Ravvedimento Operoso: l’Agenzia delle Entrate chiarisce le nuove cause ostative

Federico Migliorini

24/02/2015

24/02/2015 - 18:43

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Avvisi bonari e atti impositivi: l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti ufficiali sulle nuove cause ostative per l’applicazione del ravvedimento operoso dal 2015.

Ravvedimento Operoso: l’Agenzia delle Entrate chiarisce le nuove cause ostative

Avvisi Bonari e Avvisi di Accertamento hanno un “peso” diverso ai fini di inibire al contribuente la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

Gli Avvisi Bonari, infatti, consentono in alcuni casi la possibilità di utilizzare il ravvedimento; la notifica di avvisi di accertamento o di liquidazione inibisce invece completamente qualsiasi possibilità di utilizzo dello strumento deflattivo.

Questo è quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate all’interno della Circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015. In particolare la circolare effettua una distinzione, per quanto riguarda gli effetti, tra Avvisi Bonari e altri atti impositivi, stabilendone una netta distinzione in relazione alla possibilità di potersi avvalere dell’istituto del ravvedimento operoso.

Gli Avvisi Bonari
Per quanto riguarda agli avvisi bonari l’Agenzia delle Entrate ritiene che la notifica di una comunicazione riguardante degli esiti del controllo automatizzato (di cui all’articolo 36 bis, DPR n. 600/73) o di quello formale (di cui all’articolo 36-ter, DPR n. 600/73) è ostativa all’utilizzo del ravvedimento operoso solo ed esclusivamente per quelle violazioni e irregolarità riscontrabili con la comunicazione notificata, non precludendo la possibilità di usufruire del nuovo istituto anche per il medesimo anno d’imposta e in relazione alla medesima imposta oggetto della comunicazione purché si tratti di violazioni differenti.

In pratica, il contribuente che abbia ricevuto la comunicazione di un Avviso Bonario prima della scadenza del termine per avvalersi del ravvedimento operoso, non potrà beneficiare della relativa riduzione di sanzioni con riferimento alle irregolarità riscontrabili nell’ambito di detto avviso.

Il contribuente potrà, però, avvalersi del ravvedimento per sanare quelle violazioni non rilevabili in sede di controllo automatizzato, come ad esempio i rilievi in tema di omessa indicazione di un ricavo o un reddito, per le quali sono anche iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative o è stato notificato un processo verbale di constatazione da parte dell’agenzia delle Entrate.

Gli Atti Impositivi
Per quanto riguarda gli altri atti impositivi l’Agenzia delle Entrate, tra i quali rientrano gli avvisi di liquidazione e gli avvisi di accertamento ed anche tutti quegli atti che per loro natura sono da considerare autoritativi e impositivi e che contengono, al loro interno, una pretesa tributaria nei confronti del contribuente. Tra questi pertanto si ricomprendono, proprio per la loro natura impositiva, anche gli avvisi di recupero di crediti d’imposta e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni anche se non espressamente menzionati dalla norma.

Secondo quanto riportato nella circolare 6/E le modifiche apportate all’istituto del ravvedimento operoso dalla legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) possono operare anche per le violazioni commesse antecedentemente al 1° gennaio di quest’anno.

L’Agenzia, partendo dalla disciplina dell’articolo 3, Dlgs n. 472/97 che ha introdotto per le sanzioni tributarie il concetto penalistico del favor rei, afferma che sebbene il nuovo articolo 13 del Dlgs 472/97 sia formalmente in vigore solo da gennaio 2015, è possibile ravvedere anche violazioni constatate prima di tale data con l’unico limite che non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento, un avviso di liquidazione o un avviso bonario. In questo caso, a differenza degli Avvisi Bonari, la notifica di un atto impositivo preclude totalmente al contribuente la possibilità di sfruttare il ravvedimento operoso.

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