Dopo quanti anni un reato cade in prescrizione? Come si calcola e quali reati sono imprescrittibili.
La prescrizione estingue un reato dopo un certo lasso di tempo, trascorso il quale lo Stato perde interesse a perseguire il colpevole del fatto.
Esattamente dopo quanti anni si prescrive un reato? Non si può rispondere a questa domanda in modo univoco, dato che i termini di prescrizione cambiano in base alla gravità del fatto, inoltre nel nostro Codice penale esistono una serie di reati imprescrittibili.
Per comprendere come si calcola la prescrizione occorre poi tenere a mente le regole su interruzione e sospensione dei termini che possono dilatare ancora di più gli anni necessari ad estinguere un reato.
In questo approfondimento spiegheremo quando si prescrivono i reati e le differenze tra il campo civile e penale.
QUANDO SI PRESCRIVE UN REATO
Dopo quanti anni un reato va in prescrizione?
Ogni reato, in base alla sua gravità, ha un tempo di prescrizione differente. Per stabilire dopo quanto tempo il reato si estingua definitivamente occorre tenere presente cosa dice l’articolo 157 del Codice penale:
“La prescrizione estingue il reato(2) decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.”
Detto in poche parole, per calcolare quando scatta la prescrizione bisogna prendere in considerazione il massimo della pena edittale indicato dal legislatore: ad esempio, per un reato punibile da 1 a 6 anni il termine della prescrizione è appunto 6 anni.
A questa regola la legge applica dei “correttivi”, nel senso che la prescrizione non può essere inferiore a 6 anni per i delitti (cioè le ipotesi sanzionate con la pena detentiva) e 4 anni per le contravvenzioni. Ma se la legge per un reato stabilisce una pena diversa da quella detentiva, la prescrizione è stabilita in maniera fissa a 3 anni.
Differenza con la prescrizione civile
Le regole sulla prescrizione civile sono molto diverse rispetto a quanto stabilito dal Codice penale per i reati. In ambito civile il normale termine di prescrizione è 10 anni, salvo alcune ipotesi residuali che invece hanno il termine abbreviato a 5 anni, ad esempio la prescrizione delle cartelle esattoriali.
Come si calcola la prescrizione dei reati
Come abbiamo spiegato, la durata della prescrizione dei reati è pari alla pena massima stabilita dal Codice penale ma, in ogni caso, la prescrizione non può essere inferiore a 6 anni per i delitti e 4 anni per le contravvenzioni.
Per calcolare la prescrizione occorre fare attenzione al momento della decorrenza dei termini che per i reati consumati parte dal giorno in cui vengono commessi, per i reati tentati dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole mentre per i reati permanenti o continuati dal giorno in cui cessa la permanenza o la continuazione (articolo 158 del Codice penale).
Esiste, poi, un lungo elenco di cause interruttive della prescrizione, a partire dalle quali i termini di prescrizione dei reati decorrono da capo. A titolo esemplificativo si tratta della richiesta di rinvio a giudizio, ordinanza di giudizio abbreviato, convalida del fermo, decreto che fissa l’udienza preliminare ed altri ancora.
La data del compimento dell’attività segna il decorrere di un nuovo termine di prescrizione, uguale al primo che parte da capo.
Cosa ancora diversa è la sospensione della prescrizione: questa rappresenta una parentesi - non una vera e propria interruzione - del decorso dei termini. La sospensione della prescrizione si ha in queste ipotesi tassative:
- la questione viene spostata in un altro giudizio;
- impedimento delle parti e dei difensori;
- rogatorie all’estero;
- dalla pronuncia della sentenza di primo grado fino alla data in cui diventa esecutiva.
Quando si chiude la parentesi di sospensione, la prescrizione inizia a decorrere riprendendo il calcolo originario e non partendo da capo come avviene per l’interruzione.
Tabella prescrizione reati
La prescrizione dei reati tiene conto di diversi fattori: la data in cui il fatto è avvenuto, la tipologia di delitto, la pena prevista dal Codice penale (ammenda, arresto, multa, reclusione, sostitutiva) e il numero di anni. A ciò si possono aggiungere le ipotesi di “raddoppio dei termini” (per i reati particolarmente gravi, come l’omicidio) e le aggravanti per recidiva e abitualità.
A titolo puramente esemplificativo, una tabella della prescrizione di alcuni reati che tiene conto unicamente del massimo edittale di pena previsto dal Codice penale:
|Reato|tempi di prescrizione|
|Rapina, art. 628 c.p.|10|
|Furto, art. 624 c.p.|6|
|Omicidio colposo, art. 589 c.p.|14|
|Incendio art. 423 c.p.|7|
|Lesione personale, art. 583 c.p.|6|
|Peculato, art. 314 c.p.|10|
Reati imprescrittibili: quali sono
Alcuni reati, particolarmente gravi, non cadono mai in prescrizione, per questo sono chiamati “imprescrittibili”. Nello specifico si tratta delle ipotesi per cui il Codice penale prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti.
Sono reati imprescrittibili, ad esempio, i delitti contro la personalità dello Stato, contro l’incolumità pubblica, quelli contro la vita e tutti i delitti per cui in passato era prevista la pena di morte (come nel caso dell’articolo 452 del Codice penale sui Delitti colposi contro la salute Pubblica).
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