Riporto di borsa, cos’è e come funziona il contratto di riporto

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24 Luglio 2025 - 18:21

Il riporto di borsa è uno strumento tecnico e complesso, poco utilizzato nella sua forma classica, ma ancora rilevante in contesti professionali e istituzionali

Riporto di borsa, cos’è e come funziona il contratto di riporto

Il riporto di borsa è un contratto finanziario che permette il trasferimento temporaneo di titoli tra due parti con un impegno di riacquisto a termine. Questo strumento consente agli investitori di rinviare i propri impegni finanziari, offrendo flessibilità nelle strategie di investimento.

In pratica, attraverso il contratto di riporto, il riportato trasferisce al riportatore un determinato numero di titoli, impegnandosi a riacquistarli a una scadenza concordata, allo stesso prezzo (salvo conguaglio) più un interesse convenuto. Questo meccanismo risulta particolarmente utile per gli speculatori rialzisti che possono così posticipare la liquidazione dell’investimento fino a 30 giorni. È importante sottolineare che i titoli oggetto di questo contratto sono principalmente azioni, obbligazioni convertibili e warrant quotati nei mercati regolamentati.

Scopriamo la definizione del riporto di borsa, il suo funzionamento e le strategie speculative che ne derivano.

Cos’è il riporto di borsa e cosa significa

Definito dal Codice Civile all’articolo 1548, il riporto di borsa rappresenta:

un contratto mediante il quale un soggetto (riportato) trasferisce in proprietà a un altro soggetto (riportatore) titoli di credito di una determinata specie per un prezzo stabilito, mentre il riportatore si impegna a trasferire al riportato, alla scadenza concordata, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, contro il rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.

Nato nella prassi borsistica, questo strumento contrattuale si caratterizza per il susseguirsi di due fasi interdipendenti e inversamente traslative. In particolare, il contratto di riporto di borsa implica lo scambio della temporanea disponibilità di titoli fungibili dal riportato al riportatore, a fronte della disponibilità temporanea di denaro corrisposto come prezzo.

La definizione del significato del riporto racchiude diverse finalità che le parti possono perseguire. Infatti, tale contratto può essere stipulato per:

  • fornire una garanzia al riportatore a fronte di un finanziamento erogato al riportato;
  • consentire l’esercizio del diritto di voto da parte del riportatore;
  • perseguire finalità speculative sulle variazioni del valore dei titoli;
  • rinviare la liquidazione di una posizione in titoli.

Nel mercato finanziario internazionale, il riporto è comunemente classificato nella categoria dei Repurchase Agreement (repo), che comprende i contratti che prevedono la vendita simultanea e il futuro riacquisto di un asset.

Secondo la prassi, gli speculatori che abbiano effettuato operazioni di acquisto o vendita di titoli allo scoperto possono ricorrere a questo contratto quando non si verificano le condizioni necessarie per stipulare un’operazione di copertura. In tal modo, oltre a chiudere l’operazione originaria, ottengono di prorogare la propria posizione speculativa.

La duttilità di questo strumento contrattuale consente alle parti di soddisfare numerose esigenze: dalla necessità di disporre temporaneamente di titoli per esercitare diritti sociali, all’opportunità di ottenere una provvista finanziaria dietro trasferimento di titoli di credito come garanzia.

Come funziona il contratto di riporto in borsa

Il meccanismo operativo del riporto di borsa si manifesta attraverso una doppia operazione di trasferimento di proprietà. In pratica, il contratto si configura come una compravendita temporanea: il riportato cede i titoli a pronti e si impegna a riacquistarli a termine, mentre il riportatore li acquista a pronti e si obbliga a rivenderli a termine alle condizioni prestabilite.

Durante la vita del contratto, il diritto di voto spetta al riportatore, mentre i diritti accessori, come dividendi, diritti d’opzione e di assegnazione, possono restare al riportato secondo gli accordi contrattuali.

Nel contesto borsistico italiano tradizionale, si distinguevano due tipologie:

  • riporto titoli (“domando titoli e offro lire”), concluso dall’investitore ribassista che ha venduto allo scoperto;
  • riporto denaro (o riporto lire), stipulato dal rialzista che ha acquistato azioni senza disporre di liquidità.

Tali terminologie sono oggi in disuso, in quanto superate dalle moderne modalità di liquidazione e regolamento.

Il controvalore in denaro a termine può essere maggiore o minore di quello a pronti.
Nel caso di riporto titoli, il riportatore riconosce un interesse (tasso di deporto) a chi gli presta i titoli, e l’importo a scadenza risulta inferiore alla somma iniziale. Invece, nel riporto denaro, è il riportato a dover riconoscere al riportatore un interesse (tasso di riporto), determinando un prezzo di retrovendita superiore a quello di acquisto.

Con l’introduzione della liquidazione a contanti, il riporto di borsa ha subito modifiche sostanziali. Attualmente, ha una durata massima di 30 giorni dalla liquidazione dell’operazione e può essere estinto anticipatamente.
L’accensione e l’estinzione del riporto a contanti avvengono rispettivamente il quinto e il quindicesimo giorno di borsa aperta successivo alla stipula.

Questo strumento consente agli operatori di rinviare la liquidazione delle proprie posizioni quando non si verificano le condizioni necessarie per coperture immediate, permettendo di mantenere una strategia speculativa attiva.

Finalità speculative e strategie operative

La speculazione rappresenta una delle funzioni principali del contratto di riporto di borsa. Gli investitori utilizzano questo strumento per sfruttare le differenze di prezzo nel tempo, cercando di ottenere un guadagno attraverso operazioni strategiche sui mercati finanziari.

Il panorama speculativo si divide essenzialmente in due categorie:

  • speculazione al rialzo: l’operatore acquista un titolo sperando che il suo valore aumenti;
  • speculazione al ribasso: l’operatore vende titoli allo scoperto prevedendo una diminuzione delle quotazioni.

Entrambe queste strategie possono avvalersi del riporto di borsa come meccanismo operativo.

Quando uno speculatore ha effettuato un’operazione e non riesce a concludere un’operazione di copertura, il contratto di riporto consente di prorogare la posizione, aspettando condizioni di mercato più favorevoli.

Nel contesto speculativo, riportato e riportatore hanno interessi contrapposti.

  • Il riportatore auspica una diminuzione del valore dei titoli, per acquistarli a un prezzo inferiore rispetto a quello di retrovendita pattuito.
  • Il riportato, al contrario, spera in un aumento del valore dei titoli per ottenere un vantaggio economico alla riacquisizione.

Per le operazioni al ribasso viene utilizzato il deporto, che rappresenta un prestito di titoli contro interesse. In questo caso, lo speculatore entra in possesso dei titoli pagando il prezzo corrente e, alla scadenza, li restituisce ricevendo un importo inferiore (a causa dell’interesse riconosciuto al prestatore).

Con l’introduzione della liquidazione a contanti, le pratiche speculative hanno subito importanti modifiche.
È stato creato il “riporto a contante”, con durata di dieci giorni, valido esclusivamente sulle azioni liquidate per contanti. Questo può essere stipulato solo tra soggetti abilitati (banche, SIM, agenti di cambio) e secondo modalità di contrattazione libera.

Tuttavia, per limitare i rischi connessi alla speculazione, in Italia è stata promossa l’adozione di strumenti derivati più evoluti, come futures, opzioni e contratti a margine, che hanno di fatto sostituito il riporto tradizionale, oggi raramente utilizzato nel mercato al dettaglio.

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