Responsabilità del dipendente pubblico: le sanzioni disciplinari

Isabella Policarpio

07/03/2019

07/03/2019 - 16:33

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Il dipendente pubblico ha 4 tipi di responsabilità: civile, penale, amministrativo-contabile e disciplinare. Ecco le sanzioni.

Responsabilità del dipendente pubblico: le sanzioni disciplinari

La responsabilità del dipendente pubblico per gli atti compiuti sul luogo di lavoro è sancita dalla Costituzione e dal Codice disciplinare e del CCNL. Si tratta di una responsabilità articolata in diversi rami: penale, civile, amministrativo, contabile e disciplinare. A queste si aggiunge anche la responsabilità dirigenziale, che riguarda solo chi riveste il ruolo di dirigente pubblico.

Il Codice di comportamento disciplina i doveri dei dipendenti pubblici e i principi a cui il pubblico impiego si ispira. Tra questi: il principio di trasparenza, di semplificazione, di efficacia e di incorruttibilità.

Il dipendente pubblico è tenuto anche al risarcimento del danno all’immagine della PA.

Dipendenti pubblici: le responsabilità

I dipendenti pubblici sono responsabili per la condotta sul luogo di lavoro in virtù degli obblighi stabiliti dal contratto di pubblico impiego. La responsabilità del dipendente pubblico si articola in quattro sotto categorie:

  • responsabilità civile, se arreca danni a terzi;
  • responsabilità penale, se commette una fattispecie di reato;
  • responsabilità amministrativo-contabile, se arreca un danno erariale all’amministrazione di appartenenza o ad un’altra;
  • responsabilità disciplinare, se viola obblighi sanciti dal CCNL.

A queste si aggiunge anche una quinta categoria di responsabilità che, però, riguarda solamente il dipendente pubblico che riveste una carica dirigenziale; si tratta, appunto, della responsabilità dirigenziale e viene in essere quando il dirigente non raggiunge gli obiettivi previsti o si discosta dalle direttive dell’organo di vertice.

La regolamentazione della responsabilità disciplinare e dirigenziale è stata completamente rinnovata nel 2001, con il D.lgs n. 165 in materia di privatizzazione del rapporto di pubblico impiego; invece le altre responsabilità - civile, penale e amministrativo-contabile - discendono direttamente dal dettato costituzionale dell’articolo 28, che recita quanto segue:

“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.”

Le diverse tipologie di responsabilità del dipendente pubblico non sono incompatibili o alternative tra loro, anzi, molto spesso si verificano contemporaneamente. Facciamo un esempio: se un dipendente pubblico commette il reato di corruzione (ex articolo 319 del Codice Penale), accanto alla responsabilità penale ci sarà anche quella civile per il danno arrecato a terzi e quella amministrativo-contabile per il danno erariale e all’immagine dell’amministrazione a cui appartiene.

Responsabilità del dipendente pubblico: il Codice di comportamento

Ogni pubblico dipendente, indipendentemente dall’amministrazione in cui è impiegato e dal tipo di mansioni che svolge, è tenuto a rispettare un Codice di comportamento che prevede diversi punti. Il dipendente pubblico non deve:

  • essere in conflitto d’interessi con l’amministrazione presso cui lavora;
  • svolgere un’attività in contrasto con i doveri d’ufficio;
  • danneggiare l’immagine o ledere in altro modo gli interessi dell’amministrazione.

Inoltre, il dipendente pubblico deve in ogni caso:

  • svolgere il suo lavoro con serietà ed efficienza;
  • rispettare il dovere di riservatezza, di fedeltà e il segreto d’ufficio;
  • rispettare il principio di trasparenza dell’attività e il principio di semplificazione;
  • essere incorruttibile;
  • informare il responsabile d’ufficio della partecipazione ad associazioni o organizzazioni concernenti l’attività d’ufficio;
  • comunicare al responsabile le attività lavorative che ha svolto nei 5 anni precedenti l’assunzione;
  • rispettare il principio di imparzialità, quindi trattare tutti i cittadini allo stesso modo senza fare favoritismi;
  • non avvantaggiarsi del ruolo istituzionale ricoperto e non usare a scopo privato informazioni o strumenti acquisiti sul luogo di lavoro;
  • non delegare ad altri pratiche di sua competenza.

Le sanzioni disciplinari

Quando il dipendente pubblico viola il codice comportamentale e gli obblighi stabiliti dal contratto di lavoro, la legge prevede diverse sanzioni disciplinari che, tuttavia, devono sempre essere proporzionate alla condotta del dipendente. Prima di applicare la sanzione disciplinare occorre valutare:

  • le circostanze oggettive in cui si è svolta l’azione illecita;
  • le modalità soggettive della condotta, cioè cosa ha spinto il dipendente pubblico ad agire in quel modo.

Premesso questo, andiamo ad elencare le sanzioni disciplinari previste nei CCNL partendo dalla meno grave fino al licenziamento:

  • il rimprovero verbale;
  • il rimprovero scritto;
  • la multa fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione;
  • la sospensione fino a 10 giorni dal servizio e senza stipendio;
  • la sospensione da 11 giorni a 6 mesi dal servizio e senza stipendio;
  • il licenziamento con preavviso;
  • il licenziamento senza preavviso.

L’applicazione del codice disciplinare è subordinata ad una condizione: deve essere reso conoscibile a tutti i lavoratori, altrimenti il datore di lavoro non potrà prevedere nessuna delle misure sopra elencate.

Dal principio di conoscibilità si evince che il codice disciplinare deve essere affisso nel luogo di lavoro o pubblicato sul sito istituzionale, in modo che tutti i dipendenti pubblici siano a conoscenza delle sanzioni in cui possono incorrere.

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