La responsabilità medica del ginecologo ha dei limiti: egli può mentire o occultare radiografie ed esami se essi non sono rilevanti. Ecco la novità.
La responsabilità medica del ginecologo può essere sospesa, poiché egli può mentire su alcuni esami se essi non sono rilevanti a diagnosticare problemi del feto. La Corte di Cassazione si pronuncia sul caso di un ginecologo negligente.
Mentire sulla salute del feto infatti non ha nessun collegamento con la diagnosi di un problema, soprattutto se l’omissione riguarda esami interpretabili come il tracciato cardiotocografico e non fungibili come prove certe.
Il ginecologo ha mezzi più efficaci per decretare i problemi del feto; quindi se nasconde un esame tralasciabile non commette falso in atto pubblico finché non viene contestata l’omissione, poiché il reato cade in prescrizione.
Vediamo di chiarire cosa ha stabilito la Sentenza e qual è la causa scatenante.
Responsabilità medica del ginecologo: mentire sul feto non è reato
La responsabilità medica del ginecologo ha dei limiti dettati dalla legge, poiché mentire sul feto non è reato se la dovuta comunicazione riguarda un esame poco efficace in sé.
Ad esempio, il caso del ginecologo contenuto nella Sentenza di Cassazione 14520/2017 riguarda l’omissione dei risultati di un esame cardiotocografico.
Il feto sarebbe stato affetto da una sofferenza cardiaca e quell’esame avrebbe potuto evidenziarlo subito secondo la madre ricorrente, soprattutto se confrontato con l’analisi del colore del liquido amniocentrico.
Ad essere omesso, però, sarebbe stato il solo risultato del tracciato, ritenuto interpretabile e non univoco dai giudici, quindi non idoneo a decretare una responsabilità del ginecologo rispetto alla sofferenza fetale.
Omettendo il suo risultato il ginecologo avrebbe nascosto una verità non certa che non avrebbe comunque cambiato la sorte del nascituro. Ciò non produce reato secondo i giudici della Corte di Cassazione, anche se la comunicazione doveva comunque essere tempestiva.
La prescrizione del reato di falso in atto pubblico
La responsabilità medica, inoltre, non sarebbe l’unico reato imputato al ginecologo dalla madre ricorrente: mentire sui risultati di un esame sul feto resta comunque un reato di falso in atto pubblico ed esso può essere perseguibile.
Tuttavia, al ginecologo non è stato contestato il reato in prima istanza ed esso è caduto in prescrizione, portando i giudici della Cassazione a scagionare il medico anche per l’omissione di un documento pubblico.
Mentire sul feto è un reato e chi lo commette deve riceverne immediata notifica altrimenti non può difendersi. Il diritto costituzionale impone un equo e giusto processo e di venire a conoscenza delle imputazioni prima dell’inizio del processo. Il ricorso è stato rifiutato in tutte le sue parti, invitiamo a leggere il testo in allegato per maggiori approfondimenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA