Quota 100 e Opzione Donna: non c’è scadenza per la domanda

Simone Micocci

19 Febbraio 2019 - 09:33

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Grazie alla cristallizzazione, la domanda di accesso a Quota 100 e Opzione Donna può essere presentata in qualsiasi momento, anche dopo la scadenza.

Quota 100 e Opzione Donna: non c’è scadenza per la domanda

Quota 100 e Opzione Donna sono le due misure che, insieme al blocco dei requisiti per la pensione di vecchiaia, sono state introdotte nel 2019 per agevolare il collocamento in quiescenza per lavoratori e lavoratrici.

Né Quota 100 né Opzione Donna, però, sono due misure strutturali: questo significa che vi possono accedere solamente coloro che maturano i requisiti entro la scadenza indicata dal decreto legge - il n°4/2019 - che ne disciplina il funzionamento. Nel dettaglio, Quota 100 prevede una fase sperimentale di tre anni e sarà in vigore fino al 31 dicembre del 2021. Opzione Donna, invece, per il momento è stata prorogata solamente per un anno anche se da parte del Governo c’è la promessa che verrà fatto altrettanto nel 2020.

Quando si parla di scadenza di Quota 100 e Opzione Donna, però, c’è da fare una precisazione molto importante: il termine si considera ai fini del raggiungimento dei requisiti necessari per anticipare la pensione e non per l’invio della domanda.

Ciò significa che c’è un tempo ben prestabilito per maturare i requisiti previsti da queste due misure, ma non per la domanda di accesso alla pensione che invece può essere inviata in qualsiasi momento, anche dopo la scadenza di Quota 100 e Opzione Donna.

Quota 100 e Opzione Donna: con la cristallizzazione domanda in ogni momento

Quanto appena detto vale per il principio della cristallizzazione del diritto alla pensione con il quale si stabilisce che coloro che hanno maturato in tempo utile i requisiti per l’accesso ad un’opzione per il pensionamento possono fare domanda in qualsiasi momento, anche dopo la scadenza dello stesso.

Come anticipato, per Quota 100 la scadenza è fissata al 31 dicembre 2021: questo è il termine entro il quale l’interessato deve aver maturato il requisito contributivo (38 anni) e anagrafico (62 anni) per anticipare l’accesso alla pensione. Come specificato dal 1° comma dell’articolo 14 del decreto 4/2019, una volta raggiunti questi requisiti l’interessato non è obbligato a fare subito domanda per la pensione visto che può decidere liberamente se e quando farla.

Prendiamo come esempio un lavoratore che compie 62 anni nel marzo 2021 e che ha già raggiunto i 38 anni di contribuzione. Questo avrebbe tutto il diritto di accedere a Quota 100 tuttavia vorrebbe lavorare ancora per un paio di anni, il tempo necessario per estinguere un mutuo stipulato per l’acquisto di casa. Ebbene, questo non dovrà aspettare il compimento dei 67 anni per andare in pensione (con l’opzione “di vecchiaia”) poiché potrà comunque fare domanda per Quota 100 visto che il diritto alla pensione si considera “cristallizzato”.

Lo stesso vale per Opzione Donna in vigore - a differenza di Quota 100 - solamente per quest’anno. In realtà, se proprio vogliamo essere precisi, questa misura per il pensionamento anticipato delle donne è valida per il 2018: è questo, infatti, il termine entro il quale le lavoratrici devono aver maturato i 35 anni di contribuzione previsti dalla misura, oltre ad aver compiuto i 58 anni (uno in più per le autonome) di età.

Riassumendo: possono accedere ad Opzione Donna le nate entro il 31 dicembre 1960 - o 1959 nel caso delle autonome - che hanno raggiunto i 35 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 2018. Inoltre, un’altra condizione necessaria per accedere a questa misura è quella per cui la lavoratrice deve accettare che l’assegno di pensione venga interamente calcolato con il sistema contributivo.

Anche per Opzione Donna vale quanto detto in tema di cristallizzazione, quindi la domanda potrà essere presentata in qualsiasi momento anche dopo il 31 dicembre 2019. Ad esempio, questa potrebbe essere una buona opportunità per una disoccupata (in regola con i suddetti requisiti) al quale è stata riconosciuta l’indennità Naspi fino a ottobre del 2020. Come noto Naspi e pensione non sono compatibili, poiché il riconoscimento dell’una comporta la perdita dell’altra; quindi la lavoratrice può decidere - tenendo conto della finestra mobile - di fare domanda per la pensione solo in un secondo momento, continuando nel frattempo a percepire l’indennità di disoccupazione.

Cristallizzazione e finestre mobili per la pensione

Un’ulteriore precisazione va fatta per le finestre mobili, ossia il tempo che passa dal raggiungimento dei requisiti alla decorrenza della pensione. Ci sono finestre mobili sia per Quota 100 che per Opzione Donna, ma di durata differente:

  • Quota 100: 3 mesi per i dipendenti del settore privato, 6 mesi per gli statali;
  • Opzione Donna: 12 mesi per le subordinate, 18 mesi per le autonome.

Come specificato questo arco di tempo non decorre dal momento della domanda, bensì dal raggiungimento dei requisiti necessari per l’accesso alla pensione. Quindi è molto probabile che ritardando la presentazione della domanda oltre le scadenze previste la finestra mobile si sia già aperta: in quel caso, quindi, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

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