Tfr in busta paga, con la pubblicazione della legge di stabilità ecco le disposizioni. Soggetti interessati, validità e durata dell’intervento, tassazione e sostegno ai datori di lavoro. Tutto ciò che dovete sapere.
Finalmente con la pubblicazione del disegno di legge di stabilità sui sito del governo è possibile leggere con attenzione le disposizioni che riguardano il Tfr in busta paga. Intervento annunciato qualche settimana fa dal premier Renzi e disciplinato all’articolo 6 della legge di stabilità, il Tfr in busta paga ha fatto molto parlare di sé. Inizialmente per la fumosità della proposta: fino a pochi giorni fa infatti, non era chiaro chi fossero i destinatari, la natura dell’intervento, la tassazione e altro. Dalle aziende e dai sindacati sono arrivate forti critiche: dalle prime per il timore di vedersi sottrarre un importante tesoretto di liquidità in cassa e dai secondi per la visione poco lungimirante alla base della proposta.
Oggi a commentare il Tfr in busta paga si aggiunge anche Treu, il nuovo commissario dell’Inps: "l’intervento sul Tfr risponde ad un bisogno immediato, quello di avere qualche soldo in più per consumare. La soluzione presa è anche frutto di una mediazione. Una soluzione temporanea forse è il minor male, io mi auguro non sia definitiva, non si può depauperare la previdenza complementare". Ma vediamo meglio le disposizione della legge di stabilità che riguardano il tfr in busta paga.
Lavoratori interessati
Il Tfr in busta paga, soluzione attivabile su richiesta del lavoratore, è accessibile per: "i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro".
Il lavoratore però non può chiedere la quota di Tfr in busta paga ai "datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi".
Validità
La legge di stabilità informa che la possibilità di ricevere il Tfr in busta paga da parte dei soggetti sopraindicati entra in vigore "in via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018". Se il lavoratore manifesta al datore di lavoro la volontà di ricevere il Tfr in busta paga, tale intervento non può essere revocato fino al 30 giugno 2018.
L’articolo 6 precisa che "all’atto della manifestazione della volontà di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all’articolo 2120 del codice civile".
Tassazione
Qui arriva una delle fregature della manovra. La legge di stabilità infatti, conferma ciò che temevano lavoratori e sindacati ovvero che la quota di Tfr ricadesse sotto la tassazione ordinaria dei redditi da lavoro, e non sotto quella agevolata prevista per il trattamento di fine rapporto. la legge di stabilità recita: "la predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria".
Datori di lavoro
Per i datori che non vogliono corrispondere con risorse aziendali il Tfr ai lavoratori possono accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo istituito presso l’Inps. Il comma 6 spiega che "i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all’INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall’INPS, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o intermediari finanziari che aderiscono all’apposito accordo-quadro da stipularsi tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze e l’Associazione bancaria italiana".
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