Rimborsi e compensazione crediti IRPEF, IVA, INPS e INAIL e Modello Unico PF 2015

Simone Casavecchia

14/05/2015

In vista della presentazione del modello Unico PF 2015 è opportuno ricordare le modalità per ottenere i rimborsi e per effettuare la compensazione di crediti sia IRPEF che IVA, INPS e INAIL.

Rimborsi e compensazione crediti IRPEF, IVA, INPS e INAIL e Modello Unico PF 2015

Il prossimo 30 Settembre 2015 scade il termine per la presentazione del Modello Unico PF 2015, il documento fiscale che devono utilizzare i professionisti e i titolari di Partita IVA per dichiarare i redditi totalizzati nel periodo d’imposta 2014.

A tal proposito è opportuno chiarire quali sono le modalità per ottenere i rimborsi e per effettuare le compensazioni, a fronte di eventuali crediti IRPEF emergenti dalla dichiarazione dei redditi effettuata con Modello Unico PF 2015.

A titolo di premessa generale occorre segnalare che tutti i contribuenti, titolari o meno di Partita IVA, possono compensare crediti e debiti nei confronti dei diversi enti impositori, quindi non solo l’Agenzia delle Entrate, per quanto riguarda l’IRPEF ma anche l’INPS, gli enti locali, l’INAIL e l’ENPALS, risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce contributive.

Come e quando si effettua la compensazione dei crediti IRPEF
La compensazione avviene utilizzando il modello F24 in cui si riportano, in specifiche sezioni, gli importi a credito utilizzati e quelli a debito dovuti; l’eventuale pagamento avviene per la sola differenza che emerge dalla somma algebrica tra debiti e crediti.
Questa operazione consente ai vari enti (quindi, come sopra, non solo l’Agenzia delle Entrate ma anche l’INPS o l’INAIL, ad esempio) di verificare la sussistenza di eventuali debiti o crediti e di regolare le operazioni di pagamento da porre in essere tra di essi.
Il modello F24, quindi, sempre presentato, non solo nei casi in cui il risultato della sottrazione tra crediti e debiti sia superiore a 0 (caso in cui il contribuente continua a vantare un credito che può compensare successivamente) o inferiore a 0 (caso in cui il contribuente è tenuto al pagamento delle imposte, seppur di importo diminuito) ma anche nel caso in cui il saldo finale sia uguale a 0 per effetto della compensazione.

Gli eventuali crediti IRPEF totalizzati in un periodo d’imposta, possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione da cui quei crediti risultino. In teoria, quindi, i crediti totalizzati nel 2014, possono essere utilizzati in compensazione dal mese di Gennaio 2015, sebbene per conoscere quale sia il credito effettivamente spettante, occorra di fatto attendere la presentazione della dichiarazione dei redditi e, quindi, del Modello Unico PF 2015.

Crediti IVA
Per quanto riguarda alcune specifiche tipologie di crediti IVA valgono, tuttavia, regole differenti:

  • i crediti IVA annuali superiori a 5000 euro possono essere utilizzati in compensazione dal giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata presentata la liquidazione periodica o la Dichiarazione IVA, da cui quello stesso credito emerge;
  • i crediti IVA annuali superiori a 15000 euro non solo possono essere utilizzati in compensazione dal 16 del mese successivo a quello in cui si è presentata la liquidazione periodica o la Dichiarazione IVA ma, per la loro utilizzazione, richiedono anche l’apposizione di un visto di conformità sulla dichiarazione, da parte del commercialista;

Utilizzo dei crediti e tipologie di imposte compensabili
Il contribuente può decidere liberamente sull’utilizzo degli eventuali crediti IRPEF emersi dalla presentazione del Modello Unico PF 2015 e scegliere se chiederne il rimborso o utilizzarli in compensazione per estinguere altre imposte dovute.
Se il contribuente decide di utilizzare il proprio credito IRPEF non ha l’obbligo di utilizzarlo in via prioritaria per l’estinzione della stessa imposta, ossia per il pagamento dell’IRPEF stessa ma può anche decidere di utilizzarlo per altre imposte, tributi o contribueti. Le possibilità che si configurano sono, pertanto, le seguenti:

  • utilizzo del credito IRPEF in compensazione, tramite modello F24, per pagare i debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute e ai contributi: in questo caso il modello F24 va compilato e presentato anche se, per effetto della compensazione, il modello presenta un saldo finale uguale a zero;
  • utilizzo del credito IRPEF in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta: in questo caso si può scegliere se evidenziare la compensazione soltanto in dichiarazione o anche nel modello F24;

Per quanto riguarda invece, le altre tipologie di crediti occorre tenere presenti le seguenti specifiche:

  • I crediti IVA che emergono dalle liquidazioni periodiche possono essere portati in diminuzione solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA. I soli contribuenti autorizzati alla richiesta di rimborsi infrannuali possono utilizzare i proprio crediti IVA in compensazione con altri tributi dovuti;
  • I crediti INPS che emergono dal modello DM10/2 possono essere compensati in F24 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, sempre che non ne sia stato richiesto il rimborso nella denuncia stessa (casella del quadro I barrata). La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il
    credito. Possono essere compensati anche i crediti risultanti dalla liquidazione del quadro RR relativo agli iscritti alle Gestioni speciali artigiani e commercianti e
    ai professionisti senza cassa iscritti alla Gestione separata INPS. La compensazione può avvenire fino alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione
    successiva.
  • I crediti INAIL che possono essere utilizzati in compensazione sono quelli che risultano dall’autoliquidazione dell’anno in corso. Sono utilizzabili fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L’eventuale quota non utilizzata potrà essere richiesta a rimborso. I crediti che derivano da conteggi e rettifiche dell’INAIL non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri
    enti.

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