Regime forfettario 2015: redditi di lavoro dipendente , pensione, imprese familiari e svolgimento diverse attività, come funziona?

Valentina Brazioli

26 Gennaio 2015 - 12:14

Regime forfettario 2015, mentre si attende di conoscere le novità pronte ad essere emanate dal Governo, la persistente assenza di indicazioni precise da parte dell’Agenzia delle Entrate contribuisce non poco ad alimentare confusione e dubbi nei contribuenti e nei loro consulenti. Redditi da lavoro dipendente, pensione, imprese familiari e svolgimento di diverse attività sono compatibili con il rinnovato regime dei minimi?

Regime forfettario 2015:  redditi di lavoro dipendente , pensione, imprese familiari e svolgimento diverse attività, come funziona?

Regime forfettario 2015, la confusione e i dubbi in merito sono ormai all’ordine del giorno. Nell’attesa di scoprire quali – e di quale portata – saranno le modifiche apportate al Governo a un sistema che già ha scatenato numerose polemiche, ci sono alcuni nodi ancora tutti da sciogliere, anche a causa di un persistente silenzio da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nelle uniche due risposte ufficiali fornite ai quesiti sul forfettario, tuttavia, ha fatto esplicito riferimento ai chiarimenti contenuti nei documenti di prassi amministrativa relativi al vecchio regime dei minimi (legge n. 244 del 2007). Ecco, quindi, qualche riflessione per fare luce sui alcuni punti particolarmente oscuri.

I redditi di lavoro dipendente e assimilato

Il nuovo regime forfettario non entra minimamente in conflitto con il possesso di redditi di fabbricati o di capitale; il discorso cambia, però, se parliamo di redditi di lavoro dipendente o assimilato. Nulla accade, ovviamente, se questi redditi cessano prima dell’entrata nel forfait. In caso contrario, redditi di questo tipo (in cui rientrano anche le pensioni) possono coesistere con il forfait solo a determinate condizioni: ovvero, se i redditi dell’attività rientrante nella nuova imposta sostitutiva superano quelli di lavoro o pensione, o se la somma di entrambi i redditi non è comunque superiore a 20 mila euro.

Svolgimento diverse attività d’impresa o di lavoro autonomo

Sullo svolgimento di diverse attività d’impresa o di lavoro autonomo, caratterizzate da codici Ateco diversi, la legge di Stabilità 2015 è piuttosto chiara. In questo caso, infatti, si deve prendere in considerazione il limite di ricavi e compensi più elevato. Più problematica, invece, si presenta la questione se nel corso dell’anno il contribuente cambia attività, passando a un diverso codice Ateco con diversi limiti di ricavi o compensi ai fini del nuovo regime. In merito si attende ancora una risposta ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Le imprese familiari

Nessun dubbio, infine, sul fatto che le imprese familiari potranno aderire al nuovo regime a imposta sostitutiva del 15 per cento: secondo il comma 64 della legge n. 190 del 2014, l’imposta è dovuta dal titolare e si calcola sul reddito al loro delle quote familiari.

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