Rimborsi Irpef e Ires immediati, senza richiesta di accertamenti né di documentazione? Ecco che cosa ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Milano.
Rimborsi Irpef e Ires: il contribuente italiano medio è abituato a dover affrontare tempi lunghi, nonché possibili accertamenti e richieste di documentazione integrativa da parte dell’Agenzia delle Entrate. Eppure, dopo la sentenza n. 1784 della Commissione tributaria provinciale di Milano emessa lo scorso 19 febbraio, qualcosa è cambiato.
Rimborsi Irpef e Ires immediati dopo decadenza azione accertamento
E’ stato deciso che il rimborso delle imposte Irpef e Ires debba essere effettuato senza indugi qualora l’amministrazione finanziaria non provveda a rettificare il rimborso richiesto dal contribuente, né a richiedere documentazione integrativa. Il tempo concesso all’amministrazione per intraprendere una di queste operazioni, infatti, è quello relativo alla decadenza dell’azione di accertamento: entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (secondo quanto stabilito dall’articolo 43 del dpr 600/1973).
Irpef e Ires 2008 e precedenti: che cosa cambia?
Ciò che ne deriva, quindi, è la disposizione al rimborso immediato, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle imposte relative alle annualità 2008 e precedenti, e questo per tutti i contribuenti che non hanno mai subito contestazioni di carattere penale tributario. Il caso esaminato dalla Ctp meneghina, infatti, riguarda proprio un contribuente che si è visto inoltrare una richiesta di documenti relativi a rimborsi per le annualità 1995 e 1996. Di fronte all’impossibilità di produrre documentazione risalente a 14 anni fa, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un provvedimento di diniego al rimborso, impugnato proprio davanti alla Ctp di Milano che ha successivamente dato ragione al contribuente.
La possibile emanazione di una circolare
Anche di fronte a una sentenza così chiara, però, sussistono ancora tutta una serie di decisioni discrezionali da parte dei singoli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate. Proprio per questo, risulta essere in procinto di emanazione un’apposita circolare da parte della Direzione centrale normativa e contenzioso delle Entrate, proprio allo scopo di dettare regole che siano chiare a tutti. A questo punto, per tutte le annualità i cui relativi termini di accertamento sono ormai decorsi (anno 2008 e precedenti), si attende che il credito indicato nella dichiarazione dei redditi sia da considerarsi certo, liquido ed esigibile senza ulteriori richieste e senza coinvolgere i contribuenti in contenziosi tributari.
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