Risparmio energetico: passo per passo la procedura necessaria per ottenere il bonus

Vittoria Patanè

24/08/2013

Risparmio energetico: passo per passo la procedura necessaria per ottenere il bonus

Per poter ottenere da parte dello Stato il bonus riguardante gli interventi di risparmio energetico (65% per le spese sostenute al 31 dicembre 2013 e a 30 giugno 2014 per i condomini) occorre seguire una procedura piuttosto complessa ed articolata.

Per evitare di incorrere in banali errori che potrebbero far allungare i tempi o addirittura impedire l’accesso allo sconto, ecco una rapida guida contenente le indicazioni più importanti.

Il bonifico

Operazione fondamentale per ottenere il bonus sul risparmio energetico. Tutti i pagamenti devono essere effettuati mendiate bonifico bancario o postale. All’interno di esso occorre specificare:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale di colui che beneficia della detrazione (del 55% o del 65% in base alla data);
  • il numero di partita IVA o il codice fiscale del destinatario del bonifico (a meno che il soggetto non sia titolare di reddito d’impresa).

Le date

Per poter usufruire del bonus sul risparmio energetico occorre che le spese volte a finanziare gli interventi necessari siano state sostenute tra il 2007 e la fine del 2013, con proroga al 30 giugno 2014 se le modifiche riguardano parti comuni di condomini o la totalità degli appartamenti di un edificio condominiale.

Altre 2 condizioni fondamentali per individuare il periodo in cui un privato o un’impresa ha effettuato gli interventi soggetti alla detrazione è il principio di cassa per il primo, il principio di competenza per le seconde. Ricordiamo inoltre che i privati possono usufruire dell’ Ecobonus non solo per tutti i soldi versati per le modifiche eseguite nel corso dell’anno in corso, ma anche per gli anticipi su lavori che termineranno nel 2014.

L’asservazione del tecnico

L’asservazione che attesta la conformità dell’intervento realizzato ai requisiti imposti dagli articoli 6, 7,8 e 9 del decetro del 19 febbraio del 2007 è normalmente contenuta nella comunicazione che il direttore dei lavori spedisce al Comune di pertinenza. Quando però essa non è presente all’interno della suddetta comunicazione, ne va richiesto il rilascio ad un tecnico abilitato alla progettazione.

Nel caso di pompe di calore, caldaie a condensazione, impianti geotermici e finestre, l’attestazione può essere sostituita da una certificazione del produttore che ne assicura i requisiti.

La trasmissione all’Enea

Il soggetto ha 90 giorni di tempo dalla fine dei lavori per trasmettere all’Enea i seguenti dati:

  • la scheda informativa degli interventi realizzati, riportata all’allegato E del decreto del ministro dell’Economia del 19 febbraio 2007 (mentre per la sostituzione di finestre comprensive di infissi e l’installazione di pannelli solari termici si deve utilizzare la scheda informativa di cui all’allegato F);
  • i dati contenuti nell’attestato di prestazione energetica dell’edificio.

L’Agenzia delle Entrate

Nel caso in cui i lavori effettuati si estendano tra un anno e l’altro, il contribuente ha l’obbligo di inviare, entro il 90esimo giorno successivo al termine dei periodi d’imposta, una comunicazione all’Agenzia dell’Entrate che indichi l’importo pagato nell’anno precedente.

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