Risarcimento per inadempimento contrattuale: presupposti ed onere della prova

Isabella Policarpio

20 Febbraio 2019 - 12:10

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Chi subisce un danno per inadempimento contrattuale o per il ritardo dell’adempimento può chiedere il risarcimento del danno in giudizio. Presupposti, onere probatorio e prescrizione.

Risarcimento per inadempimento contrattuale: presupposti ed onere della prova

Il risarcimento per inadempimento contrattuale prevede la compensazione in denaro del danno subito a causa del mancato o ritardato adempimento del debitore rispetto agli obblighi stabiliti nel contratto.

Per questo, chi subisce un danno economicamente rilevante può agire in giudizio e chiedere al giudice di ordinare il risarcimento per danno emergente o lucro cessante. Il questa sede, il debitore deve provare di aver adempiuto con la diligenza richiesta e che il ritardo o l’inadempimento non sono dipesi dalla sua negligenza. In caso contrario, il giudice emette sentenza per il risarcimento del danno.

Chi vuole ottenere il risarcimento per inadempimento contrattuale deve rispettare il termine di prescrizione decennale, quinquennale in caso di rapporti sociali oppure biennale in materia di assicurazioni.

Risarcimento per inadempimento contrattuale: come si valuta la responsabilità?

Se in seguito alla stipulazione di un contratto tra due o più soggetti la parte che è tenuta ad adempiere ad un’obbligazione o pagare una somma pattuita non adempie o lo fa in ritardo, chi subisce un danno può agire in giudizio e chiedere il risarcimento ex articolo 1218 del Codice Civile.

Infatti, la responsabilità contrattuale serve a tutelare la posizione del creditore e si fonda sull’obbligo di diligenza del debitore. Per questa ragione se il debitore dimostra di aver agito con la diligenza richiesta e di non aver potuto impedire il ritardo o l’inadempimento del contratto non è tenuto a risarcire la controparte.

Il Codice Civile prevede due tipologie di diligenza contrattuale:

  • la diligenza del “buon padre di famiglia” (ex articolo 1176 comma 1), più generico ed applicabile nella maggioranza dei rapporti contrattuali;
  • la “diligenza qualificata” (ex articolo 1176 comma 2) relativa ai contratti tra professionisti (ad esempio la responsabilità del medico o dell’avvocato), in cui la diligenza deve essere valutata in relazione al tipo di attività svolta.

Risarcimento per inadempimento contrattuale: a chi spetta l’onere della prova?

Secondo l’articolo 1218 del Codice Civile, sul debitore dell’obbligazione grava l’onere della prova. Ne deriva che in sede giudiziale, il debitore del contratto ha la presunzione di colpa, pertanto dovrà dimostrare di non aver potuto adempiere o di non aver potuto adempiere nei tempi previsti per causa a lui non imputabile.

Invece il creditore/attore in giudizio deve provare solamente l’inadempimento e l’entità del danno subito.

Se il debitore non riesce a provare l’assenza di colpa è tenuto al risarcimento per inadempimento contrattuale.

Risarcimento per inadempimento contrattuale: come si calcola?

La disciplina sul calcolo del danno inerente all’inadempimento contrattuale è contenuta nell’articolo 1223 del Codice Civile. Precisamente, nella valutazione del danno, il giudice deve tenere conto sia dell’inadempimento vero e proprio che del ritardo nell’adempimento, valutando la perdita economica subita (ovvero il danno emergente) ed anche l’eventuale mancato guadagno (ovvero il lucro cessante), sempre che entrambe le voci del danno siano legate all’inadempimento da un nesso causale comprovato.

Il risarcimento per inadempimento contrattuale è limitato ai soli danni prevedibili al momento della stipulazione del contratto, a meno che l’inadempiente non abbia agito con dolo.

Risarcimento per inadempimento contrattuale: quando si prescrive?

Chi ha subito un danno a causa del mancato adempimento contrattuale altrui può agire in giudizio per il risarcimento del danno entro il termine ordinario di decorrenza decennale, così come stabilito dall’articolo 2946 del Codice Civile, salvo tempi più brevi previsti eccezionalmente per particolari categorie di contratti.

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