Sicurezza nell’alternanza scuola lavoro: i doveri di azienda, istituto studenti

Claudio Garau

26 Marzo 2022 - 13:46

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La sicurezza nell’alternanza scuola lavoro è un argomento di primaria importanza per la tutela della salute del giovane allievo, che svolge l’esperienza formativa in azienda.

Sicurezza nell’alternanza scuola lavoro: i doveri di azienda, istituto studenti

L’alternanza scuola lavoro rappresenta oggi un periodo fondamentale di formazione dello studente degli istituti tecnici, professionali e dei licei.

Negli ultimi anni sono state varate norme ad hoc per dettagliare ogni aspetto rilevante di detto iter formativo, che prevede la partecipazione del giovane allievo a progetti al di fuori degli ambienti scolastici, con un contatto diretto con aziende del territorio.

Al fine di garantire il diritto alla salute del partecipante sono altresì in vigore una serie di regole in tema di sicurezza, valevoli per tutta la durata dell’esperienza dell’alternanza scuola lavoro. Come vedremo nel corso di questo articolo, esse valgono nei confronti della scuola, dell’azienda ospitante e dello stesso studente. I dettagli.

Sicurezza nell’alternanza scuola lavoro: il contesto di riferimento

Affrontare il rilevante tema della sicurezza nella fase di alternanza scuola lavoro svolta dallo studente, significa in primis aver ben chiaro che cosa si deve intendere con questo percorso.

Ebbene, l’alternanza scuola lavoro consiste in una modalità didattica innovativa, la quale tramite l’esperienza pratica e sul campo, aiuta lo studente a:

  • rafforzare e consolidare le conoscenze conseguite in classe;
  • testare sul campo le proprie attitudini;
  • arricchire la formazione e meglio orientare il percorso di studio - e in futuro di lavoro - in virtù di progetti in linea con il piano formativo complessivo.

Si tratta di fatto di ’stage’ o ’tirocini’, che servono allo studente a capire quali sono i propri punti di forza e le proprie capacità, e che permettono un primo contatto con il mondo del lavoro.

Da rimarcare che l’alternanza scuola lavoro, obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, licei inclusi, fa parte della serie di significative innovazioni previste dalla legge n. 107 del 2015 - La Buona Scuola - in linea con il principio della scuola aperta.

Di fatto la spinta ai nuovi percorsi di alternanza scuola lavoro rappresenta un cambiamento sostanziale per il sistema scolastico italiano, che riprende buone prassi europee, coniugandole con le specificità del tessuto produttivo ed il contesto socio-culturale del nostro paese.

Sicurezza nell’alternanza scuola lavoro: lo studente equiparato al lavoratore

Occorre rimarcare che la normativa sulla sicurezza considera lo studente, che va in azienda per partecipare a progetti di alternanza scuola lavoro, alla stregua di un qualsiasi lavoratore. Di fatto è equiparato, così come indicato dall’art. 2, comma 1 Testo unico sicurezza lavoro che si riferisce al “soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”.

Insomma, nonostante le specifiche finalità didattiche e formative, gli studenti ospitati presso le aziende acquisiscono lo status di soggetto equiparato al lavoratore e ciò si evince non soltanto da un’attenta lettura del Testo unico sulla sicurezza, ma anche dalle indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e dall’estesa letteratura in materia.

In particolare, la formazione in tema di sicurezza, rivolta allo studente, è regolata dall’art. 37 del TU (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) e dagli specifici accordi Stato Regioni. Sono due i momenti formativi. Il primo è relativo alla formazione generale, il secondo alla formazione specifica, collegata ai rischi e alle caratteristiche del luogo di lavoro che ospiterà lo studente.

La prima tipologia di formazione, come si può notare anche nelle FAQ del Ministero dell’istruzione, deve essere assicurata dalla scuola, mentre la seconda tipologia dal datore di lavoro o dalla scuola, su accordo, se questo non fosse capace di sostenerla.

Sicurezza nell’alternanza scuola lavoro: su chi ricadono gli obblighi?

Nell’ambito del percorso costituito dall’alternanza scuola lavoro, non rilevano soltanto gli aspetti propriamente formativi. Importanza primaria è infatti assunta anche e soprattutto dagli aspetti organizzativi, correlati alla sicurezza, alle responsabilità, ai compiti di formazione e alla sorveglianza sanitaria.

In linea generale, occorre ricordare che vi sono una serie di adempimenti espressamente mirati a garantire la sicurezza e dunque la tutela della salute dello studente, che partecipa al programma di alternanza scuola lavoro. Detti adempimenti ricadono sulla scuola, sull’azienda ospitante il tirocinante e sullo stesso studente.

In primis, il dirigente scolastico e dunque la struttura - nell’avviare lo studente a detto percorso - è obbligata a verificare le condizioni di sicurezza collegate alla sua organizzazione, garantendo altresì le correlate misure di prevenzione e gestione e assicurando la tutela degli allievi, immettendoli in contesti sicuri. Analogamente la scuola deve assicurare la corretta informazione-formazione di ciascun studente partecipante. Ma, come vedremo meglio tra poco, obblighi in tema di sicurezza sono previsti anche e soprattutto per l’azienda.

Lo ribadiamo per chiarezza. La formazione sulla sicurezza riguardante i percorsi di alternanza scuola lavoro, è sempre suddivisa in due fasi:

  • generica, e svolta dalla struttura scolastica, per una durata non al di sotto delle 4 ore. Tra i temi oggetto delle lezioni i concetti di rischi, danno, prevenzione, diritti e doveri dei soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo ecc. Per questa fase è stato attivato un percorso formativo da svolgere in modalità e-learning;
  • specifica, spettante all’azienda ospitante la quale, in ipotesi in cui non potesse occuparsene, dovrà dunque delegare una scuola con convenzione scritta ad hoc. In particolare, la durata di tale fase sarà proporzionata alla classificazione del rischio in azienda.

Sicurezza nell’alternanza scuola lavoro: gli obblighi dell’istituzione scolastica

Sulla scorta delle norme vigenti in materia, il dirigente scolastico, nello specifico, è tenuto a:

  • formare gli studenti con un corso sulla sicurezza generale;
  • garantirne la sorveglianza sanitaria nel caso sia necessario in base all’art. 41 del d. lgs. 81 del 2008, mediante visita preventiva da parte del medico competente dell’istituto scolastico;
  • garantire agli studenti l’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali e l’assicurazione per la responsabilità civile contro terzi. La copertura assicurativa include anche eventuali attività svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, se sono incluse nel progetto formativo redatto all’inizio;
  • designare un tutor interno opportunamente formato per la materia di sicurezza.

La scuola è obbligata a verificare le condizioni di sicurezza, collegate all’organizzazione dell’alternanza scuola lavoro e a garantire le relative misure di prevenzione e di gestione. Agli studenti deve dunque essere assicurata:

  • una tutela oggettiva, che si concretizza con la selezione di strutture ospitanti “sicure”;
  • una tutela soggettiva, che si compie con l’informazione e formazione degli allievi.

Inoltre, nel selezionare aziende idonee ad ospitare allievi in stage, per la scuola è obbligatorio considerare la sicurezza come requisito vincolante. Sono stipulate convenzioni ad hoc tra strutture scolastiche e singole aziende ospitanti, in cui pertanto si ha chiara traccia degli impegni presi dalle parti, soprattutto in tema di sicurezza (ad es. l’obbligo di fornire DPI laddove la mansione svolta dall’allievo lo preveda).

Sicurezza nell’alternanza scuola lavoro: gli obblighi dell’azienda ospitante

La rete di obblighi finalizzati a garantire la sicurezza degli studenti che partecipano al percorso formativo di alternanza scuola lavoro, riguarda - come accennato - anche l’azienda o soggetto ospitante.

Quest’ultima dovrà infatti:

  • integrare la formazione già anteriormente erogata dalla scuola, informando il giovane sui rischi generali e specifici dell’azienda, facendo ovvio riferimento alla mansione a cui sarà adibito ed alle misure di prevenzione ed emergenza a disposizione;
  • fornire i dispositivi di protezione individuale nell’ipotesi in cui la mansione svolta dall’allievo lo preveda;
  • mettere in atto tutte le misure di sorveglianza sanitaria, laddove si riveli necessario a seguito della valutazione dei rischi. Sarà tuttavia sempre possibile organizzare le attività dello studente in maniera che lo stesso non sia mai esposto a situazioni di rischio che impongano l’obbligo di sorveglianza sanitaria;
  • individuare un tutor aziendale con competenze in materia di sicurezza.

Come detto sopra, il fatto che lo studente sia equiparato a tutti gli effetti ad un lavoratore dell’azienda, comporta che il datore di lavoro della struttura ospitante assuma nei confronti dello stesso una posizione di garanzia, giacché principale destinatario degli obblighi in materia di prevenzione e tutela antinfortunistica. Non vi sono dubbi a riguardo: il datore dovrà provvedere a mettere in atto tutte le misure obbligatorie.

Pensiamo ad esempio alla durata minima del sopra citato percorso formativo specifico (4 ore per aziende a rischio basso, 8 ore rischio medio, 12 ore rischio alto): essa dovrà comunque essere valutata in via diretta da parte del datore di lavoro, con il supporto del RSPP, e sempre in funzione dei rischi aziendali - di cui si trova traccia nel DVR.

Ma attenzione: allo scopo di non caricare i soggetti ospitanti di obblighi che potrebbero disincentivare l’accoglimento di studenti in percorsi di alternanza scuola lavoro, potranno essere sottoscritti dalle scuole, attraverso gli uffici scolastici regionali, accordi territoriali con soggetti abilitati ad erogare tale formazione.

Quali sono gli obblighi dello studente?

Il tema della sicurezza in alternanza scuola lavoro è uno dei punti cardine di tutto il sistema formativo predisposto dalle norme varate negli ultimi anni. Al fine di assicurare la protezione della salute e sicurezza di chi partecipa al programma, vi sono obblighi che ricadono altresì sullo studente.

In particolare, egli - durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro - dovrà impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni di cui al patto formativo sottoscritto. Perciò l’allievo dovrà rispettare:

  • le regole in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  • le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni previsti per questo scopo;
  • le collegate indicazioni dei tutor interno aziendale.

In conclusione nell’alternanza scuola lavoro spetterà:

  • al tutor scolastico, rilevare e segnalare possibili situazioni meritevoli di attenzione per motivi correlati alla sicurezza e la salute del giovane allievo;
  • al tutor aziendale, sovrintendere e vigilare sullo studente in azienda;
  • all’allievo, attenersi alle norme di sicurezza oggetto di spiegazione durante i corsi di formazione e alle disposizioni in tema di sicurezza, previste dall’azienda ospitante.

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