Uno dei più recenti strumenti per difendersi dal redditometro è la possibilità di trasformare la presunzione legale relativa in presunzione semplice.
Recentemente sono state introdotte nuove misure normative che hanno cambiato il volto del tanto temuto strumento del redditometro, rendendolo più vicino al contribuente, al quale vengono offerte ora maggiori possibilità di difendersi contestando le procedure messe in campo dal fisco. In particolare, è la recente possibilità di trasformare la presunzione legale relativa in presunzione semplice, a permettere un effettivo aumento delle possibilità difensive, fornendo prove contrarie che consentono di attaccare, e quindi contestare di fatto, l’iter seguito dal fisco. Nel caso della presunzione semplice, infatti, il contribuente può sia dimostrare che i motivi di accertamento non sussistono sia contestare la procedura, in base al comma 5 dell’art. 7 del D. Lgs. 546/1992, un diritto quest’ultimo, di cui non si gode nel caso della presunzione legale relativa.
Accertamenti per spese
Secondo quanto previsto dalla Sentenza della Cassazione n. 6395 del 13 Marzo 2014, uno delle recenti novità del Redditometro 2014, consiste nel fatto che, nel caso di effettiva destinazione dei redditi esenti o sottoposti tassazione separata,il contribuente è tenuto a dimostrare solamente ed esclusivamente l’esistenza di quegli stessi redditi. In caso di spesa, quindi, occorrerà dimostrare solo l’esistenza della somma che ha permesso la spesa stessa e non in che modo quella somma si sia resa disponibile sul proprio conto e come vi sia stata movimentata.
Accertamenti per redditi
Se gli accertamenti riguardano valori provenienti dall’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI), da coefficienti di ricarica e da studi di settore, in base all’art. 2729 c.c. secondo il quale “le presunzioni (di evasione fiscale) non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice”, l’Erario possiede solo degli indizi, purché appunto quelle stesse presunzioni non siano state esplicitamente considerate, da parte di un giudice, come gravi, precise e concordanti.
Discrezionalità del giudice
Oltre al fatto che le presunzioni (di evasione) devono essere ritenute tali dal giudice, bisogna anche considerare che le commissioni tributarie, sempre in base al comma 5 dell’art. 7 del D. Lgs. 546/1992, possono decidere di non applicare un regolamento o un atto generale, se lo ritengono illegittimo ai fini di una specifica decisione riguardante l’oggetto del giudizio, quindi in questo caso somme non documentate o non dichiarate. A ciò va associato anche il dettato del comma 2, dell’art. 115 c.p.c. secondo il quale il giudice, nei casi in cui la legge non dà disposizioni vincolanti può porre a fondamento della sua decisione tanto le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, quanto, nel caso in cui non ci sia bisogno di prove, le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
Ciò offre di fatto al giudice un ampio potere di discrezionalità che favorisce la tutela del contribuente, dal momento che il giudice stesso può, in altri termini, decidere di disapplicare il regolamento che fonda il redditometro quando il contribuente fornisce prove concrete di un’erronea applicazione di esso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA