Referendum costituzionale: Renzi 2016 vs. Berlusconi 2006, riforme a confronto

Antonio Atte

7 Novembre 2016 - 15:58

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Referendum costituzionale 2016: la riforma Renzi ricalca quella di Berlusconi del 2006? Ecco una scheda dettagliata che analizza analogie e differenze.

Referendum costituzionale: Renzi 2016 vs. Berlusconi 2006, riforme a confronto

Referendum costituzionale 2016: le differenze tra la riforma di Renzi e quella di Berlusconi - Quanto si avvicina la legge Renzi-Boschi alla riforma Berlusconi del 2006? Parecchio, secondo l’archeologo e storico dell’arte Salvatore Settis.

In una lettera aperta al Presidente della Repubblica emerito Giorgio Napolitano pubblicata dal quotidiano La Repubblica, l’ex direttore della Scuola Normale di Pisa ha affermato che l’attuale riforma ricalca in buona sostanza quella targata Berlusconi-Bossi. Secondo Settis

“analogo è il rafforzamento dell’esecutivo, in ambo i casi presentato come finalità delle modifiche. Assai simile è la metamorfosi del Senato (‘federale’ nel 2006, ‘delle autonomie’ nel 2016), che in ambo i casi non esprime la fiducia al governo. Quasi identico al precedente del 2006, in questo nuovo tentativo di riforma, è il ‘bicameralismo imperfetto’ [...]”.

Cosa c’è di vero in queste affermazioni? Cerchiamo di scoprirlo.

Referendum costituzionale 2016: analogie e differenze tra Berlusconi 2006 e Renzi 2016

Dopo continui rinvii, la data della consultazione referendaria con cui gli italiani decideranno se approvare o respingere il progetto di riforma costituzionale targato Renzi-Boschi è stata fissata per il 4 dicembre.

Poco più di 10 anni fa, nell’estate del 2006, andava in scena un altro referendum costituzionale. La riforma su cui all’epoca gli italiani si espressero viene accostata da molti a quella attuale. Eppure, nonostante i punti di contatto, profonde differenze separano i due testi, a partire dall’enorme peso attribuito alla figura del premier dalla riforma voluta da Berlusconi: elemento, questo, che non viene praticamente toccato dal ddl Boschi.

Quali sono le differenze tra la riforma di Renzi e quella di Berlusconi, bocciata dagli italiani col referendum del 2006? In vista di quello che si preannuncia come l’evento politico più importante dell’anno, ossia il referendum costituzionale del prossimo inverno, è bene dare uno sguardo ai punti in comune e alle principali differenze tra i due progetti di riforma costituzionale, varati esattamente a 10 anni di distanza l’uno dall’altro.

In molti hanno sottolineato le analogie - così come le divergenze - tra la riforma costituzionale passata nel corso della XIV legislatura su iniziativa dell’allora maggioranza di centrodestra, e il ddl Boschi, approvato lo scorso aprile in via definitiva e ora sottoposto al giudizio degli italiani. Dunque, cerchiamo di analizzare le differenze e le somiglianze tra la riforma di Renzi e quella di Berlusconi.

Referendum costituzionale 2016: differenze tra il ddl Boschi e la riforma di Berlusconi del 2006

Quello del 25-26 giugno 2006 fu il secondo referendum costituzionale sottoposto agli italiani: il primo si svolse nel 2001. Contro le modifiche alla Carta volute dal centrodestra votò il 61,3% degli italiani, che quest’anno sono chiamati a esprimersi su un nuovo progetto di riforma. Nel dettaglio, di seguito vedremo quali sono i punti in comune tra la riforma del 2006 e il cosiddetto ddl Renzi-Boschi.

Referendum costituzionale 2016: scheda differenze tra il ddl Boschi e la riforma di Berlusconi del 2006

La riforma del 2006 mette mano in modo massiccio alla seconda parte della Costituzione approvata nel 1947. Ecco una breve scheda che la analizza punto per punto, confrontandola con quella attuale.

Composizione del Parlamento:

  • Riforma 2006 : fine del bicameralismo perfetto. Il Parlamento si compone della Camera e del Senato federale, organo che rappresenta gli interessi delle comunità locali.
  • Riforma 2016 : fine del bicameralismo perfetto. Il Parlamento si compone della Camera e del Senato delle autonomie, elemento di raccordo tra lo Stato centrale e gli enti territoriali (regioni e comuni).

Numero dei parlamentari ed elezione senatori:

  • Riforma 2006 : la Camera è costituita da 518 deputati, il numero dei senatori scende a 252. Questi ultimi vengono eletti in ciascuna Regione contestualmente ai consigli regionali. In caso di scioglimento anticipato di un consiglio regionale, il nuovo resta in carica solo fino alla fine della legislatura del Senato. Ogni regione dovrà eleggere almeno sei senatori (ma a Molise e Val d’Aosta ne spettano rispettivamente due e uno), ai quali si aggiungono i 42 delegati delle Regioni. Sarà eleggibile chi ha 25 anni. I deputati a vita prendono il posto dei senatori a vita e possono essere solo 3.
  • Riforma 2016 : i deputati restano 630, a Palazzo Madama troviamo invece 95 senatori (21 sindaci e 74 consiglieri-senatori) eletti dai consigli regionali su indicazione popolare - quindi non più in occasione delle elezioni politiche - più altri cinque nominati dal Presidente della Repubblica, i quali resteranno in carica per 7 anni: spariscono quindi i senatori a vita. I nuovi membri del Senato resteranno in carica per la stessa durata del loro mandato territoriale.

Iter delle leggi:

  • Riforma 2006 : la Camera esamina le leggi riguardanti le materie riservate allo Stato. Il Senato può chiedere un riesame (serve una richiesta di due quinti dei senatori), quindi il testo fa ritorno alla Camera, che decide definitivamente. Il Senato esamina le leggi riguardanti le materie riservate sia allo Stato che alle regioni (materie concorrenti), ma anche le leggi di bilancio e la finanziaria. La Camera può chiedere di riesaminarle (serve una richiesta dei due quinti dei deputati). Il Senato non può più sfiduciare il premier.
  • Riforma 2016 : la Camera è l’unica a votare la fiducia all’esecutivo. Il Senato avrà piena competenza solo su riforme e leggi costituzionali e potrà chiedere alla Camera di modificare le leggi ordinarie, ma quest’ultima non sarà tenuta a dar seguito alla richiesta (sparisce dunque la navetta parlamentare).

Elezione e poteri del Presidente della Repubblica:

  • Riforma 2006 : il Capo dello Stato è è eletto da un’assemblea composta da deputati, senatori, presidenti delle regioni e da tre delegati per ciascun consiglio regionale. Perde il potere di sciogliere le Camere e quello di scegliere il primo ministro.
  • Riforma 2016 : cambia il meccanismo di elezione del Capo dello Stato, per la quale viene modificato il quorum. Dal quarto scrutinio in poi ci vuole la maggioranza dei tre quinti dell’Assemblea, e non più la maggioranza assoluta come accade oggi. Dal settimo scrutinio sono necessari i tre quinti dei votanti. Spariscono inoltre i cosiddetti grandi elettori.

Poteri del premier:

  • Riforma 2006 : aumentano i poteri del “primo ministro”, che può licenziare i ministri, dirigere la loro politica (e non più soltanto coordinarla), sciogliere direttamente la Camera. Di fronte a questa decisione, i deputati della maggioranza hanno la facoltà di indicare un nuovo premier. Se invece la Camera vota una mozione di sfiducia contro il primo ministro, è previsto lo scioglimento automatico dell’assemblea. La sua di fatto è un’elezione diretta (anche se il suo nome non è stampato sulla scheda). Sulla base dei risultati delle elezioni il Presidente della Repubblica nomina primo ministro il leader della coalizione vincente. Per insediarsi non ha bisogno della fiducia della Camera.
  • Riforma 2016 : non vengono modificati i poteri del presidente del Consiglio.

Rapporto tra Stato e Regioni:

  • Riforma 2006 : alle Regioni viene spetta la competenza esclusiva su importanti materie come l’organizzazione della Sanità, l’organizzazione scolastica e la polizia locale. Viene introdotta una clausola di interesse nazionale: ovvero, il governo può bloccare una legge regionale che pregiudichi l’interesse nazionale. Della questione si occupa il Senato; se la Regione non cambia la legge incriminata, il Senato può chiedere al Capo dello Stato di abrogarla.
  • Riforma 2016 : lo Stato centrale si riappropria di importanti competenze che ora sono appannaggio delle Regioni, come: “la tutela e la promozione della concorrenza; il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; le norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro pubblico; le disposizioni generali per la tutela della salute; la sicurezza alimentare; la tutela e sicurezza del lavoro, nonché le politiche attive del lavoro; l’ordinamento scolastico, l’istruzione universitaria e la programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica”.

Giudici della Corte Costituzionale:

  • Riforma 2006 : sono 15, di cui quattro nominati dal Capo dello Stato, quattro dalla magistratura, sette dal Senato federale integrato dai presidenti delle Regioni.
  • Riforma 2016 : dei 15 giudici costituzionali, 3 vengono eletti dalla Camera e 2 dal Senato.

Referendum:

  • Riforma 2006 : affinché il referendum confermativo sia valido, deve votare almeno la metà più uno degli aventi diritto. Il referendum inoltre può essere chiesto anche se la legge costituzionale viene approvata in Parlamento con la maggioranza dei due terzi: in questo caso non c’è bisogno del quorum.
  • Riforma 2016 : viene introdotto il referendum propositivo. Per quanto riguarda quello abrogativo, se è richiesto da almeno 800mila elettori invece che 500mila, è valido anche nel caso voti la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni politiche; se è richiesto da almeno 500mila elettori ma meno di 800mila, o da cinque consigli regionali, rimane invariato il quorum della maggioranza degli aventi diritto.

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