge di Stabilità - che saranno nella piena discrezionalità dei Comuni. In cima ai criteri agevolativi spunta anche la capacità contributiva dei cittadini, desunta dagli indicatori della situazione economica (Isee).

I Comuni potranno stabilire riduzioni, agevolazioni ed esenzioni senza soglia massima

Tra le novità inserite dall’articolo 1, commi 659 e 682, della legge di Stabilità spicca in particolar modo una sostanziale differenza con quanto previsto dalla Tares: le riduzioni tariffarie deliberate dai Comuni potranno non avere alcun limite. Addio, quindi, alla soglia massima del 30 per cento imposta al vecchio tributo sui rifiuti. Ma c’è di più: proprio il comma 659 dispone che si potrà arrivare anche al riconoscimento delle esenzioni.

Quali sono i potenziali beneficiari?

Nella platea dei potenziali beneficiari di tutti i possibili sconti alla Tari, troviamo:

  • Le abitazioni con un unico occupante;
  • Le abitazioni a uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo;
  • Locali e aree scoperte adibiti a uso stagionale;
  • Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero;
  • Fabbricati rurali a uso abitativo.

A questi si aggiungono, inoltre, i soggetti con ridotta capacità contributiva, misurata attraverso l’Isee. Infatti, il comma 682 include tra i potenziali destinatari di misure agevolative proprio le famiglie più bisognose.

Possibili anche agevolazioni atipiche

Ma il perimetro delle possibili riduzioni alla Tari non finisce qui: ai Comuni viene anche riconosciuta la possibilità di disporre agevolazioni atipiche, ovvero non previste dalla legge di Stabilità, a patto che non superino il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, le spese non coperte saranno a carico della collettività, e andranno finanziate con la fiscalità generale.

Le differenze con Tarsu e Tares

Una regola, quest’ultima, che differisce con quanto previsto per la Tarsu, la quale richiedeva la copertura integrale per poter concedere agevolazioni, proprio per evitare un aumento della tassazione a carico di chi la tassa l’avrebbe comunque pagata in misura integrale. Un dispositivo rimasto in atto anche per la Tares, fino all’intervento del legislatore nella seconda metà del 2013, quando, apponendo modifiche al decreto Salva Italia, si stabilì che le agevolazioni non dovessero essere finanziate dal Comune con risorse diverse da quelle provenienti dal tributo.

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