Risarcimento con l’avvocato gratis

Isabella Policarpio

11 Dicembre 2018 - 12:22

Anche per il risarcimento danni l’avvocato può essere gratis quando ricorrono i presupposti del gratuito patrocinio. Ecco i requisiti per ottenere il risarcimento senza dover pagare l’avvocato.

Risarcimento con l’avvocato gratis

Nel nostro ordinamento è possibile agire in giudizio per il risarcimento danni avvalendosi di un avvocato a titolo gratuito. Infatti, ove ricorrono i requisiti di reddito indicati per legge, la parte può chiedere il risarcimento con l’avvocato gratis, mediante il gratuito patrocinio.

La legge stabilisce i presupposti reddituali per avere l’avvocato gratis con delle tabelle che vengono adeguate ogni 2 anni, in relazione al mutamento dei prezzi accertato dall’Istat: attualmente e fino al 2020, il limite di reddito per beneficiare dell’assistenza gratuita di un legale è pari a 11.493,82 euro.

La parte che vuole usufruire dell’avvocato gratis per chiedere il risarcimento danni deve depositare un’apposita domanda presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo in cui si è verificato il fatto che gli ha cagionato un danno.

Tuttavia, anche quando ci sono i presupposti di reddito, la richiesta di gratuito patrocinio può essere respinta quando l’azione di risarcimento danni è evidentemente immotivata. In questo caso il ricorrente può rivolgersi ad un avvocato disposto ad anticipare le spese della causa oppure impugnare il diniego di gratuito patrocinio in giudizio.

Risarcimento: quando l’avvocato è gratis

Ottenere un risarcimento in giudizio con l’avvocato gratis è possibile grazie all’istituto del gratuito patrocinio.

Infatti, per la legge italiana, essere assistiti da un avvocato è un diritto delle parti (sia in sede penale che civile) quindi lo Stato paga tutte le spese legali quando chi è in giudizio ha un reddito tale da non consentirgli di retribuire il professionista.

Chi vuole ottenere un risarcimento avvalendosi di un avvocato gratuitamente deve soddisfare specifici requisiti reddituali: il limite di reddito attualmente in vigore è di 11.493,82 euro a cui si devono aggiungere 1.032,91 euro per ogni familiare convivente. Tali limiti sono soggetti all’adeguamento Istat ogni due anni, secondo le variazioni dell’indice dei prezzi.

Quindi, chi vuole agire in giudizio per il risarcimento danni e rientra nei limiti reddituali stabiliti può depositare la propria domanda presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo in cui è avvenuto il fatto che gli arrecato un danno risarcibile. Il modulo per la richiesta si trova presso l’ufficio del Consiglio dell’ordine, dove sarà possibile ricevere un’adeguata assistenza nel corso della sua compilazione.

Prima di concedere il gratuito patrocinio, il Consiglio dell’ordine deve verificare:

  • che il richiedente soddisfi i requisiti di reddito;
  • che la domanda di risarcimento non sia manifestamente infondata.

Quando la richiesta viene accolta, la parte può avvalersi gratuitamente di un avvocato scegliendo tra quelli iscritti in elenchi specifici.

Cosa fare in caso di rifiuto?

Può anche accadere che la domanda di gratuito patrocinio venga respinta e, quindi, che al richiedente venga negata la possibilità di chiedere il risarcimento avvalendosi di un avvocato gratis.

Infatti la il D.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che non si può accedere al gratuito patrocinio quando il richiedente non rientra nei limiti di reddito stabiliti e quando i motivi della richiesta sono manifestamente infondati.

In caso di rigetto della domanda, chi vuole chiedere il risarcimento con l’avvocato gratis può:

  • depositare istanza presso l’ufficio competente, il quale si esprime sulla richiesta con decreto;
  • rivolgersi ad un legale che sia disposto ad anticipare tutti gli oneri, salvo rimborso a causa conclusa.

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