Scontrino elettronico 2019-2020 online: i soggetti obbligati e come si calcola il volume d’affari

Isabella Policarpio

09/05/2019

09/05/2019 - 16:07

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Scontrino elettronico 2019-2020 online: l’Agenzia delle Entrate chiarisce chi è obbligato e come si calcola il volume d’affari di 400 mila euro per chi svolge più attività.

Scontrino elettronico 2019-2020 online: i  soggetti obbligati e come si calcola il volume d’affari

Scontrino elettronico 2019-2020 online: dal 1° luglio tutte le attività con un volume d’affari superiore ai 400.000 euro annui hanno l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Tale obbligo non si applica a chi ha avviato l’attività nell’arco di quest’anno.

Così la risoluzione numero 47 dell’8 maggio 2019, dove l’Agenzia delle Entrate chiarisce anche come si calcola il volume d’affari di 400 mila euro per chi svolge più attività. In particolare, l’Agenzia chiarisce che bisogna effettuare un calcolo cumulativo e non per singola attività.

L’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri sarà introdotto nel sistema con scadenze differenti:

  • dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro;
  • dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri.

Scontrino elettronico 2019-2020 online: i soggetti obbligati alla trasmissione dal 1° luglio

Nella risoluzione numero 47 dell’8 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate chiarisce gli adempimenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi nonché le date per adempiere agli obblighi previsti.

I termini per l’introduzione dello scontrino elettronico sono enunciati nell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo numero 127 del 2015:

“A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972.

Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018”.

La risoluzione in esame chiarisce quali sono i fattori da prendere in considerazione:

  • l’introduzione dello scontrino elettronico è anticipata al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui;
  • il nuovo obbligo sostituisce la registrazione dei corrispettivi di cui all’articolo 24 primo comma, del decreto IVA;
  • si introduce una nuova modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima declinato attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale. Resta fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
Agenzia delle Entrate, risoluzione numero 47, 08/05/2019
Clicca qui per scaricare il file

Scontrino elettronico 2019 online: come si calcola il tetto di 400 mila euro per chi svolge più attività?

Come anticipato, sono obbligati agli adempimenti dello scontrino elettronico le attività con volume d’affari pari o superiore a 400 mila euro. Ma come si calcola il tetto massimo per chi svolge più attività? In maniera singola o cumulativa?

L’Agenzia delle Entrate precisa che, come stabilito dall’articolo 20 del decreto IVA, “per volume d’affari del contribuente s’intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26.[…]”.

Alla luce di questa definizione è possibile fare tre considerazioni:

  • il volume è quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso;
  • per individuare i soggetti obbligati alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri bisogna fare riferimento al volume d’affari relativo al 2018;
  • le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall’obbligo per il 2019.

Per chi svolge più attività, il volume d’affari di 400 mila euro va considerato in modo cumulativo e non per singola attività.

Precisiamo che, indipendentemente dall’anno di avvio dell’attività e dal volume d’affari, i contribuenti possono scegliere facoltativamente di adottare la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

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