Reverse Charge: per i regimi speciali Iva si genera il debito

Federico Migliorini

11 Febbraio 2015 - 10:19

I soggetti che applicano regimi speciali Iva, come i contribuenti che applicano il regime forfettario o i minimi si trovano a dover versare l’Iva su fatture che ricevono in regime di reverse charge.

Reverse Charge: per i regimi speciali Iva si genera il debito

Sono entrate in vigore il primo gennaio scorso le nuove ipotesi di reverse charge sui servizi di pulizia, di demolizione di installazione di impianti e di completamento di edifici utilizzati nell’ambito di attività commerciali svolte dagli enti pubblici. Con questa normativa il Legislatore ha voluto ampliare la platea dei soggetti che applicheranno l’istituto dell’inversione contabile, coinvolgendo molte imprese e professionisti che in passato non dovevano avvalersi di tale istituto.

Il meccanismo del reverse nel regime Iva ordinario
Il reverse charge è un meccanismo in base al quale il debito Iva scaturente da una operazione resta a carico non del fornitore del servizio (come nei casi ordinari), ma dell’acquirente.

Tale procedura prevede che il soggetto debitore dell’imposta (soggetto che riceve la fattura senza applicazione dell’Iva), integri la fattura ricevuta apponendovi sia l’imposta, registrando tale fattura sia nel registro Iva acquisti, che nel registro Iva vendite.

In questo modo alla stessa fattura saranno attribuiti due diversi numeri di protocollo, uno per ogni registro Iva, ma uno stesso importo di Iva. Il che, per i soggetti che applicano il regime Iva ordinario, senza limiti alla detrazione, l’applicazione del reverse charge non genera alcun debito d’imposta.

Il meccanismo del reverse in casi particolari
Come abbiamo visto, per i soggetti in regime Iva ordinario le fatture ricevute in reverse charge ed integrate con l’Iva, da un punto di vista finanziario non vi è alcun esborso, in quanto nulla è dovuto all’Erario. La stessa cosa, però, non succede nel caso in cui il soggetto che riceve la fattura, si trovi in un regime particolare Iva.

Poniamo ad esempio il caso di un medico, o di un qualsiasi altro soggetto che effettui operazioni esenti da Iva, che ha affidato ad una impresa le pulizie dello studio, riceve la fattura non soggetta ad Iva. In questo caso il soggetto è chiamato ad integrare l’Iva e registrarla sia nel registro degli acquisti che vendite; però siccome il predetto soggetto non ha il diritto alla detrazione, dovrà versare periodicamente l’imposta; per di più tale soggetto perde l’esonero dalla dichiarazione annuale Iva.

Analoga situazione si presenta per un imprenditore agricolo che opera nel regime speciale Iva di cui all’articolo 34 del Dpr n. 633/72 per il quale non opera la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti e quindi se ad esempio ha appaltato l’installazione di un impianto elettrico dovrà versare l’Iva all’erario.

I contribuenti minimi (articolo 27 commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011) ed i nuovi forfetari (comma 54 e seguenti, legge n. 190/2014), emettono fattura senza applicazione dell’imposta ma segnalando che applicano il particolare regime; quindi il committente non deve integrare la fattura. Invece per le fatture di acquisto essi risultano debitori di imposta ed ai sensi del comma 100 della legge n. 244/2007 e comma 60 della legge n. 190/2014 integrano le fatture ricevute in reverse charge e versano l’Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

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