Con la circolare 1/E del 9 febbraio l’Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti sull’ambito di applicazione dello split payment, specificando quali sono i soggetti interessati e quelli esclusi, e in quali casi la violazione non incorre in sanzioni. Ecco le istruzioni
L’Agenzia delle Entrate interviene in merito alla questione reverse charge e split payment e lo fa attraverso la circolare n.1/E del 9 febbraio 2015 nella quale fornisce importati chiarimenti sull’ambito applicativo dello split payment e sul modo di correggere eventuali sanzioni prima di incorrere in sanzioni.
Ricordiamo che lo split payment è il meccanismo di scissione dei pagamenti introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 ( art. 1, comma 629, lettera b), legge n. 190/2014), e riguarda i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i fornitori di beni e servizi. In questo caso, secondo la nuova normativa, sarà proprio la PA, in qualità di soggetto acquirente, a versare l’IVA al Fisco al posto del soggetto fornitore.
Al fine di agevolare l’applicazione del nuovo meccanismo l’Agenzia delle Entrate ha fornito ieri alcuni importanti chiarimenti, relativi in particolare all’ambito di applicazione.
Split Payment: le Pubbliche Amministrazioni coinvolte
All’interno della circolare pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate individua come destinatarie dello split payment le seguenti Pubbliche Amministrazioni:
- Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
- enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 31 TUEL, nonché gli altri enti locali indicati dall’art. 2, D.Lgs. n. 267/2000 (Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni);
- Camere di Commercio e istituti universitari;
- ASL ed enti ospedalieri (eccezion fatta per gli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera);
- enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (IRCCS);
- enti pubblici di assistenza e beneficienza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
- enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).
Soggetti esclusi
Risultano escluse dal meccanismo dello split payment le operazioni effettuate nei confronti degli enti previdenziali privati o privatizzati.
La natura pubblica dell’ente, come specifica l’Agenzia delle Entrate, è infatti ritenuto un requisito imprescindibile per l’applicazione dello split payment.
Escluse anche le operazioni effettuate con le aziende speciali (incluse le CCIAA), e con gli enti pubblici economici che agiscono in qualità di organizzazione imprenditoriale privatizzate nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell’interesse della collettività.
Infine, risultano esclusi dal meccanismo di scissione dei pagamenti:
- gli Ordini professionali,
- gli Enti ed istituti di ricerca,
- le Agenzie fiscali,
- le Autorità amministrative indipendenti (quali, ad esempio, l’AGCOM),
- l’ARBA,
- l’ACI,
- l’ARAN,
- l’Agenzia per l’Italia Digitale,
- l’INAIL e
- l’IPSO.
Per comprendere quando è possibile utilizzare lo split payment, l’Agenzia delle Entrate consiglia di avvalersi dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).
L’Agenzia sottolinea infine che, nel caso in cui ci fossero dei dubbi sull’ambito di applicazione dello split payment, l’operatore potrà inoltrare specifica istanza di interpello, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 212/2000.
Split payment: violazioni non sanzionabili ed errori
La circolare chiarisce che non verranno applicate sanzioni sulle violazioni eventualmente commesse anteriormente all’emanazione della circolare. Quindi i soggetti non verranno sanzionati se la violazione è precedente al 9 febbraio 2015.
Indi per cui, nel caso in cui le Pubbliche Amministrazioni, in data posteriore al 1°gennaio 2015, abbiano corrisposto l’IVA al fornitore per operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l’imposta incassata dalle pubbliche amministrazioni, non occorrerà effettuare alcuna variazione.
Sarà necessario correggere invece nel caso in cui il fornitore emette fattura con l’annotazione di "split payment". In questo frangente il soggetto dovrà correggere quanto fatto ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari. In tal caso le pubbliche amministrazioni dovranno corrispondere al fornitore anche l’IVA relativa all’operazione ricevuta.
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