Con la circolare n.19 del 27 giugno 2014 l’Agenzia delle Entrate fornisce gli ultimi chiarimenti circa l’aumento della tassazione sulle rendite finanziarie che scatterà domani, 1°luglio. Vediamo dunque quali sono le istruzioni dell’ADE
L’Agenzia delle Entrate ha emesso una circolare attraverso la quale fornisce dei chiarimenti riguardanti l’aumento della tassazione sulle rendite finanziarie la cui aliquota, da domani, 1°luglio 2014, passerà dal 20% al 26%.
Gli articoli 3 e 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” (di seguito decreto), intervengono sul livello di imposizione dei redditi di natura finanziaria.
In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2014, è previsto l’aumento dal 20 al 26 per cento dell’aliquota della relativa tassazione, salvo il mantenimento di misure di favore per determinate fattispecie meritevoli di tutela, nonché una disciplina transitoria finalizzata ad evitare operazioni di arbitraggio conseguenti alla variazione dell’aliquota stessa.
Ambito di applicazione
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
Si applicano nella misura del 26%, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. n.66/2014, le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’art. 44 T.U.I.R. e sui redditi diversi di cui all’art. 67, co. 1, T.U.I.R., lettere da c-bis) a c-quinquies), maturati a decorrere dal 1° luglio 2014.
Saranno dunque soggetti alla nuova aliquota:
- gli interessi e altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali;
- gli interessi derivanti da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie di cui all’art. 26, D.P.R. n. 600/1973;
- gli interessi, premi e altri proventi derivanti dalle obbligazioni di cui all’art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 239/1996;
- i redditi diversi di natura finanziaria, con esclusione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate indicate dalla lettera c) dell’art. 67 T.U.I.R.
Deroghe
Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto ha mantenuto l’applicazione di aliquote ridotte per talune tipologie di redditi di natura finanziaria al fine di salvaguardare alcuni interessi generali di carattere pubblico oppure specifici interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento.
Manterranno quindi l’aliquota del 12,50%:
- titoli pubblici italiani e titoli ad essi equiparati;
- redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del TUIR derivanti da contratti di riporto, pronti contro termine e prestito titoli, aventi ad oggetto titoli di Stato e titoli equiparati;
- redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR derivanti dalla cessione o dal rimborso dei predetti titoli;
- obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella White List;
- gli interessi delle obbligazioni di progetto (project bond) emesse dalle società di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 835.
Inoltre per le obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei Stati esteri inclusi nella white List l’aliquota scenderà dal 20% al 12,50% con riferimento agli interessi e altri proventi maturati a decorrere dal 1° luglio 2014 e alle plusvalenze derivanti dalla loro cessione o rimborso realizzate dalla medesima data.
Infine, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che:
continua a rendersi applicabile l’aliquota nella misura 5 per cento sui proventi derivanti dai titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70.
Godranno di un’aliquota agevolata:
- gli interessi infragruppo (5%),
- gli utili corrisposti a fondi pensione (11%),
- gli utili corrisposti a società ed enti esteri soggetti all’imposta sul reddito delle società in Stati dell’Unione Europea e in Stati aderenti all’Accordo sul SEE inclusi nella white list e residenti in tali Stati (1,375%),
In ultimo:
Con riferimento alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, l’aliquota del 26 per cento non si rende applicabile al risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta dalle predette forme di previdenza.
Decorrenza
L’aliquota del 26 per cento si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all’articolo 44 del TUIR divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 2014.
Pertanto, la nuova aliquota del 26 per cento si applica ai redditi di capitale per i quali il diritto a percepirli ovvero il diritto ad esigerne il pagamento sia sorto dal 1° luglio 2014 in poi, tra i quali quelli derivanti da:
- mutui, depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali;
- finanziamenti diversi da quelli cartolarizzati, compresi, ad esempio, i prestiti dei soci;
- operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli;
- titoli atipici.
I redditi maturati fino al 30 giugno 2014 saranno invece soggetti all’aliquota del 20%.
La nuova tassazione si applicherà anche:
- ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati,
- ai conti correnti,
- ai depositi bancari,
- ai depositi postali,
- ai redditi derivanti da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziare di cui all’articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973,
- agli interessi, premi e altri proventi derivanti dalle obbligazioni e titoli similari di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
Assicurazioni
Anche sui redditi di capitale percepiti in dipendenza di contratti assicurativi, nonché sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei predetti contratti, le relative imposte sostitutive sono ora dovute nella misura del 26 per cento.
Tale misura si applica ai redditi di capitale derivanti da contratti sottoscritti dal 1° luglio 2014 e alle plusvalenze realizzate a decorrere da tale data indipendentemente dalla data di stipula dei contratti.
OICR
L’aliquota al 26% si applicherà anche ai redditi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), mobiliari ed immobiliari, realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni.
Affrancamento
Al fine di evitare che l’aumento dell’aliquota incida sui redditi maturati antecedentemente al 1° luglio 2014, i commi da 15 a 18 dell’articolo 3 del decreto prevedono la possibilità di affrancare il costo o il valore di acquisto, ovvero il valore già affrancato alla data del 1° luglio 199812 o alla data del 1° gennaio 2012, dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti posseduti alla data del 30 giugno 2014, al di fuori dell’esercizio di un’impresa commerciale, mediante il versamento dell’imposta sostitutiva del 20 per cento di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n.461 del 1997.
In particolare, il comma 15 dell’articolo 3 del decreto prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2014, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, in luogo del costo o valore di acquisto ovvero del valore già precedentemente affrancato, possa essere assunto il valore delle predette attività finanziarie alla data del 30 giugno 2014.
Per maggiori dettagli sull’affrancamento, leggerequi e qui.
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