Reddito di Cittadinanza, il cambio di nucleo familiare va comunicato all’INPS entro due mesi. Ecco come fare per evitare una sanzione.
Reddito di Cittadinanza: merita un capitolo a parte il discorso legato alle variazioni del nucleo familiare titolare della prestazioni.
Come noto ai più, ma c’è chi ancora oggi fa confusione a riguardo, il Reddito di Cittadinanza è riconosciuto all’intero nucleo familiare. Tutti i componenti, quindi, percepiscono il sostegno e non solo il richiedente (nonché titolare della carta).
Il sostegno viene calcolato in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Questi, inoltre, sono tutti soggetti a condizionalità, ossia agli obblighi previsti dalla normativa, ad eccezione di coloro che non hanno compiuto i 18 anni di età, o comunque non si trovano nella condizione di poter lavorare (qui i casi di esonero ed esclusione dagli obblighi).
Vista l’importanza del concetto di “nucleo familiare” ai fini del Reddito di Cittadinanza, è stata prevista una procedura ben precisa per comunicare eventuali variazioni dello stesso, così che l’INPS possa procedere al ricalcolo del beneficio. Una procedura che spesso non viene seguita, con i beneficiari che si espongono al rischio sanzione per la mancata comunicazione di una variazione che potrebbe essere “rilevante ai fini della revoca o della riduzione del beneficio”.
Cambio nucleo familiare ai fini del Reddito di Cittadinanza: alcuni esempi
Vanno comunicate all’INPS le variazioni rispetto al nucleo familiare indicato nell’ultimo ISEE. Le variazioni possono dipendere da molti casi, eccone alcuni esempio:
- morte di un componente del nucleo;
- nascita di un nuovo componente. A riguardo, è bene sottolineare che si aggiunge al nucleo non solo il neonato, ma anche l’altro genitore non sposato e non convivente (e quindi qualora questo non fosse originariamente incluso nel nucleo). Quest’ultimo andrà indicato nell’ISEE come componente aggregato al nucleo (clicca qui per approfondire);
- matrimonio: ai fini fiscali, una coppia sposata non può essere divisibile. Per questo motivo, indipendentemente dalla residenza dei coniugi, questi devono comunque stare dentro lo stesso nucleo familiare. Ciò significa che o i coniugi vanno a formare un nucleo familiare a sé, nel caso in cui non convivano con altre persone, oppure che uno dei due coniugi si aggiunge al nucleo familiare dell’altro. Pensiamo ad esempio al nucleo composto da due genitori e dal figlio maggiorenne, con quest’ultimo che dopo aver contratto matrimonio resta comunque a vivere con i genitori. Ebbene, al nucleo familiare si aggiungerà anche la neo sposa, con il numero dei componenti che quindi sale a quattro;
- divorzio: parimenti, anche il divorzio e separazione comporta una variazione del nucleo familiare in quanto i due ex coniugi vanno a formare due diversi nuclei. Si ricorda, però, che ai soli fini del Reddito di Cittadinanza i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
- cambio di residenza di uno dei componenti, il che comporta l’uscita dallo stato di famiglia. Ricordiamo, comunque, che il figlio maggiorenne non convivente fa comunque parte del nucleo familiare dei genitori qualora abbia un’età inferiore ai 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico ai fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli;
- aggiunta di un componente per cambio di residenza: potrebbe anche succedere che una persona si aggiunga al nucleo familiare in quanto ne diventa convivente.
Reddito di Cittadinanza e variazione del nucleo familiare: cosa fare?
Qualora si verifichi uno dei suddetti eventi, bisogna darne tempestiva comunicazione all’Inps seguendo la procedura indicata dalla circolare 43/2019, dove si legge che (punto 8, lettera a):
Ai sensi dell’articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 4/2019, in caso di variazione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, i nuclei stessi sono tenuti a presentare una DSU aggiornata, entro due mesi dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio.
Nelle sole ipotesi di variazione del nucleo diversa da nascita o decesso di un componente è necessario presentare una nuova domanda di Rdc/Pdc, affinché il nucleo modificato (o ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione) possa continuare a beneficiare della prestazione.
Tale domanda può essere presentata senza la necessità di un intervallo temporale minimo.
Ricapitolando: entro due mesi dalla variazione bisogna presentare una nuova DSU ai fini ISEE. Inoltre, eccetto che nei casi di nascita e morte, è anche necessaria una nuova domanda.
Attenzione: senza la nuova domanda l’Inps farà decadere il Reddito di Cittadinanza non appena acquisito il nuovo ISEE.
Va anche detto che in caso di nuova domanda la durata residua del beneficio, che si calcolo sottraendo ai 18 mesi il numero di mensilità già erogate, si applica al nucleo modificato, ovvero a ciascun nucleo formatosi a seguito di variazione.
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