Registrazione contratto d’affitto, novità 2016: obbligo per il locatore e nessuna sanzione per l’inquilino?

Rosaria Vincelli

16 Febbraio 2016 - 10:10

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Con la Legge di Stabilità 2016 cambiano le regole per la registrazione del contratto d’affitto. L’obbligo è solo del locatore e per l’inquilino non è prevista alcuna sanzione? Ecco la nuova normativa e i dubbi che ha generato.

Registrazione contratto d’affitto, novità 2016: obbligo per il locatore e nessuna sanzione per l’inquilino?

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto delle novità per quanto riguarda la registrazione del contratto d’affitto da effettuare presso l’Agenzia delle Entrate.
In base a quanto stabilito dalla nuova normativa l’obbligo sarebbe in capo al solo locatore e nessuna sanzione può essere applicata all’inquilino. Vediamo cosa cambia e quali sono i dubbi che suscita la nuova disposizione.

Registrazione contratto d’affitto: obbligato solo il locatore?

Con la nuova Legge di Stabilità sembra che l’Agenzia delle Entrate non possa più inviare all’inquilino l’avviso di effettuare il pagamento dell’imposta di registro qualora nessuno vi abbia provveduto entro 30 giorni e questo perché inquilino e locatore non sono più obbligati in solido.

La Legge di Stabilità 2016, infatti, così dispone “è fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all’amministratore del condominio, anche ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale”.

Ne deriva che, non essendo menzionato l’inquilino, l’obbligo permane solo in capo al locatore e di conseguenza nessuna sanzione può essere prevista per l’inquilino, nel caso di mancato adempimento.

Mentre prima di gennaio 2016 si parlava di responsabilità in solido di locatore e inquilino, con possibilità del soggetto che aveva provveduto al pagamento dell’intera somma di rivalersi per la propria quota sull’inadempiente , ora l’adempimento è solo a carico del primo.

In sintesi, resta l’obbligo di registrazione del contratto di affitto da effettuare entro 30 giorni dalla stipula del contratto, ma l’obbligo di adempiere è del solo locatore, ne deriva che l’Agenzia delle Entrate, per il mancato adempimento, non può inviare nessuna richiesta di pagamento all’inquilino.

Inoltre, sempre a vantaggio dell’inquilino, è prevista la possibilità di chiedere al giudice, entro sei mesi, la restituzione dei canoni corrisposti in misura superiore a quelli stabiliti dagli accordi, in caso di contratto non registrato e quindi nullo o in cui era indicato un canone diverso da quello realmente corrisposto.

E’ importante ricordare, poi, che il locatore, dopo aver effettuato la registrazione, è tenuto a darne comunicazione entro 60 giorni sia all’inquilino che all’amministratore in ottemperanza agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale.

Registrazione contratto d’affitto: come applicare la nuova norma?

Il dubbio principale resta l’applicazione della nuova norma che è incompatibile con la precedente la quale prevedeva la responsabilità in solido di inquilino e locatore con possibilità di rivalersi del 50% sul soggetto che non aveva provveduto al pagamento della propria quota.

Tale orientamento è stato anche riconosciuto più volte dalla stessa Corte di Cassazione.

E’ possibile ritenere che la Legge di Stabilità 2016, disponendo in modo del tutto opposto all’altra disposizione, abbia abrogato tacitamente la norma, ma tale conclusione desta qualche perplessità e allora si è pensato di appoggiare l’ipotesi di permanenza di entrambe le norme: la prima norma permane per quanto attiene all’aspetto civilistico, la seconda è da interpretare in termini puramente tributari.

Si attende, comunque, che l’Agenzia delle entrate fornisca tempestivamente chiarimenti in merito alla questione.

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