Adi-Com Esteso e Ridotto, chi deve farlo, quando e perché

Simone Micocci

15 Gennaio 2024 - 13:17

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Assegno di inclusione, le variazioni vanno tempestivamente segnalate all’Inps attraverso i modelli Adi-Com Ridotto ed Esteso. Ecco quando utilizzarli e le scadenze entro cui inviarli.

Adi-Com Esteso e Ridotto, chi deve farlo, quando e perché

È online sul sito Inps il modello Adi-Com, utile per comunicare le variazioni che incidono sull’erogazione dell’Assegno di inclusione.

Al pari di quanto succedeva con il modello Rdc-Com del Reddito di cittadinanza, infatti, anche per la nuova misura di sostegno al reddito delle famiglie è obbligo del richiedente segnalare tempestivamente all’Inps qualsiasi variazione che potrebbe influire sull’importo erogato.

Dallo svolgimento di attività lavorative alle dimissioni, sono diversi i casi in cui va inviato l’Adi-Com al fine di evitare spiacevoli conseguenze, come la decadenza della misura e l’interruzione di qualsiasi pagamento in corso.

Nel dettaglio, esistono due modelli di Adi-Com: il “ridotto” e quello “esteso”, ed è la circolare Inps n. 105 del 16 dicembre 2023 a chiarire quando va utilizzato l’uno e quando l’altro.

Chi deve inviare il modello Adi-Com e quando

Così come il Reddito di cittadinanza, anche l’Assegno di inclusione può spettare nei casi in cui in famiglia ci siano persone che lavorano, a patto di comunicare all’Inps il reddito percepito.

Ed è qui che entra in gioco il modello Adi-Com, per il quale va utilizzata la versione ridotta per comunicare all’Inps eventuali rapporti di lavoro già in essere al momento in cui è stata inviata domanda di accesso al beneficio, mentre quello esteso serve quando la variazione della condizione occupazionale - come pure di qualsiasi altro aspetto che incide sui requisiti - avviene in corso di percezione della misura.

Adi-Com ridotto

Come visto sopra, esistono due versioni del modello Adi-Com, ognuno dei quali va utilizzato per differenti scopi. Partiamo da quello ridotto che appunto va utilizzato laddove nell’Isee in corso di validità al momento dell’invio della domanda per l’Assegno di inclusione non siano compresi dei redditi da lavoro successivamente percepiti e ancora in corso di godimento.

In poche parole, se ci sono persone nel nucleo che lavorano ma hanno iniziato a farlo successivamente al periodo preso in considerazione nell’Isee, allora bisognerà darne comunicazione all’Inps attraverso questo modello. Ad esempio, per chi richiede l’Assegno di inclusione con l’Isee 2024 è necessario utilizzare il modello ridotto laddove ci siano persone che lavorano e hanno iniziato a farlo dall’1 gennaio 2023.

Nel dettaglio, attraverso l’Adi-Com ridotto il richiedente dovrà indicare se ci sono dei componenti che lavorano, sia come dipendenti che come autonomi, oltre a specificare il reddito annuo percepito.

Adi Com-Esteso

Mettiamo adesso il caso che l’attività lavorativa di uno o più componenti abbia inizio successivamente al riconoscimento dell’Assegno di inclusione.

Allora il modello da utilizzare è l’Adi Com-Esteso, con il quale va indicato il reddito che si presume verrà percepito in modo che l’Inps possa effettuare un ricalcolo della misura.

A tal proposito, ricordiamo che in caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti del nucleo familiare il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione dell’importo erogato a titolo di Assegno di inclusione quando non supera il limite annuo di 3.000 euro lordi (tale soglia va considerata sull’intero nucleo).

Tuttavia, indipendentemente se inferiore o superiore a 3.000 euro, è comunque obbligatorio comunicare all’Inps - entro il termine di 30 giorni - il reddito presunto.

Lo stesso modulo va utilizzato per l’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, sia se volta in forma individuale che di partecipazione. Cambia però la scadenza: in tal caso l’invio dell’Adi-Com esteso va fatto entro il giorno antecedente l’inizio dell’attività. Il reddito è considerato sempre oltre i 3.000 euro, secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti. Va aggiornato entro ogni 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno, sempre utilizzando la stessa procedura.

È importante sottolineare che se non si ottempera all’obbligo riguardante l’invio dell’Adi-Com Esteso si va verso la sospensione dei pagamenti, nonché alla decadenza laddove la comunicazione riferita ai redditi percepiti dall’attività lavorativa non venga inviata trascorsi 3 mesi dall’avvio dell’attività.

Le altre variazioni

Ma non c’è solo l’attività lavorativa che va segnalata all’Inps. Il modello Adi-com Esteso, infatti, va utilizzato per qualsiasi altra variazione che incide sulle condizioni e i requisiti di accesso alla misura.

Ad esempio se dopo la presentazione della domanda sono sopravvenuti nel nucleo familiare componenti in stato detentivo o in istituti di cura di lunga degenza, come pure in qualsiasi altra struttura residenziale a totale carico dello Stato. Lo stesso vale per la cessazione di una tale condizione.

E ancora, se uno o più componenti ha rassegnato le dimissioni dal lavoro, così che l’Inps possa escluderli dal parametro di scala di equivalenza e ricalcolare l’importo della misura.

Va poi comunicata qualsiasi variazione riferita al patrimonio immobiliare che comporta la perdita dei requisiti economici. A tal proposito, ricordiamo che non va superato il limite di 30 mila euro, nel quale è compresa anche la prima casa quando supera il valore Imu di 150 mila euro. Lo stesso vale quando si supera il valore del patrimonio mobiliare, ad esempio a seguito di una donazione.

Per tutte queste variazioni c’è tempo 15 giorni dall’evento per inviare il modello Adi-Com Esteso, pena la decadenza del beneficio.

Dove trovare il modello Adi-Com Esteso

La comunicazione relativa alle variazioni che incidono sull’Assegno di inclusione può essere data rivolgendosi a caf e patronati, preferibilmente lo stesso che ha fatto da intermediario per l’invio della domanda.

In alternativa la procedura guidata è disponibile nell’apposita sezione del sito Inps, cliccando sul simbolo dell’euro (€) nella parte riferita alla domanda.

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