TRF pregresso: l’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Guendalina Grossi

2 Febbraio 2018 - 19:30

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TRF pregresso: con l’approfondimento del 30 gennaio 2018 la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza il tema del conferimento. Di seguito tutte le novità.

TRF pregresso: l’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, nel documento pubblicato il 30 gennaio 2018, approfondisce il tema del conferimento del TFR pregresso, attualmente giacente presso il Fondo di Tesoreria Inps.

Le norme sulla previdenza complementare consentono ai lavoratori di optare in qualsiasi momento per una delle forme di previdenza del secondo pilastro, revocando la preferenza iniziale di lasciare la liquidità in azienda.

Nell’approfondimento del 30 gennaio 2018 la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro inizialmente analizza la normativa che ha introdotto il TFR pregresso.

Viene dedicato poi ampio spazio all’intervento della Covip in materia di TFR pregresso, che si è espressa a favore della possibilità di trasferire il TRF pregresso, anche se accumulato dopo il 2006, alla previdenza complementare, a patto che la devoluzione avvenga in presenza di un accordo tra il datore di lavoro presso cui tale liquidità è custodita e il lavoratore interessato.

Vediamo di seguito nel dettaglio l’approfondimento sul TFR pregresso della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

TRF pregresso: prassi e normativa

La prima fonte che ha previsto la possibilità di trasferire ad una forma di previdenza complementare il TFR pregresso, ovvero già accantonato e custodito dal proprio datore di lavoro, è stata l’Agenzia delle Entrate che, all’interno della circolare n.70/E del 2007 ha esplicitamente analizzato l’ipotesi del conferimento del TFR pregresso, accantonato prima del 2007, ai fini della tassazione di tali somme.

L’interpretazione data dall’Agenzia delle Entrata nella circolare n. 70/E del 2007 è stata poi definitivamente legittimata dalla legge n. 244/2007, che ha introdotto il comma 7-bis all’art. 23 del D.Lgs. n. 252/2005 di seguito riportato:

Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell’erogazione delle prestazioni, l’applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito”.

TRF pregresso: la posizione della Covip

In materia di TFR pregresso e Fondo di Tesoreria la Covip si è espressa a favore della possibilità di trasferire il TFR pregresso, anche se accumulato dopo il 2006, alla previdenza complementare, all’unica condizione che la devoluzione avvenga in presenza di un accordo fra il datore di lavoro (presso il quale la liquidità del TFR pregresso era depositato) e il lavoratore cui questa si riferiva.

Il TFR pregresso, tuttavia, per tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti è depositato presso il Fondo di Tesoreria Inps.

In merito a questo punto la Covip ha scelto di mantenere una riserva che solo l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, interpellato sull’argomento, poteva sciogliere. Oggi a a più di 3 anni dal secondo intervento della Covip, non risulta sia ancora giunto alcun chiarimento in materia.

Per ulteriori informazioni i lettori possono consultare l’approfondimento sul TFR pregresso della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro allegata di seguito.

Approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 30 gennaio 2018
Ecco l’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 30 gennaio 2018 che fornisce chiarimenti sul TFR pregresso

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